Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 219 del 17/05/2023

Parere sullo schema di convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate volto a regolamentare le modalità di accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca, da parte degli ufficiali giudiziari e con modalità telematiche, dei beni da pignorare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 492-bis c.p.c. - 17 maggio 2023

Garante Privacy219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di convenzione tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate per consentire agli ufficiali giudiziari l’accesso telematico ad alcune banche dati dell’Agenzia, in particolare Anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, dichiarazioni dei redditi, Certificazione Unica e atti del registro, per la ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. Il parere è favorevole, ma subordinato a specifiche modifiche in tema di tracciamento degli accessi, criteri di individuazione degli accessi anomali, valutazione d’impatto e successiva relazione al Garante. Il focus principale è sulla sicurezza del trattamento e sulla necessità di rafforzare le garanzie per una platea ampia di soggetti autorizzati ad accedere a dati particolarmente delicati, soprattutto quelli dell’archivio dei rapporti finanziari.

Parere favorevole con condizioni sullo schema di convenzione tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate per l’accesso telematico alle banche dati ai fini della ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c.

Parere sullo schema di convenzione tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate per la ricerca telematica dei beni da pignorare

Il Garante esamina lo schema di convenzione, previsto dall’art. 155-quater disp. att. c.p.c., tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate, volto a disciplinare l’accesso telematico degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell’Agenzia per la ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. Il parere è favorevole, ma subordinato a condizioni puntuali e a ulteriori richieste di aggiornamento documentale.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama l’art. 492-bis c.p.c., che consente, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, la ricerca telematica dei beni da pignorare da parte dell’ufficiale giudiziario, nonché l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in particolare all’Anagrafe tributaria e all’archivio dei rapporti finanziari. Viene inoltre richiamato l’art. 155-quater disp. att. c.p.c., che subordina l’accesso alla stipulazione di una convenzione, sentito il Garante, e gli articoli 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. sul sistema complessivo di accesso e applicazione delle disposizioni.

Contenuto dello schema di convenzione

Lo schema consente agli ufficiali giudiziari di accedere, tramite il Sistema di interscambio dati (SID) dell’Agenzia delle entrate, alle informazioni relative a:

  • dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica;
  • atti del registro;
  • archivio dei rapporti finanziari.

L’accesso è finalizzato all’acquisizione delle informazioni rilevanti per individuare beni da sottoporre a esecuzione e può avvenire per i soggetti per i quali sia stata presentata istanza del creditore o, nei casi previsti, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato.

Valutazione del Garante sui profili privacy già recepiti

Il Garante osserva che la versione finale dello schema ha recepito diverse indicazioni fornite nel corso dei confronti informali, in coerenza con il principio di privacy by design e by default di cui all’art. 25 GDPR. In particolare, risultano rafforzati:

  • il richiamo ai principi generali del trattamento di cui all’art. 5 GDPR;
  • gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento, anche in termini di sicurezza e responsabilizzazione (artt. 24, 28 e 32 GDPR);
  • la limitazione della conservazione dei dati alla durata del procedimento amministrativo;
  • il tracciamento degli accessi e le attività di controllo reciproche tra Ministero e Agenzia.

Tracciamento degli accessi: integrazioni richieste

Il Garante considera il tracciamento un presidio essenziale, specie in relazione all’Archivio dei rapporti finanziari, per mitigare i rischi di accessi illeciti o non autorizzati e per consentire al titolare di dimostrare la conformità al GDPR. Tuttavia, l’art. 7, comma 4, deve essere integrato per chiarire che i dati oggetto di tracciamento sono utilizzati dall’Agenzia anche:

  • per verificare la liceità dei trattamenti;
  • per garantire la sicurezza dei trattamenti;
  • per adempiere gli obblighi in caso di violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Criterio degli accessi anomali: modifica necessaria

Il provvedimento ritiene non opportuno fissare in convenzione un criterio rigido e dettagliato per individuare gli accessi potenzialmente anomali, basato sul superamento del doppio della media degli accessi degli ultimi tre mesi. Secondo il Garante, la misura deve restare adeguabile all’evoluzione tecnologica e al contesto concreto del trattamento. Per questo motivo:

  • il criterio specifico va espunto;
  • occorre un rinvio a criteri adeguati individuati e rivalutati periodicamente dall’Agenzia;
  • tali criteri devono essere definiti nell’ambito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR.

