Parere del Garante n. 254 del 17/05/2023
Parere su uno schema di decreto ministeriale volto a definire le modalità di pagamento, anche per via telematica, delle pene pecuniarie applicate dal giudice con sentenza o decreto di condanna - 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si esprime sullo schema di decreto del Ministero della giustizia che disciplina le modalità di pagamento, anche via telematica, delle pene pecuniarie applicate con sentenza o decreto di condanna, ai sensi dell’art. 181-bis disp. att. c.p.p. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Il parere è favorevole con condizioni e un’osservazione: occorre chiarire i ruoli privacy di Ministero, uffici giudiziari e PagoPA S.p.A.; inserire garanzie tecniche e organizzative adeguate, anche alla luce dell’obbligo di valutazione d’impatto; e considerare i profili di cloud e di trasferimento verso paesi terzi connessi all’uso della Piattaforma pagoPA.
Parere sullo schema di decreto ministeriale sulle modalità di pagamento, anche telematico, delle pene pecuniarie applicate dal giudice
Modalità di pagamento telematico delle pene pecuniarie
Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere sullo schema di decreto ministeriale volto a definire le modalità di pagamento, anche per via telematica, delle pene pecuniarie applicate dal giudice con sentenza o decreto di condanna. Il parere è richiesto dal Ministero della giustizia nell’ambito dell’art. 181-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Quadro normativo di riferimento
Lo schema si inserisce nel nuovo assetto dell’esecuzione e conversione delle pene pecuniarie e mira ad agevolare il pagamento tempestivo e la conseguente riscossione. Il comma 1 dell’art. 181-bis prevede in ogni caso il pagamento tramite modello precompilato allegato all’ordine di esecuzione; il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante, l’individuazione e l’aggiornamento periodico delle modalità tecniche di pagamento, anche telematico. Il Garante richiama inoltre il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 e il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Trattamenti previsti e flusso operativo
Lo schema prevede che il pagamento avvenga tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del CAD, ossia la Piattaforma pagoPA, gestita da PagoPA S.p.A. Il personale degli uffici del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari sarebbe abilitato a operare sui sistemi informatici del Ministero della giustizia per generare l’avviso unico di pagamento e il relativo identificativo univoco di versamento, associato al condannato o al civilmente obbligato.
Nella relazione illustrativa il Ministero segnala che l’avviso conterrà l’indicazione del Ministero, il nominativo dell’interessato e l’identificativo unico di versamento, evitando elementi che rendano percepibile all’esterno il collegamento con una condanna penale.
Ruoli privacy di Ministero, uffici giudiziari e PagoPA S.p.A.
Il Garante osserva che né la normativa primaria né lo schema di decreto individuano espressamente i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento. Questa lacuna non garantisce adeguata trasparenza verso gli interessati e non consente una chiara ripartizione di obblighi e responsabilità.
Il decreto dovrebbe quindi specificare il ruolo del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e di PagoPA S.p.A. con riguardo a:
- generazione dell’avviso di pagamento tramite i sistemi informatici del Ministero;
- pagamento della pena pecuniaria da parte dell’interessato tramite la Piattaforma pagoPA;
- rendicontazione dei pagamenti al Ministero;
- associazione del pagamento alla pena pecuniaria in esecuzione mediante l’identificativo univoco di versamento.
Il Garante ritiene opportuno richiamare nel preambolo del decreto anche le pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 51/2018, in particolare gli artt. 3, comma 1, lett. a), 10, 15 e 18.
Sicurezza del trattamento e garanzie per gli interessati
Lo schema si limita a prevedere una forma di minimizzazione informativa nell’avviso di pagamento, ma non disciplina ulteriori misure tecniche o organizzative. Il Garante rileva che i trattamenti presentano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, poiché riguardano dati relativi a condanne penali, sono effettuati su larga scala e possono incidere in modo significativo sugli interessati, ad esempio in caso di mancato pagamento.
Per tale ragione è ritenuta necessaria, nel caso di specie, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 51/2018. Il decreto dovrebbe quindi individuare puntualmente le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, nel rispetto dei principi di integrità, riservatezza, minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, richiamando gli artt. 3, comma 1, lett. f), 15, 16, 18, 23 e 25 del d.lgs. n. 51/2018.
