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Legge

L.R. Piemonte 23/2007

"Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 23/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte disciplina le politiche locali di sicurezza integrata: coordinamento con enti e soggetti sociali, conferenza regionale, patti locali, assistenza alle vittime, interventi di polizia locale e finanziamenti. Istituisce inoltre un Fondo di solidarietà per specifiche vittime del terrorismo e della criminalità, applicabile agli eventi dal 1° gennaio 2007.

Politiche regionali piemontesi per la sicurezza integrata e fondo vittime

Politiche regionali piemontesi in materia di sicurezza integrata

La legge definisce il quadro delle politiche regionali del Piemonte per la sicurezza integrata delle città e del territorio, in raccordo con lo Stato e con gli enti locali. L’obiettivo è contrastare illegalità diffusa e sentimenti di insicurezza, promuovendo al contempo legalità, prevenzione, coordinamento istituzionale e sostegno a interventi territoriali.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell’associazionismo operanti in campo sociale e nella sicurezza urbana e personale, coordinate con le istituzioni preposte al contrasto della criminalità. La sicurezza integrata è intesa in senso ampio, come prevenzione e riduzione di illegalità e inciviltà diffusa attraverso interventi integrati tra livelli istituzionali e soggetti sociali.

Compiti della Regione e degli enti locali

La Regione svolge un ruolo di impulso, coordinamento e sostegno delle politiche locali di sicurezza integrata mediante:

  • collaborazione permanente e accordi o intese con Stato, enti locali e altri soggetti;
  • istituzione della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata;
  • definizione di indirizzi, linee programmatiche e azioni prioritarie;
  • promozione di progetti sperimentali e di attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
  • iniziative formative per professionalità specialistiche nella mediazione culturale e nella gestione dei conflitti sociali;
  • utilizzo coordinato delle risorse regionali, statali ed europee. Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata.

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati

La Regione promuove e sostiene interventi di assistenza alle vittime, progettati e realizzati da enti locali e consorzi dei servizi sociali. I servizi comprendono informazione sugli strumenti di tutela, assistenza psicologica e aiuto, tutela di donne in situazioni di disagio o minaccia di violenza, anche tramite centri antiviolenza, e supporto nell’accesso ai servizi sociali e territoriali. Gli interventi sono coordinati con la normativa statale sulla sicurezza dei cittadini.

Priorità programmatiche e coordinamento con altre politiche regionali

Gli interventi regionali privilegiano misure preventive contro illegalità e criminalità diffusa, mediazione dei conflitti sociali, educazione alla convivenza e alla legalità, e sostegno alle vittime. Essi si coordinano con altre politiche regionali, in particolare su inclusione sociale, polizia amministrativa locale, riqualificazione urbana, casa, sicurezza viaria, tutela ambientale, lavoro e protezione civile.

Struttura regionale di coordinamento tecnico

Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta è istituita una struttura tecnica di coordinamento, con composizione e organizzazione definite con successivo provvedimento e previa consultazione della Commissione consiliare competente. La struttura supporta la Conferenza regionale, si raccorda con gli organismi di concertazione con le autonomie locali, fornisce consulenza tecnica, coordina progetti e attività regionali connesse, gestisce iniziative di rilievo regionale e procedure concorsuali e utilizza le fonti statistiche e documentali più aggiornate. Può avvalersi di esperti esterni, con contratti non oltre tre mesi dopo la scadenza della legislatura.

Conferenza regionale sulla sicurezza integrata

La Conferenza è convocata almeno annualmente dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente della Regione. Vi partecipano, tra gli altri, Assessore delegato, Presidenti delle Province o loro delegati, Sindaci dei capoluoghi o loro delegati con i comandanti di polizia municipale, rappresentanti di ANCI, UNCEM, Lega delle Autonomie Locali e ANPCI. Possono essere invitati anche altri soggetti pubblici o privati interessati. La Conferenza costituisce sede di confronto, valutazione delle politiche locali e verifica dello stato di attuazione di intese e accordi. La partecipazione è gratuita.