Valutazione d’impatto e relazione successiva al Garante

Poiché il trattamento riguarda una platea ampia di soggetti e banche dati particolarmente delicate, il Garante richiede un rafforzamento del monitoraggio. In particolare, l’Agenzia delle entrate deve trasmettere:

  • prima dell’avvio del trattamento, una versione aggiornata della DPIA, con la descrizione dei criteri di rilevazione degli accessi anomali e delle misure di gestione;
  • trascorsi sei mesi dall’avvio, una relazione sull’efficacia dei criteri e delle misure adottate, con indicazione delle eventuali criticità e tenendo conto dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia.

Conclusioni

Il parere è favorevole, ma condizionato al recepimento delle modifiche richieste sull’art. 7, comma 4, e all’adempimento degli obblighi informativi e di aggiornamento della valutazione d’impatto. Il Garante fonda l’intervento sugli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, nonché sull’art. 155-quater disp. att. c.p.c.; inoltre ingiunge la trasmissione della relazione semestrale ai sensi dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 157 del Codice privacy, avvertendo che l’eventuale mancato riscontro può comportare la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Punti principali

Oggetto e base normativa della convenzione

Lo schema disciplina, ai sensi dell’art. 155-quater disp. att. c.p.c., le modalità di accesso degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell’Agenzia delle entrate per acquisire informazioni utili alla ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dall’art. 492-bis c.p.c. Il Garante richiama il quadro normativo composto dal GDPR, dal Codice privacy e dalle disposizioni processuali civili che prevedono l’accesso telematico alle banche dati pubbliche, in particolare all’Anagrafe tributaria e all’archivio dei rapporti finanziari.

Contenuto dello schema e flussi di trattamento

La convenzione consente l’accesso alle informazioni relative a dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica, atti del registro e archivio dei rapporti finanziari, tramite il Sistema di interscambio dati (SID) dell’Agenzia. L’accesso è richiesto dagli ufficiali giudiziari per i soggetti per i quali sia stata presentata istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato nei casi previsti dall’art. 492-bis, comma 2, c.p.c.

Presidi di data protection già introdotti nello schema

Il Garante rileva che la versione aggiornata dello schema recepisce diverse indicazioni fornite in sede informale, in linea con il principio di privacy by design e by default di cui all’art. 25 GDPR. In particolare, sono stati rafforzati i richiami ai principi dell’art. 5 GDPR, agli obblighi di titolare e responsabile del trattamento (artt. 24, 28, 32 GDPR), alla limitazione della conservazione dei dati e al tracciamento degli accessi, con controlli da parte del Ministero e dell’Agenzia.

Criticità sul tracciamento e utilizzo dei log

Il Garante ritiene che il tracciamento sia essenziale per garantire sicurezza, verificare la liceità dei trattamenti e prevenire accessi illeciti o non autorizzati, specie considerando la delicatezza dei dati trattati. Tuttavia, l’art. 7, comma 4, va integrato per chiarire che i dati di log sono utilizzati dall’Agenzia anche per verificare la liceità dei trattamenti, garantire la sicurezza e adempiere agli obblighi in caso di data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, non solo per segnalare accessi potenzialmente anomali al Ministero.

Criterio sugli accessi anomali e richiesta di maggiore flessibilità

Non è ritenuto opportuno cristallizzare nella convenzione un criterio troppo dettagliato per individuare gli accessi anomali, ossia il superamento del doppio della media degli accessi degli ultimi tre mesi. Secondo il Garante, tale disciplina rischia di compromettere l’efficacia della misura di sicurezza e di impedire l’adeguamento ai progressi tecnologici. Occorre quindi sostituirla con un rinvio a criteri adeguati, da definire e rivalutare periodicamente dall’Agenzia nell’ambito della valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR.

DPIA aggiornata e monitoraggio successivo

Il Garante richiede che l’Agenzia delle entrate trasmetta prima dell’avvio del trattamento una versione aggiornata della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, con la descrizione dei criteri per individuare gli accessi anomali e delle misure per gestirli. Inoltre, decorso sei mesi dall’avvio, deve essere inviata una relazione sull’efficacia dei criteri e delle misure adottate, tenendo conto anche degli esiti dei controlli svolti dal Ministero della giustizia.

Come è indicizzato

Materiegiustiziapubblica amministrazioneinteroperabilità di banche datibasi giuridiche del trattamentosicurezza dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.