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Provvedimento

Provvedimento del 16/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità e i termini per riprendere gli adempimenti tributari e i versamenti sospesi a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Prevede la presentazione delle dichiarazioni e degli altri adempimenti entro il 31 marzo 2010 e la rateizzazione fino a 60 mesi, a decorrere da giugno 2010, senza sanzioni né interessi, per i soggetti fuori dal cratere e per banche e assicurazioni.

Ripresa degli adempimenti e versamenti tributari sospesi per il sisma Abruzzo 2009

Ripresa degli adempimenti tributari sospesi per il sisma Abruzzo 2009

Il provvedimento definisce le modalità di ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti tributari che non erano stati eseguiti a causa della sospensione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo. La disciplina riguarda in particolare i soggetti per i quali non opera la proroga della sospensione al 30 giugno 2010 prevista per i comuni del cratere.

Ambito soggettivo

Il provvedimento si applica a:

  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • sostituti d’imposta;
  • istituti di credito e assicurativi.

Per i primi tre gruppi, l’applicazione riguarda i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della provincia dell’Aquila diversi da quelli individuati dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Per gli istituti di credito e assicurativi, il provvedimento si applica anche se il domicilio fiscale o la sede operativa si trovano nei comuni individuati dal citato articolo 1, comma 2.

Adempimenti tributari non eseguiti

I soggetti interessati devono recuperare gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 aprile 2009 e dall’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009.

Sono previsti due diversi canali di recupero:

  • gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere effettuati entro marzo 2010, secondo le modalità indicate dal provvedimento;
  • i versamenti sospesi devono essere eseguiti mediante rateazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a partire da giugno 2010.

Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti

Le dichiarazioni fiscali i cui termini cadevano nel periodo di sospensione devono essere presentate entro il 31 marzo 2010.

La dichiarazione va comunque presentata dai contribuenti che hanno chiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute.

La trasmissione avviene in via telematica, direttamente o tramite i soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta interessato. Nei modelli deve essere barrata/compilata la casella "Eventi eccezionali" con il codice "4".

I contribuenti che hanno percepito redditi dichiarabili con il modello 730, anche quando devono indicare dati nei quadri RM, RT, RW o AC del modello Unico, e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, possono presentare la dichiarazione UNICO Persone Fisiche presso un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del 13 marzo 2008.

Gli altri adempimenti diversi dalle dichiarazioni e dai versamenti, se scaduti nel periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 31 marzo 2010.

Modalità di versamento

I versamenti sospesi sono ripresi con rateazione fino a 60 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi, a decorrere da giugno 2010.

Rientrano nella disciplina:

  • l’IVA mensile e trimestrale i cui termini siano scaduti nel periodo di sospensione, nonché l’IVA dovuta in dichiarazione relativa al 2008;
  • il saldo IRPEG/IRES e IRPEF, comprese addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e le ritenute dovute per il periodo d’imposta 2008;
  • gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2009, nei limiti dell’imposta dovuta a saldo;
  • le imposte dovute dai soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e che non hanno subito le trattenute delle somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione;
  • i versamenti dovuti su dichiarazioni relative a periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare;
  • gli altri tributi i cui termini di pagamento siano scaduti nel periodo di sospensione.

Per tutti i versamenti devono essere utilizzati i modelli di pagamento e i codici tributo previsti per ciascun tributo e per ciascun anno d’imposta.

Decorrenza, effetti e regime sanzionatorio

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene con rate mensili di pari importo, a partire da giugno 2010. Il provvedimento stabilisce espressamente che la ripresa avviene senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda in particolare su:

  • articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 aprile 2009;
  • ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009;
  • decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Finalità applicativa

La disciplina è destinata a regolare la ripresa degli adempimenti e dei pagamenti per i soggetti residenti nei comuni fuori dal cratere sismico e per gli istituti di credito e assicurativi con domicilio fiscale nei comuni del cratere, per i quali non si applica la proroga della sospensione prevista dall’ordinanza n. 3837 del 2009.

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