Regolamento (UE) 2024/669
Regolamento (UE) 2024/669 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro sanzionatorio antiterrorismo dell’UE per recepire l’esenzione umanitaria introdotta a livello PESC in linea con la risoluzione ONU 2664 (2022). Viene quindi previsto che il congelamento di fondi e risorse economiche non ostacoli il rapido invio di aiuti umanitari o altre attività essenziali per i bisogni umani fondamentali. Accanto all’esenzione automatica, è introdotta una deroga autorizzatoria nazionale e una disciplina di riesame periodico delle nuove eccezioni.
Modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 per introdurre un’esenzione umanitaria e un meccanismo di deroga e riesame in materia di misure restrittive antiterrorismo.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 nei confronti di determinate persone ed entità coinvolte nel terrorismo, con effetti per gli operatori economici e le autorità competenti degli Stati membri. L’intervento riguarda la messa a disposizione, lo sblocco o l’autorizzazione di fondi e risorse economiche quando necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali. L’esenzione automatica si applica solo ai soggetti elencati nell’articolo 6, paragrafo 3, e fino al 22 febbraio 2025; il paragrafo 4 consente autorizzazioni caso per caso da parte delle autorità nazionali competenti.
Modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di esenzioni umanitarie antiterrorismo
Il regolamento interviene sul regime UE delle misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità collegate al terrorismo, al fine di allinearlo alla decisione (PESC) 2024/628 e, per il suo tramite, alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2664 (2022). La finalità è evitare che il congelamento dei fondi impedisca attività umanitarie essenziali, garantendo al tempo stesso un controllo pubblico sulle deroghe.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando si ricorda che il regolamento (CE) n. 2580/2001 attua la posizione comune 2001/931/PESC e che la nuova disciplina PESC introduce:
- un’esenzione umanitaria;
- un ulteriore meccanismo di deroga per organizzazioni e soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono avvalersi dell’esenzione;
- una clausola di riesame relativa a tali eccezioni.
Poiché le misure rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE, il Consiglio sottolinea la necessità di un atto dell’Unione per assicurarne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri.
Ambito di applicazione della nuova esenzione umanitaria
L’intervento opera sull’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2580/2001, aggiungendo nuovi paragrafi dedicati alle eccezioni al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
L’esenzione del paragrafo 3 riguarda la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per:
- garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari;
- sostenere altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.
L’esenzione è circoscritta ai casi in cui l’aiuto o l’attività siano prestati da una serie di soggetti qualificati, tra cui ONU, organizzazioni internazionali, ONG e altri enti umanitari riconosciuti o certificati, oltre ai soggetti a essi collegati quando agiscono in tale qualità.
Soggetti beneficiari dell’esenzione automatica
L’articolo 6, paragrafo 3, individua in modo tassativo le categorie abilitate a beneficiare dell’esenzione automatica:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche tramite programmi, fondi, entità, organismi, agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e i loro membri;
- ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano a piani di risposta umanitaria ONU, piani per rifugiati, altri appelli ONU o cluster coordinati da OCHA;
- organizzazioni e agenzie con certificato di partenariato umanitario dell’Unione o certificate/riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure nazionali;
- agenzie specializzate degli Stati membri;
- personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, limitatamente alle attività svolte in tale veste.
Deroga autorizzatoria nazionale
Il nuovo paragrafo 4 mantiene, accanto all’esenzione generale, un meccanismo individuale di autorizzazione. Le autorità competenti degli Stati membri possono infatti autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati oppure la loro messa a disposizione, se ritengono che ciò sia necessario per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali.
La disposizione è formulata come deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e consente quindi una valutazione caso per caso da parte dell’autorità nazionale competente.
Procedura e silenzio-assenso
Il paragrafo 5 introduce una regola procedurale accelerata: se entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione l’autorità competente non adotta una decisione negativa, non richiede informazioni aggiuntive e non comunica un termine ulteriore, l’autorizzazione si considera concessa.
Si tratta di una presunzione di accoglimento che rafforza la rapidità operativa delle deroghe per finalità umanitarie.
Obblighi informativi e riesame
Il paragrafo 6 impone allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione di informarne gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dal rilascio.
Il paragrafo 7 prevede inoltre che i paragrafi 3 e 4 siano riesaminati almeno ogni 12 mesi, oppure su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione. La norma introduce quindi un controllo periodico sulla persistenza della necessità e proporzionalità delle eccezioni.
Limite temporale dell’esenzione automatica
L’esenzione umanitaria automatica prevista dal paragrafo 3 è espressamente limitata nel tempo e si applica fino al 22 febbraio 2025. Il regolamento non indica nel testo fornito un rinnovo automatico, ma rinvia alla disciplina di riesame.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione dell’esenzione umanitaria
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è aggiunto il paragrafo 3, che esclude l’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali. L’esenzione opera quando l’aiuto o l’attività è svolta da ONU e sue agenzie/programmi, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU, ONG finanziate bilateralmente o multilaterlamente che partecipano ai piani ONU o ai cluster OCHA, enti con certificato di partenariato umanitario dell’Unione o riconosciuti/certificati da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri, nonché personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi di tali soggetti quando agiscono in tale veste.
Deroga autorizzatoria caso per caso
Il nuovo articolo 6, paragrafo 4, consente alle autorità competenti degli Stati membri, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di autorizzare lo svincolo di specifici fondi o risorse economiche congelati, oppure la loro messa a disposizione, alle condizioni ritenute appropriate, previa verifica che ciò sia necessario per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività essenziali per i bisogni umani fondamentali.
Silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione
Ai sensi del nuovo articolo 6, paragrafo 5, in assenza di decisione negativa, richiesta di informazioni o proroga del termine da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l’autorizzazione si considera concessa.
Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione
Il nuovo articolo 6, paragrafo 6, impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del nuovo articolo 6 entro quattro settimane dal rilascio.
Riesame periodico delle eccezioni
Il nuovo articolo 6, paragrafo 7, prevede il riesame dei paragrafi 3 e 4 almeno ogni 12 mesi oppure su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione, qualora intervenga un cambiamento sostanziale della situazione.
Durata temporale dell’esenzione automatica
Il nuovo articolo 6, paragrafo 8, stabilisce che l’esenzione automatica di cui al paragrafo 3 si applica fino al 22 febbraio 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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