Regolamento (UE) 2024/1229
Regolamento delegato (UE) 2024/1229 della Commissione, del 20 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e metodi di analisi per tali sostanze nei mangimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/4 fissando limiti massimi uniformi di contaminazione incrociata da sostanze antimicrobiche nei mangimi non bersaglio. La regola generale è pari all’1 % della sostanza attiva contenuta nell’ultimo lotto di mangime medicato o nel prodotto intermedio, mentre in casi sensibili i limiti sono fissati al limite di quantificazione indicato nell’allegato. Il testo disciplina anche i metodi analitici di riferimento e ammette metodi alternativi solo se validati ed equivalenti. L’applicazione è differita al 20 maggio 2025 per consentire l’adeguamento dei laboratori ufficiali.
Fissa livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e stabilisce i metodi di analisi di riferimento per la loro quantificazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle 24 sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/4, con riferimento ai mangimi non bersaglio. Riguarda gli operatori della filiera dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, nonché le autorità competenti e i laboratori ufficiali incaricati dei controlli e delle analisi negli Stati membri. L’applicazione decorre dal 20 maggio 2025; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Sono previste deroghe specifiche per taluni mangimi destinati ad animali non ittici, a animali in produzione di uova o latte e ad animali nel periodo di macellazione.
Livelli massimi di contaminazione incrociata per sostanze antimicrobiche nei mangimi non bersaglio
Il regolamento delegato (UE) 2024/1229 completa il regolamento (UE) 2019/4 sui mangimi medicati, dando attuazione all’articolo 7, paragrafo 3. La finalità dichiarata è contenere la contaminazione incrociata da sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio, in un’ottica di tutela della salute umana e animale e di contrasto alla resistenza antimicrobica, garantendo al contempo la fattibilità tecnica e la controllabilità dei limiti da parte degli Stati membri.
Contesto scientifico e ratio della disciplina
La Commissione fonda l’intervento sui pareri EFSA del 15 settembre 2021 e sulle relazioni del laboratorio di riferimento pubblicate nell’aprile 2022 e nel febbraio 2023. Dai pareri EFSA risultava possibile definire concentrazioni specifiche solo per una parte delle 24 sostanze attive antimicrobiche e non sempre per tutte le specie animali pertinenti; inoltre, per alcune sostanze i livelli individuati erano inferiori ai limiti di quantificazione (LOQ), quindi non misurabili in pratica. Il regolamento recepisce tale criticità e sceglie livelli che siano contemporaneamente rigorosi, misurabili e applicabili.
La Commissione richiama anche l’esigenza di evitare effetti di promozione della crescita o di aumento della resa, nonché di non compromettere la produzione di mangimi medicati, specie nelle piccole e medie imprese. In questo quadro si valorizza l’esperienza applicativa degli Stati membri, secondo cui un livello di contaminazione pari all’1 % della sostanza attiva nei mangimi medicati costituisce un punto di equilibrio adeguato. Per i mangimi o prodotti intermedi destinati ai pesci, e per alcuni casi particolarmente sensibili, la disciplina è però più rigorosa.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle 24 sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/4 e riguarda i mangimi non bersaglio. Incide quindi sugli operatori che fabbricano, lavorano, stoccano o trasportano mangimi medicati, prodotti intermedi e mangimi non bersaglio, oltre che sui laboratori ufficiali e sulle autorità nazionali competenti per i controlli.
L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è anche testo rilevante ai fini del SEE. L’applicazione sostanziale è differita al 20 maggio 2025, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regola generale sui limiti massimi di contaminazione incrociata
L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce una soglia generale pari all’1 % della sostanza attiva antimicrobica contenuta nell’ultimo lotto di mangime medicato fabbricato, lavorato, stoccato o trasportato prima del mangime non bersaglio. Lo stesso criterio si applica, mutatis mutandis, quando l’ultimo lotto è un prodotto intermedio: in tal caso il limite è pari all’1 % della sostanza attiva che sarà contenuta nel mangime medicato derivato dal prodotto intermedio.
In entrambi i casi il parametro di riferimento è un tasso di umidità del 12 % nel mangime non bersaglio. La scelta dell’1 % riflette il bilanciamento tra tutela sanitaria e praticabilità tecnica dei processi produttivi.
Deroghe e limiti al limite di quantificazione
L’articolo 2, paragrafo 2, introduce una deroga importante: per talune categorie di animali il livello massimo non è l’1 %, ma il LOQ fissato nell’allegato del regolamento. Ciò vale in particolare per:
- animali destinati alla produzione di alimenti diversi dai pesci, quando il mangime non bersaglio sia fabbricato, lavorato, stoccato o trasportato dopo mangimi medicati o prodotti intermedi destinati all’acquacoltura;
- animali in produzione di uova o di latte destinati al consumo umano;
- animali destinati alla produzione di alimenti nel periodo di macellazione corrispondente al tempo di attesa più lungo per le specie bersaglio.
