Parere del Garante n. 192 del 17/05/2023
Parere sullo schema di decreto recante “Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medici in vitro”, attuativo dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 - 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto del Ministero della salute attuativo dell’art. 13, comma 9, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138, relativo ai tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti insieme alle comunicazioni di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il parere è favorevole, perché i termini proposti risultano ritenuti appropriati e proporzionati: due anni per i dati dei pazienti e cinque anni per quelli degli operatori sanitari. Tuttavia il Garante ribadisce una precedente condizione non ancora attuata: occorre una specifica disciplina che limiti l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente nelle attività di fornitura, manutenzione, telediagnosi e teleintervento, consentendolo solo se indispensabile e con tracciabilità degli accessi.
Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che definisce i tempi di conservazione dei dati personali comunicati con le segnalazioni di incidenti relativi ai dispositivi medici in vitro
Tempi di conservazione dei dati personali nelle segnalazioni di incidenti con dispositivi medici in vitro
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di decreto del Ministero della salute attuativo dell’art. 13, comma 9, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138. Il provvedimento riguarda la definizione dei tempi di conservazione dei dati personali eventualmente trasmessi contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l’immissione in commercio di dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy, il regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro e il precedente parere del 26 maggio 2022, n. 190, reso sullo schema di decreto legislativo poi confluito nel d.lgs. n. 138/2022. In particolare, viene ricordato che:
- l’art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 138/2022 demanda a un decreto del Ministero della salute la determinazione dei tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti con le segnalazioni di incidente;
- l’art. 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo qualifica il fabbricante del dispositivo medico in vitro come responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, per le attività di taratura, calibrazione, manutenzione o assistenza svolte anche a distanza.
Contenuto dello schema di decreto
Lo schema di decreto esaminato si compone di tre articoli e disciplina la conservazione dei dati riferiti ai pazienti e agli operatori sanitari eventualmente contenuti nelle segnalazioni di incidenti. In sintesi, prevede che:
- i dati personali dei pazienti siano conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione dell’incidente e comunque non oltre due anni dalla segnalazione;
- i dati personali degli operatori sanitari siano conservati per il tempo necessario alla valutazione dell’incidente e comunque non oltre cinque anni dalla segnalazione;
- il Ministero della salute provveda alla cancellazione dei dati, tramite i propri sistemi informativi, una volta decorso il termine applicabile.
Motivazione dei termini individuati
Il Garante prende atto delle ragioni illustrate nella relazione accompagnatoria. Per i dati dei pazienti, il limite di due anni è ritenuto congruo perché, secondo l’esperienza richiamata dal Ministero, rappresenta il termine massimo entro il quale normalmente si concludono le indagini sull’incidente da parte del fabbricante, pur potendosi registrare casi più complessi entro quel limite. Per i dati degli operatori sanitari, il termine di cinque anni è considerato coerente con la possibile durata delle azioni correttive di sicurezza, che possono richiedere tempi più lunghi rispetto alla sola gestione del singolo incidente e durante le quali può essere necessario contattare l’operatore che ha rilevato l’evento.
Osservazioni del Garante e condizione ancora da attuare
Il Garante rileva che lo schema di decreto dà attuazione alla precedente indicazione contenuta nel parere del 26 maggio 2022, n. 190, in materia di tempi di conservazione. Tuttavia constata che non è stata ancora recepita la condizione relativa alla protezione dei dati trattati nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi. Viene quindi ribadito che il Ministero della salute deve introdurre una specifica disposizione che:
- inibisca l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente nell’ambito di tali attività;
- consenta l’accesso solo se indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di manutenzione e di telediagnosi/teleintervento;
- renda tracciabile ogni operazione di intervento o accesso.
Conclusioni
Pur richiamando la necessità di dare piena ottemperanza alla condizione sopra indicata, il Garante non formula ulteriori rilievi sullo schema di decreto. Ritiene infatti che i termini di conservazione previsti siano appropriati e proporzionati anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali e degli interessi delle persone fisiche coinvolte nei trattamenti. Ne consegue un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale sui tempi di conservazione dei dati personali eventualmente trasmessi con le segnalazioni di incidenti relativi a dispositivi medico-diagnostici in vitro, adottato in attuazione dell’art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 138/2022. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy e il regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medici in vitro.
Termini di conservazione previsti dallo schema
Lo schema prevede che i dati personali dei pazienti siano conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione dell’incidente e comunque non oltre due anni dalla segnalazione. I dati personali degli operatori sanitari sono conservati per il tempo necessario alla valutazione dell’incidente e comunque non oltre cinque anni. Il Ministero della salute deve poi procedere alla cancellazione dei dati decorso il termine applicabile.
Valutazione di proporzionalità dei termini
Il Garante prende atto delle motivazioni del Ministero: due anni sarebbero congrui per i dati dei pazienti, in quanto rappresentano il termine massimo normalmente necessario a concludere le indagini sugli incidenti; cinque anni sarebbero invece giustificati per i dati degli operatori sanitari, perché alcune azioni correttive di sicurezza richiedono tempi più lunghi e può essere necessario ricontattare l’operatore sanitario che ha rilevato l’incidente.
Richiamo alla precedente condizione sul trattamento nei servizi di manutenzione
Il Garante rileva che lo schema dà attuazione alla precedente indicazione sui tempi di conservazione, ma non risulta ancora recepita la condizione relativa alla protezione dei dati nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi. Viene quindi ribadita la necessità di una norma che impedisca l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salvo stretta indispensabilità per manutenzione e telediagnosi/teleintervento, prevedendo inoltre la tracciabilità di ogni accesso o intervento.
Esito del parere
Pur chiedendo il recepimento della condizione appena richiamata, il Garante non formula ulteriori osservazioni sullo schema e rende parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del GDPR.
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