Regolamento (UE) 2019/926
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/926 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce nella nomenclatura combinata, imponendo il codice NC da utilizzare dalle autorità doganali dell’Unione. L’allegato descrive il prodotto e motiva la classificazione, escludendo la voce dei prodotti da letto e qualificandolo come altro articolo da campeggio. È inoltre prevista una finestra transitoria di tre mesi per continuare a invocare le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.
Classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata, con indicazione del relativo codice NC e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali nell'Unione europea, delle merci descritte nell'allegato del regolamento. Vincola gli Stati membri, gli operatori economici e le autorità doganali quanto alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci ivi indicate, nonché all’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla sua entrata in vigore, con una disciplina transitoria di tre mesi per le ITV già rilasciate e non conformi.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/926 della Commissione mira a garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata in relazione a una specifica merce descritta nell’allegato. L’atto si fonda sul codice doganale dell’Unione, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata fissate dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Finalità e contesto normativo
La Commissione evidenzia che, per assicurare uniformità nella classificazione doganale, è necessario adottare disposizioni specifiche per le merci elencate nell’allegato. Il regolamento chiarisce che le regole generali di interpretazione si applicano anche a nomenclature che riprendono, in tutto o in parte, la nomenclatura combinata o che introducono ulteriori suddivisioni per misure tariffarie o di altra natura nel commercio di merci.
Ambito di applicazione
L’atto si applica alla merce descritta nella colonna 1 della tabella allegata, che presenta dimensioni approssimative di 160 × 54 × 38 cm, peso di circa 1,5 kg, struttura in due strati di tessuto con imbottitura in materia plastica alveolare, schienale pieghevole con aste metalliche e cinghia di regolazione, ed è presentata come materassino da campeggio o da spiaggia. Il regolamento vincola la classificazione doganale di tale prodotto in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale stabilita
Ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato, la merce deve essere classificata nel codice NC 6306 90 00. La motivazione tecnica indica che il tessuto costituisce la parte principale della superficie e conferisce il carattere essenziale all’articolo ai sensi della regola generale 3 b). Inoltre, in base alle sue caratteristiche oggettive, l’articolo è destinato a un uso esterno e temporaneo, come in campeggio o in spiaggia, ed è quindi qualificato come "altro articolo da campeggio".
Esclusione della voce 9404
L’allegato esclude la classificazione alla voce 9404, relativa agli oggetti letterecci e simili, poiché il prodotto non è concepito come accessorio da letto e non è assimilabile a un materasso o a prodotto analogo. Tale esclusione è rilevante per evitare classificazioni difformi da parte delle dogane nazionali.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 disciplina il rapporto con le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Quelle non conformi al nuovo regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria utile per gli operatori che abbiano fatto affidamento su ITV precedenti.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme sull’intero territorio doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato la merce è classificata nella voce 6306 90 00 come "altro articolo da campeggio".
Disciplina delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
L’allegato richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6. La classificazione è fondata sul fatto che il materiale tessile conferisce il carattere essenziale all’articolo e che, per caratteristiche oggettive, esso è destinato a uso esterno temporaneo, ad esempio in campeggio o in spiaggia; è esclusa la classificazione alla voce 9404, relativa agli oggetti letterecci e simili.
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