Piattaforma pagoPA, cloud e trasferimenti verso paesi terzi
Poiché il pagamento avviene tramite la Piattaforma pagoPA, il Garante richiama anche i profili relativi all’uso di servizi cloud da parte di PagoPA S.p.A. In tale contesto segnala la necessità di rispettare il GDPR tenendo conto delle indicazioni europee contenute nel report del Comitato europeo per la protezione dei dati del 17 gennaio 2023 sulla "Coordinated Enforcement Action" relativa all’uso di servizi cloud nel settore pubblico.
In particolare, occorre disciplinare con attenzione:
- i rapporti tra titolare del trattamento, eventuali responsabili e cloud service providers ai sensi dell’art. 28 GDPR;
- gli eventuali trasferimenti di dati personali verso paesi terzi ai sensi degli artt. 44 e seguenti GDPR, ove i fornitori siano stabiliti fuori dallo SEE.
Conclusioni
Il parere è favorevole con condizioni e con una osservazione. Il Garante chiede che lo schema di decreto sia integrato per chiarire i ruoli e le responsabilità privacy dei soggetti coinvolti, per introdurre garanzie tecniche e organizzative adeguate alla natura sensibile e ai rischi dei trattamenti, e per considerare i vincoli europei in materia di servizi cloud e trasferimenti internazionali connessi alla Piattaforma pagoPA.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Lo schema di decreto attua l’art. 181-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e disciplina le modalità di pagamento delle pene pecuniarie, compreso il pagamento tramite avviso precompilato e tramite strumenti telematici. Il parere è reso ai sensi del comma 2 dell’art. 181-bis, che prevede l’acquisizione del parere del Garante prima dell’adozione del decreto ministeriale.
Ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento
Il Garante rileva che né la normativa primaria né lo schema di decreto individuano in modo espresso i ruoli privacy dei soggetti coinvolti: Ministero della giustizia, uffici giudiziari e PagoPA S.p.A. Questa lacuna compromette la trasparenza verso gli interessati e la chiara ripartizione di obblighi e responsabilità. Si chiede quindi di integrare il decreto indicando il ruolo di ciascun soggetto con riguardo alla generazione dell’avviso di pagamento, al pagamento tramite Piattaforma pagoPA, alla rendicontazione dei versamenti e all’associazione del pagamento alla pena pecuniaria tramite identificativo univoco di versamento.
Sicurezza, garanzie e valutazione d’impatto
Lo schema prevede solo che l’avviso di pagamento sia predisposto in modo da non rivelare all’esterno il collegamento con una condanna penale, ma non disciplina altre misure di sicurezza. Il Garante osserva che i trattamenti comportano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, perché riguardano dati relativi a condanne penali, sono svolti su larga scala e possono incidere significativamente sugli interessati in caso di mancato pagamento. Per questo ritiene obbligatoria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 51/2018 e chiede che il decreto individui misure tecniche e organizzative adeguate, secondo i principi di minimizzazione, integrità, riservatezza e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Uso della Piattaforma pagoPA e profili cloud
Poiché il pagamento avviene tramite la Piattaforma pagoPA, gestita da PagoPA S.p.A., e l’Autorità rileva che per tali servizi vengono impiegati anche servizi cloud, il parere richiama la necessità di conformarsi al GDPR e alle indicazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla Coordinated Enforcement Action 2022 sui servizi cloud nel settore pubblico. Devono essere attentamente regolati i rapporti con eventuali responsabili del trattamento e cloud service providers ai sensi dell’art. 28 GDPR, nonché verificati gli eventuali trasferimenti di dati verso paesi terzi ai sensi degli artt. 44 e seguenti GDPR.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole con condizioni e osservazione: lo schema deve essere integrato con la disciplina dei ruoli e delle responsabilità privacy, con specifiche garanzie tecniche e organizzative a tutela degli interessati, e deve tenere conto, per il trattamento tramite pagoPA, dei vincoli europei in materia di cloud e trasferimenti internazionali.
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