Rapporti con il Consiglio regionale e programmazione

Sulla base delle valutazioni della Conferenza e dell’analisi della struttura tecnica, la Giunta propone al Consiglio regionale le linee programmatiche e le azioni prioritarie. Il Consiglio determina gli indirizzi con atto deliberativo e approva una programmazione triennale degli interventi, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali. Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione, sulla validità e sull’efficacia degli interventi.

Patti locali per la sicurezza integrata

La Regione riconosce e coordina gli accordi di partenariato con enti locali, soggetti pubblici, privati e associazionismo, denominati patti locali per la sicurezza integrata. Tali patti operano in ambito provinciale o subprovinciale omogeneo e devono prevedere almeno tre tra i seguenti ambiti di intervento:

  • riqualificazione urbanistica e dotazioni tecnologiche per ridurre microcriminalità e aumentare la sicurezza dei luoghi;
  • prevenzione sociale nelle aree e verso i soggetti a rischio;
  • tutela di piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche esposte a criminalità;
  • rafforzamento della vigilanza e della presenza territoriale degli operatori, con attenzione ai piccoli comuni;
  • strumenti per sanzioni alternative e attività riparatorie;
  • mediazione e prevenzione dei conflitti sociali e culturali;
  • assistenza alle vittime dei reati;
  • politiche di sicurezza di genere e tutela di infanzia e anziani;
  • iniziative scolastiche di educazione alla cittadinanza e alla legislazione su diritti, doveri e obblighi;
  • informazione nelle comunità immigrate sulla normativa dell’ordinamento giuridico italiano. Il patto deve inoltre contenere l’analisi delle problematiche di sicurezza delle comunità interessate, con massima partecipazione, e gli obiettivi e il programma degli interventi.

Norme in materia di polizia locale

Gli operatori di polizia locale che svolgono funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici di limitato impatto visivo per la propria incolumità. Tipologia e modalità di impiego sono demandate a un regolamento regionale da emanarsi entro 60 giorni. La Regione promuove, verificata la fattibilità e sentito il CAL, l’istituzione di un numero unico per attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo dell’intervento.

Interventi finanziari e criteri di sostegno

La legge finanziaria regionale stabilisce annualmente le risorse per finanziare politiche e azioni di sicurezza integrata, in coerenza con gli indirizzi del Consiglio regionale. I finanziamenti possono riguardare interventi locali o regionali. La Giunta, con successive deliberazioni e sentita la commissione consiliare competente, definisce e pubblicizza modalità e criteri di finanziamento, dando attuazione tramite la struttura tecnica. I contributi possono finanziare patti locali, progetti integrati tramite procedure concorsuali, anche per l’intero territorio regionale, oppure interventi diretti o in partenariato.

Disciplina transitoria sui finanziamenti

In attesa dell’approvazione della programmazione triennale, la Giunta adotta le deliberazioni sui criteri di finanziamento per gli interventi finanziati con gli stanziamenti del bilancio regionale dell’esercizio in corso.

Fondo di solidarietà per vittime del terrorismo e della criminalità

È istituito un Fondo di solidarietà per:

  • appartenenti alle forze armate, forze dell’ordine, vigili del fuoco e polizia locale, nonché per decorati al valore civile e militare, nati o residenti in Piemonte o in servizio presso reparti ed enti dislocati sul territorio regionale, deceduti o con invalidità permanente pari o superiore all’80% per lesioni traumatiche subite in servizio in Italia o all’estero;
  • civili nati o residenti nei comuni piemontesi deceduti o invalidi al 80% per atti terroristici;
  • civili e loro eredi conviventi, nati o residenti nei comuni piemontesi, vittime o invalide all’80% nel tentativo di fronteggiare reati. Le elargizioni non sono cumulabili con benefici economici previsti da altre normative regionali analoghe. Il Fondo è finanziato con stanziamenti annuali di bilancio e la Giunta ne definisce le modalità di gestione, sentita la commissione consiliare competente.

Limite temporale di applicazione del Fondo

Il Fondo si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Abrogazione e decorrenza

È abrogata la legge regionale 23 marzo 2004, n. 6, in materia di politiche regionali integrate di sicurezza. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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