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Legge

L.R. Piemonte 20/2007

"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 20/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, nonché strutture per il commiato e informazione ai cittadini. Definisce autorizzazioni, soggetti legittimati, luoghi e modalità di dispersione, obblighi dei comuni e degli affidatari. Prevede anche sostegno comunale in caso di indigenza. Vigente dal giorno della pubblicazione; la norma finanziaria decorre dall’esercizio 2008.

Disposizioni regionali su cremazione, ceneri e strutture per il commiato

Cremazione, conservazione e disciplina generale delle ceneri

La legge regionale Piemonte n. 20 del 2007 disciplina, nel rispetto della normativa statale e dei principi costituzionali, la cremazione, la conservazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri dei defunti. L’intervento regionale valorizza la libertà di scelta della persona, le convinzioni religiose e culturali e l’esigenza di una corretta informazione, prevedendo anche la formazione del personale addetto ai crematori e agli spazi per il commiato.

Autorizzazione alla cremazione e volontà del defunto

L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune del decesso, previa acquisizione del certificato del medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato oppure, nei casi di morte improvvisa o sospetta segnalati all’autorità giudiziaria, del relativo nulla osta.

La cremazione è consentita in base alla volontà del defunto o, in mancanza, dei familiari, secondo questi criteri:

  • disposizione testamentaria o dichiarazione resa al comune di residenza;
  • iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione, con certificazione del legale rappresentante;
  • in assenza di volontà del defunto, volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo secondo il codice civile, con decisione a maggioranza assoluta se vi sono più parenti dello stesso grado;
  • per minori e interdetti, volontà dei legali rappresentanti.

È prevista la registrazione, presso i comuni, di coloro che abbiano espresso volontà alla cremazione e all’affidamento o dispersione delle ceneri; l’iscritto può chiedere in ogni momento la cancellazione delle annotazioni.

Identificazione delle ceneri e conservazione nei cimiteri

Per garantire l’identità certa delle ceneri, i gestori degli impianti di cremazione devono adottare sistemi identificativi non termodeperibili da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione conclusa, così da certificare la corrispondenza tra cadavere e ceneri consegnate.

Nelle aree in concessione nei cimiteri è consentita anche l’inumazione di urne cinerarie, purché realizzate in materiali non deperibili.

Affidamento e dispersione: titoli, soggetti legittimati e comunicazioni

L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla normativa statale, nel rispetto della volontà del defunto. Tale volontà deve risultare da disposizione testamentaria o da dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, presentata dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo; in caso di più parenti dello stesso grado decide la maggioranza.

Per gli iscritti ad associazioni riconosciute aventi tra i fini la cremazione, è sufficiente una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta, o confermata da due testimoni se l’associato non sa scrivere, da cui risultino la volontà di affidamento o dispersione e il soggetto incaricato di eseguirla.

Se il defunto non ha indicato l’affidatario o il dispersore, possono provvedere, nell’ordine:

  • il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo;
  • il convivente;
  • l’esecutore testamentario;
  • il rappresentante legale dell’associazione di appartenenza, se il defunto vi era iscritto;
  • il tutore del minore o dell’interdetto;
  • in ultima istanza, personale autorizzato dal comune.

In caso di più parenti dello stesso grado, essi devono individuare a maggioranza, con atto scritto davanti al pubblico ufficiale, chi assume la responsabilità dell’urna o della dispersione. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione e il verbale di consegna dell’urna devono riportare i dati richiesti dalla legge. Il provvedimento è comunicato al sindaco del comune in cui avviene la custodia o la dispersione.

Regole per la custodia dell’urna affidata ai familiari

L’urna affidata deve essere consegnata sigillata dal soggetto che ha effettuato la cremazione. L’affidatario deve custodirla in modo stabile e idoneo a prevenire profanazioni e comunicare al comune di custodia le modalità di conservazione.

Ogni trasferimento dell’urna in altro comune deve essere comunicato tempestivamente sia al comune di provenienza sia a quello di nuova destinazione.

Se l’affidatario rinuncia, l’urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione, con notizia al comune di residenza del defunto, se noto. In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell’affidatario originario, l’urna può essere affidata, previa autorizzazione del comune competente, al coniuge, a un convivente, a un parente di primo grado o a un collaterale che garantisca la corretta conservazione; il subentro va comunicato al comune che aggiorna il registro. Se non vi sono successori disponibili o idonei, le ceneri sono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà del defunto.

