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Parere

Parere del Garante n. 217 del 17/05/2023

Parere su di uno schema di decreto recante “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale" - 17 maggio 2023

Garante Privacy217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di regolamento del Ministero della giustizia che disciplina ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i requisiti di iscrizione, la tenuta informatica degli albi circondariali e dell’elenco nazionale, nonché le modalità di pubblicazione e aggiornamento dei relativi dati. Il parere è favorevole, ma con condizioni e osservazioni rilevanti in materia di privacy: il consenso richiesto all’aspirante non è ritenuto base giuridica adeguata, si chiede di prevedere il parere del Garante sulle specifiche tecniche informatiche, di chiarire la figura del "responsabile" richiamata per l’elenco nazionale e di disciplinare meglio la pubblicazione degli incarichi e dei compensi, evitando dati eccedenti o riferibili alle parti del procedimento.

Parere sullo schema di decreto del Ministro della giustizia sul regolamento per l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e l’elenco nazionale

Parere sul regolamento relativo all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e all’elenco nazionale

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di decreto del Ministro della giustizia volto a individuare ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i settori di specializzazione, i requisiti per l’iscrizione, nonché le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Quadro normativo e contenuto dello schema

Lo schema attua l’art. 13, quarto comma, disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e si coordina con gli artt. 15, 16, 22, 23 e 24-bis delle medesime disposizioni. L’albo dei consulenti tecnici d’ufficio è istituito presso ciascun tribunale, è tenuto in modalità esclusivamente informatica e risulta accessibile ai magistrati e al personale di cancelleria per le finalità consentite dalla disciplina processuale. L’elenco nazionale confluisce in via informatica dai dati degli albi circondariali ed è consultabile dal pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Contenuti principali dello schema

Lo schema:

  • individua, all’art. 2, ulteriori categorie professionali dell’albo, riportate in un allegato;
  • prevede, all’art. 3, i dati da indicare per ciascun iscritto, tra cui categoria, settore di specializzazione, titolo di studio, ordine o collegio, data di inizio dell’attività professionale e formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
  • disciplina, all’art. 4, i requisiti di iscrizione, tra cui l’iscrizione alle rispettive associazioni professionali, la condotta morale specchiata, competenze tecniche specifiche e residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale;
  • stabilisce, all’art. 5, le modalità di presentazione della domanda e l’uso di dichiarazioni sostitutive;
  • regola, all’art. 6, il mantenimento dell’iscrizione e la revisione dell’albo;
  • disciplina, all’art. 8, la tenuta informatica degli albi e dell’elenco nazionale e il contenuto dei dati pubblicabili;
  • contiene, all’art. 9, disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, individuando i titolari e le finalità del trattamento.

Valutazione del Garante: parere favorevole con condizioni

Il Garante ritiene che la disciplina, per quanto attiene ai profili di protezione dati, sia in linea generale coerente con l’ambito del potere normativo conferito. Tuttavia, formula un parere favorevole condizionato ad alcune correzioni e integrazioni, volte a evitare incertezze interpretative e a garantire un migliore bilanciamento tra esigenze di pubblicità, efficienza del sistema giudiziario e tutela dei dati personali.

Consenso dell’aspirante e base giuridica corretta

Una delle principali criticità riguarda l’art. 5, comma 1, lettera o), che richiede all’aspirante l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione nell’elenco nazionale. Il Garante evidenzia che tale previsione ricalca la norma primaria, ma non è conforme ai principi del GDPR.

Secondo l’Autorità, la base giuridica corretta è l’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, cioè l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, svolto dai tribunali per gli albi circondariali e dal Ministero della giustizia per l’elenco nazionale. Il consenso dell’interessato non appare idoneo in un rapporto asimmetrico con la pubblica amministrazione, perché può mancare la reale libertà di scelta. Il Garante segnala quindi l’esigenza di modificare la disposizione di rango primario, anche nell’ambito dei decreti correttivi previsti dalla legge di delegazione n. 206 del 2021.

Specifiche tecniche, acquisizione e conservazione dei dati

L’art. 8, comma 3, attribuisce a un successivo provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero la disciplina tecnica per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento informatico degli albi e dell’elenco, nonché per l’acquisizione e conservazione dei dati. Poiché tale atto è destinato a regolare in dettaglio il trattamento dei dati personali funzionale al sistema, il Garante ritiene necessario che sia previamente acquisito il suo parere, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR.