La logica è quella di assicurare limiti più stringenti nelle situazioni in cui il rischio di residui negli alimenti di origine animale o di effetti indesiderati è più rilevante.
Metodi di analisi di riferimento e metodi alternativi
L’articolo 3 rinvia all’allegato per i metodi analitici di riferimento da utilizzare per la quantificazione della contaminazione incrociata delle diverse sostanze attive antimicrobiche. I metodi indicati derivano dalle raccomandazioni del laboratorio di riferimento e comprendono, a seconda della sostanza, metodi multianalita basati su LC-MS/MS o LC-HRMS.
Sono ammessi metodi di analisi alternativi, ma soltanto se:
- sono validati secondo protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale;
- consentono di rilevare un LOQ pari o inferiore a quello fissato nell’allegato per la stessa sostanza;
- sono considerati equivalenti dalle autorità competenti degli Stati membri.
Per i laboratori ufficiali ciò implica la necessità di adeguare procedure, validazioni e livelli di competenza ai nuovi LOQ, anche mediante accreditamento o validazione interna rigorosa.
Allegato: sostanze, LOQ e tecniche analitiche
L’allegato elenca le sostanze attive antimicrobiche e, per ciascuna, indica il limite di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio, fissato al LOQ, nonché il metodo analitico di riferimento. Tra le sostanze figurano, tra le altre, colistina, trimetoprim, diversi macrolidi, lincosamidi, pleuromutiline, penicilline, aminoglicosidi, amfenicoli, amprolio, fluorochinoloni, solfonammidi e tetracicline.
I limiti riportati nell’allegato variano, ad esempio, da 5 μg/kg per amprolio nel metodo specifico indicato, fino a 500 μg/kg per spectinomicina, con valori intermedi per le altre sostanze. Per la colistina sono distinti i valori per colistina A e colistina B. L’allegato specifica anche le abbreviazioni dei metodi di estrazione, clean-up e analisi, oltre ai metodi multianalita corrispondenti alle diverse classi chimiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 20 maggio 2025. La previsione di un periodo transitorio di circa un anno serve a consentire ai laboratori ufficiali e agli operatori del settore di adeguarsi ai nuovi standard analitici e ai nuovi limiti di contaminazione incrociata.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina in particolare con il regolamento (UE) 2019/4 sui mangimi medicati, con il regolamento (CE) n. 178/2002 per il profilo dei controlli ufficiali e delle responsabilità degli Stati membri, con il regolamento (CE) n. 1831/2003 per il contesto degli additivi per mangimi e del laboratorio di riferimento, con il regolamento (UE) 2019/6 per il quadro dei medicinali veterinari e con il regolamento (UE) n. 37/2010 per i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/4 fissando, per le 24 sostanze attive antimicrobiche dell’allegato II di tale regolamento, i livelli massimi specifici di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio e i metodi di analisi per tali sostanze nei mangimi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.
Livello generale dell’1 %
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che, se l’ultimo lotto prima della fabbricazione, lavorazione, stoccaggio o trasporto del mangime non bersaglio è un mangime medicato, il limite massimo è pari all’1 % della sostanza attiva antimicrobica contenuta in tale lotto, riferito a un’umidità del 12 %. Se l’ultimo lotto è un prodotto intermedio, il limite è pari all’1 % della sostanza attiva che sarà contenuta nel mangime medicato derivato, sempre con riferimento a un’umidità del 12 %.
Deroghe con limiti al LOQ
L’articolo 2, paragrafo 2, deroga alla regola dell’1 % e fissa il limite al limite di quantificazione (LOQ) indicato nell’allegato quando il mangime non bersaglio è destinato: a) ad animali destinati alla produzione di alimenti diversi dai pesci, se il mangime è fabbricato, lavorato, stoccato o trasportato dopo mangimi medicati o prodotti intermedi destinati all’acquacoltura; b) ad animali in produzione di uova o di latte per il consumo umano; c) ad animali destinati alla produzione di alimenti nel periodo di macellazione corrispondente al tempo di attesa più lungo per le specie bersaglio.
Metodi di analisi di riferimento e metodi alternativi
L’articolo 3 rinvia all’allegato per i metodi di analisi di riferimento per ciascuna sostanza. È consentito utilizzare metodi alternativi solo se validati secondo protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale, idonei a rilevare un LOQ pari o inferiore a quello dell’allegato per la stessa sostanza e considerati equivalenti dalle autorità competenti degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 20 maggio 2025. È altresì precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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