Prescrizioni del Garante n. 113 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo presentato contro Google LLC e ordina la deindicizzazione di un URL che, in associazione al nome del reclamante, rinviava a un’interrogazione parlamentare del 1998 relativa a vicende antiche e non più attuali. L’Autorità ritiene che la persistente reperibilità del contenuto tramite ricerca nominale non sia più giustificata da un interesse pubblico prevalente, anche considerando il decorso di oltre 25 anni e la cessazione dell’attività diplomatica dell’interessato. Disposta la rimozione del risultato di ricerca entro 20 giorni e l’annotazione interna della misura, senza valore di precedente per futuri casi. Chiesto riscontro sull’adempimento entro 30 giorni.
Google LLC: reclamo fondato e ordine di deindicizzazione di un URL associato al nome dell’interessato per oblio su interrogazione parlamentare datata 1998
Google LLC: deindicizzazione di un URL associato a un’interrogazione parlamentare datata
Il Garante per la protezione dei dati personali accoglie il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR nei confronti di Google LLC e ordina la deindicizzazione di un URL, reperibile mediante ricerca nominale, che rinvia a un’interrogazione parlamentare del 1998. Il contenuto era associato al nome dell’interessato e riguardava vicende risalenti nel tempo, prive di ulteriori sviluppi, ritenute non più attuali rispetto all’interesse pubblico alla loro reperibilità tramite motore di ricerca.
Origine del reclamo e contenuto dell’istanza
Il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca Google, in associazione al proprio nome e cognome, dell’URL che conduce al testo di una interrogazione parlamentare a risposta scritta del 1998, pubblicata nella banca dati della Camera dei deputati. Il contenuto richiamava presunti gravi maltrattamenti perpetrati dal reclamante, allora in servizio in un determinato contesto istituzionale, ai danni di due dipendenti.
L’interessato ha dedotto:
- il pregiudizio reputazionale derivante dall’associazione del suo nominativo al contenuto;
- la natura obsoleta delle informazioni, risalenti a oltre 25 anni prima;
- la non veridicità dei fatti riportati, che sarebbero stati tratti da un articolo di stampa non attendibile.
Posizione di Google LLC
L’Autorità ha chiesto a Google LLC elementi in ordine alla richiesta di deindicizzazione. La società ha opposto il diniego, evidenziando che:
- l’URL rinvia a una piattaforma istituzionale della Camera dei deputati, sicché la pubblicazione originaria è avvenuta da parte di un’istituzione pubblica;
- vi sarebbe una persistente attualità delle informazioni, tenuto conto del ruolo pubblico ricoperto dal reclamante quale presidente di un’associazione attiva in ambito nazionale e internazionale;
- l’Autorità si era già pronunciata in un precedente caso, con provvedimento n. 30 del 28 febbraio 2019, ritenendo infondata una precedente richiesta del medesimo interessato sul medesimo URL.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama, tra gli altri:
- l’art. 3, par. 1, GDPR, in relazione al principio di stabilimento;
- l’art. 55, par. 1, GDPR, per la competenza dell’Autorità italiana a decidere il reclamo;
- gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, in tema di diritto alla cancellazione e diritto di opposizione;
- l’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, quale base per l’ordine di rimozione;
- l’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, e l’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, per l’annotazione interna;
- l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR, per l’eventuale sanzione in caso di inosservanza;
- l’art. 157 del Codice privacy, con il richiamo al successivo art. 166 per il mancato riscontro.
L’Autorità menziona anche le Linee guida WP29 del 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019, adottate il 7 luglio 2020, come criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca.
Valutazione del Garante sul bilanciamento degli interessi
Nel valutare la fondatezza della richiesta, il Garante osserva che:
- l’URL contiene una interrogazione parlamentare del 1998 relativa a vicende di quell’anno;
- le notizie non hanno avuto seguito;
- il reclamante non esercita più la carriera diplomatica;
- sono trascorsi oltre 25 anni dalla pubblicazione del contenuto;
- la deindicizzazione rispetto alla ricerca nominale non incide sulla permanenza dell’interrogazione nella banca dati istituzionale della Camera.
Alla luce di tali elementi, il Garante ritiene che la persistente associazione delle notizie al nome del reclamante non sia più giustificata da ragioni di interesse pubblico.
Decisione e termini di adempimento
Il reclamo viene dichiarato fondato con riferimento alla richiesta di deindicizzazione. Il Garante ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l’URL dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google LLC è invitata a comunicare entro 30 giorni quali iniziative siano state intraprese per dare attuazione al provvedimento. È richiamato che il mancato riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice.
Annotazione interna e rilievi ulteriori
L’Autorità dispone l’annotazione della misura nel registro interno previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Precisa però che tale annotazione non dovrà essere considerata, in futuri procedimenti contro il medesimo titolare, come precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di decisione fondata sulle specificità del singolo caso.
Il provvedimento ricorda infine la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell’interessato
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC. Il reclamante chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al proprio nome e cognome, di un URL che rinviava al testo di una interrogazione parlamentare del 1998, contenente riferimenti a presunti gravi maltrattamenti avvenuti molti anni prima.
Difese di Google LLC
Google ha negato la deindicizzazione sostenendo, da un lato, che l’URL rimandava a una piattaforma istituzionale della Camera dei deputati e che, salvo diversa indicazione dell’Autorità, non avrebbe dovuto intervenire sulla richiesta; dall’altro, ha valorizzato la persistente attualità delle informazioni, ritenendo che il ruolo pubblico ricoperto dal reclamante rendesse necessario l’accesso a tali dati. La società ha anche richiamato un precedente provvedimento del 2019 sul medesimo URL.
Valutazione del Garante sul diritto all’oblio
L’Autorità richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri delle Linee guida WP29 del 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ritiene decisivi il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione dell’interrogazione, l’assenza di ulteriori sviluppi delle vicende menzionate, il fatto che il reclamante non eserciti più la carriera diplomatica e la circostanza che la deindicizzazione non comporta la cancellazione del contenuto dalla banca dati della Camera.
Esito del reclamo e ordine impartito
Il reclamo è dichiarato fondato limitatamente alla richiesta di deindicizzazione. In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a Google LLC di rimuovere l’URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Annotazione interna e conseguenze in caso di inottemperanza
L’Autorità dispone l’annotazione della misura nel registro interno di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non potrà valere come precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti contro lo stesso titolare. È inoltre richiamato che l’inosservanza dell’ordine può comportare la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
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