Titolari del trattamento e chiarimento sul "responsabile"

L’art. 9 del regolamento individua il tribunale come titolare del trattamento per l’albo e il Ministero della giustizia come titolare per l’elenco nazionale. Il Garante osserva però che il riferimento alla nomina di un "responsabile" da parte del Ministero non è sufficientemente chiaro.

Per evitare equivoci, la disposizione dovrebbe essere:

  • espunta, se non si intende fare riferimento alla figura di responsabile del trattamento;
  • oppure riformulata in modo conforme agli artt. 28 e 29 GDPR, con chiara definizione dei rapporti tra titolare e responsabile mediante accordo ex art. 28 GDPR.

Pubblicità di incarichi e compensi: necessità di minimizzazione

Il Garante richiama infine la disciplina della pubblicazione, sul sito dell’ufficio giudiziario, degli incarichi e dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio prevista dall’art. 23, ultimo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. Osserva che il provvedimento dovrebbe disciplinare espressamente anche tali modalità di pubblicazione, in modo da evitare la diffusione di dati delle parti del procedimento o di ulteriori informazioni eccedenti rispetto alle finalità conoscitive della norma.

L’indicazione si fonda sul principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, che impone di trattare e diffondere solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.

Conclusioni

Il parere è quindi favorevole, ma con condizioni e osservazioni puntuali. In sintesi, il Garante chiede:

  • l’acquisizione del proprio parere sulle specifiche tecniche informatiche di cui all’art. 8, comma 3;
  • la riformulazione o soppressione del riferimento al "responsabile" nell’art. 9, comma 2, con chiarezza sulla disciplina ex artt. 28 e 29 GDPR;
  • la disciplina della pubblicazione di incarichi e compensi, con esclusione di dati eccedenti o riferibili alle parti;
  • la modifica della norma primaria che richiede il consenso dell’aspirante all’iscrizione, perché il presupposto corretto del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR.

Punti principali

Oggetto e ambito del regolamento

Lo schema di decreto attua l’art. 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Definisce ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i settori di specializzazione, i requisiti di iscrizione, la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Valutazione generale del Garante

Il Garante ritiene che la disciplina proposta si mantenga nell’ambito del potere normativo attribuito e, sotto il profilo della protezione dei dati, non presenti criticità dirimenti. Tuttavia, individua alcune modifiche puntuali necessarie o opportune per rafforzare le garanzie degli interessati e rendere più chiara la disciplina applicativa.

Consenso al trattamento e base giuridica

L’art. 5, comma 1, lettera o), prevede che l’aspirante esprima il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche ai fini della pubblicazione nell’elenco nazionale. Il Garante osserva che il consenso non è una base giuridica adeguata in questo contesto, perché il trattamento è svolto da tribunali e Ministero per l’esercizio di un compito di interesse pubblico e dell’autorità pubblica, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR. Richiama inoltre il considerando 43 del GDPR sulla difficoltà di ritenere libero il consenso nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Specifiche tecniche informatiche e ruolo del Garante

L’art. 8, comma 3, demanda a un provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero la disciplina tecnica della formazione, tenuta e aggiornamento informatico degli albi e dell’elenco, nonché delle modalità di acquisizione e conservazione dei dati. Il Garante chiede che tale provvedimento sia adottato previa acquisizione del suo parere, considerata la rilevanza della disciplina di dettaglio per il trattamento dei dati personali.

Chiarezza sul 'responsabile' del trattamento

L’art. 9 attribuisce il ruolo di titolare del trattamento al tribunale per l’albo circondariale e al Ministero della giustizia per l’elenco nazionale, prevedendo inoltre che il Ministero designerà un 'responsabile'. Il Garante ritiene il riferimento poco chiaro e chiede di espungerlo o precisarlo, chiarendo se si tratti di un responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR e regolando i rapporti con apposito accordo ex art. 28 GDPR.

Pubblicazione degli incarichi e dei compensi

Il Garante richiama l’esigenza di disciplinare in modo più puntuale la pubblicazione, sul sito dell’ufficio giudiziario, degli incarichi e dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, disp. att. c.p.c. Raccomanda di escludere espressamente dati delle parti del procedimento o comunque dati eccedenti rispetto alle finalità conoscitive previste dalla legge, in applicazione del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Come è indicizzato

Materiegiustiziapubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentointeroperabilità di banche datiprotezione dei dati personali

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