Parere del Garante n. 222 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina, su richiesta del Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, il diniego opposto dal Comune di San Giovanni Lupatoto a un accesso civico generalizzato avente ad oggetto le manifestazioni di interesse presentate dagli attuali componenti della Commissione consultiva per la mobilità. L’Autorità ritiene che, trattandosi di soggetti per i quali il d.lgs. 33/2013 prevede specifici obblighi di pubblicazione, non possa essere opposto in via generale il mancato consenso né il limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), ferma restando la necessità di oscurare i dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza. Il Comune deve quindi riesaminare il diniego e consentire l’ostensione dei dati e dei curricula con i necessari omissis.
Parere sull’accesso civico generalizzato alle manifestazioni di interesse per la Commissione consultiva per la mobilità del Comune di San Giovanni Lupatoto
Accesso civico generalizzato alle manifestazioni di interesse per la Commissione consultiva per la mobilità
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013, il parere richiesto dal Garante regionale dei diritti della persona del Veneto in relazione al ricorso contro il diniego di accesso civico generalizzato opposto dal Comune di San Giovanni Lupatoto. L’istanza concerneva le manifestazioni di interesse presentate dagli attuali componenti della Commissione consultiva per la mobilità.
Contesto normativo e struttura dell’organo comunale
La Commissione consultiva per la mobilità è istituita dallo Statuto comunale per affrontare problemi di carattere straordinario e, secondo il relativo regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 27/5/2022, svolge funzioni consultive, di studio e di ricerca in tema di mobilità e trasporti, con finalità di supporto alle politiche comunali in materia di mobilità sostenibile e miglioramento del sistema di mobilità urbana. La Commissione è gratuita, salvo rimborso delle spese documentate, ed è composta da nove membri nominati dal Sindaco sulla base di candidature acquisite mediante avviso pubblico.
Oggetto dell’accesso e motivi del diniego comunale
L’accesso civico richiesto aveva ad oggetto le "manifestazioni di interesse" inviate al Sindaco dai componenti attualmente in carica. Tali documenti, secondo quanto emerge dagli atti, erano compilati tramite un modulo contenente dati personali, tra cui indicazioni anagrafiche, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, e un curriculum con elementi relativi alla conoscenza del funzionamento della Commissione, all’esperienza e alla competenza. Il Comune ha opposto il diniego richiamando il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 e sostenendo l’assenza di consenso alla diffusione dei dati personali contenuti nei documenti.
Valutazione del Garante sulla disciplina della trasparenza
Il Garante richiama il quadro di trasparenza previsto dal d.lgs. 33/2013, in particolare gli artt. 14 e 15, che prevedono obblighi di pubblicazione online per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza e per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo comunque denominati. In tali casi la pubblicazione riguarda, a seconda dei casi, l’atto di conferimento o di nomina e il curriculum vitae. Per questo motivo, nella valutazione dell’istanza, il Comune avrebbe dovuto considerare il regime legale di pubblicità applicabile ai soggetti nominati nella Commissione, senza poter fondare il diniego sul mancato consenso degli interessati o sul limite invocato in modo generalizzato.
Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali
Pur ritenendo non opponibile un diniego totale, il Garante precisa che l’ostensione deve comunque rispettare i principi del GDPR, in particolare la limitazione della finalità e la minimizzazione dei dati previsti dall’art. 5, par. 1, lett. b) e c). Il Comune deve quindi consentire l’accesso ai dati e ai curricula dei componenti in carica nella misura in cui tali informazioni siano soggette a pubblicazione obbligatoria, ma deve oscurare le informazioni personali eccedenti, sproporzionate o non pertinenti rispetto alla finalità di trasparenza.
Indicazioni operative e conclusione
Tra gli esempi di dati da oscurare il Garante indica residenza, recapiti, codice fiscale e sottoscrizioni autografe; inoltre, previo coinvolgimento dei controinteressati, possono essere escluse anche eventuali informazioni contenute nei curricula che non risultino rilevanti rispetto alle competenze specifiche richieste per la partecipazione alla selezione. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole all’accesso, ma con necessità di selezione e oscuramento dei dati non necessari, e invita il Comune a riesaminare il provvedimento di diniego adottato.
Punti principali
Origine del quesito e oggetto dell’accesso
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, nell’ambito di un ricorso contro il diniego di accesso civico generalizzato disposto dal Comune di San Giovanni Lupatoto. L’istanza riguardava le "manifestazioni di interesse" presentate dagli attuali membri della Commissione consultiva per la mobilità.
Contenuto dei documenti richiesti e posizione del Comune
Le manifestazioni di interesse erano presentate tramite un modulo contenente dati anagrafici, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, oltre al curriculum con indicazioni su conoscenza del funzionamento della Commissione, esperienza e competenza. Il Comune ha negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 e sostenendo che i documenti contenessero dati personali diffusi senza consenso degli interessati.
Inquadramento della Commissione consultiva per la mobilità
Il Garante richiama lo Statuto comunale e il regolamento istitutivo della Commissione, che svolge funzioni consultive, di studio e di ricerca in materia di mobilità e trasporti, con finalità di supporto alle politiche comunali. La Commissione è composta da nove membri nominati dal Sindaco sulla base di candidature presentate mediante avviso pubblico.
Valutazione del Garante sulla trasparenza applicabile
L’Autorità osserva che, per soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo, gli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 prevedono un ampio regime di pubblicità, comprensivo dell’atto di nomina e del curriculum vitae. Di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto considerare tale regime di pubblicazione obbligatoria e non poteva fondare il diniego sul mancato consenso o sul limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), salvo i dati eccedenti o sproporzionati.
Esito e prescrizioni operative
Il Garante indica che il Comune deve riesaminare il provvedimento di diniego, consentendo l’accesso ai dati e ai curricula dei componenti in carica per la parte soggetta a pubblicazione obbligatoria. Devono invece essere oscurate le informazioni personali non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza, in applicazione dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Tra gli esempi di dati da omettere sono indicati residenza, recapiti, codice fiscale, sottoscrizioni autografe e, previo coinvolgimento dei controinteressati, eventuali informazioni nei curricula non rilevanti per le competenze richieste.
Come è indicizzato
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