Se, dopo il decesso dell’affidatario, venga rinvenuta un’urna in un domicilio privato, chi la trova deve consegnarla al cimitero comunale.

Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

La dispersione è consentita, nei limiti della legge statale e delle discipline comunali, in natura e in specifici luoghi:

  • aree pubbliche disciplinate dai comuni;
  • aree private fuori dei centri abitati, con consenso del proprietario;
  • aree delimitate nei cimiteri, che possono anche fungere da cinerario comune se previsto dalla normativa comunale.

La dispersione in natura è ammessa:

  • in montagna, almeno a 200 metri da centri o insediamenti abitativi;
  • nei laghi, oltre 100 metri dalla riva;
  • nei fiumi;
  • in mare;
  • in aree naturali, ad almeno 200 metri da centri o insediamenti abitativi;
  • negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

Per laghi, fiumi, mare e altri corsi d’acqua, la dispersione è consentita nei tratti liberi da manufatti e natanti. È vietata nei centri abitati e, fuori dai cinerari comuni, in edifici o altri luoghi chiusi.

Il proprietario dell’area privata, i suoi familiari o aventi causa non possono ricevere compensi o altre utilità per il consenso alla dispersione.

La dispersione è eseguita dai soggetti legittimati a gestire affidamento o dispersione; questi devono comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità operative. Se l’incaricato è il legale rappresentante o personale di associazioni cremazioniste, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Competenze dei comuni e disciplina locale

I comuni, sentiti anche gli altri enti pubblici competenti per la cura del territorio, devono disciplinare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio territorio.

La violazione delle disposizioni comunali comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7-bis del testo unico degli enti locali.

I comuni e le loro forme associative disciplinano anche le strutture per il commiato.

Senso comunitario della morte e targa commemorativa

Per preservare il senso comunitario della morte, nei casi di affidamento dell’urna o di dispersione delle ceneri disposti secondo la volontà espressa nelle forme previste dalla legge statale, viene realizzata nel cimitero una targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto.

Strutture per il commiato

I comuni e le loro forme associative sono chiamati a promuovere la realizzazione di strutture ove, su richiesta dei familiari, possano svolgersi cerimonie di commiato.

Tali strutture devono consentire:

  • l’accoglienza delle persone;
  • lo svolgimento dell’orazione funebre;
  • l’esposizione e la veglia dei cadaveri, se conforme alla volontà del defunto e dei familiari.

Le strutture, se realizzate da soggetti pubblici o da privati autorizzati all’esercizio dell’attività funebre, devono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni. Rimane fermo l’obbligo, per le strutture pubbliche e private interessate, di garantire il servizio di camera mortuaria al defunto presso le medesime strutture se i familiari non scelgono la struttura del commiato.

Le strutture devono rispettare le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale, anche per quanto concerne la rilevazione delle manifestazioni di vita. Non possono essere collocate nell’ambito di strutture obitoriali, sanitarie pubbliche o private, né nelle loro immediate vicinanze, né in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali; l’ubicazione è stabilita dai comuni.

Informazione e sostegno in caso di indigenza

La Regione, in cooperazione con strutture sanitarie, comuni e loro forme associative, promuove l’informazione sulle diverse pratiche funerarie.

In caso di accertata indigenza del defunto, il comune di ultima residenza può sostenere, secondo la normativa statale, gli oneri della cremazione e i relativi adempimenti cimiteriali, indipendentemente dal luogo in cui avviene la cremazione.

Tumulazione in località diverse dal cimitero

La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire con deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative all’individuazione di siti idonei alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero, nel rispetto della normativa statale in materia di polizia mortuaria.

Norma finanziaria, abrogazione ed entrata in vigore

L’attuazione della legge comporta, dall’esercizio finanziario 2008, una spesa corrente stimata in 30.000 euro, a valere sulla specifica unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2007-2009, secondo le modalità contabili richiamate dalla legge regionale piemontese sull’ordinamento contabile e dalla legge finanziaria regionale 2003.

È abrogata la precedente legge regionale Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33, in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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