L.R. Piemonte 25/2007
"Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro". [1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte un fondo regionale di solidarietà per erogare contributi ai familiari delle persone decedute per incidenti avvenuti per ragioni di lavoro. I criteri e le modalità sono demandati a un regolamento della Giunta regionale. La misura si applica agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 e il finanziamento era previsto per il triennio di bilancio 2007-2009, con stanziamento annuo dal 2008.
Fondo regionale di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro
Fondo regionale di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro
La legge regionale del Piemonte istituisce un intervento di solidarietà economica a favore dei familiari delle persone decedute per incidenti sul lavoro. L’obiettivo è attenuare le conseguenze economiche e i disagi subiti dalle famiglie colpite dall’evento luttuoso.
Finalità e destinatari
L’intervento è rivolto ai familiari delle vittime di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro. La misura ha natura solidaristica e consiste nell’erogazione di contributi regionali, destinati a sostenere i nuclei familiari che abbiano subito il decesso di un congiunto a seguito di tali eventi.
Disciplina attuativa e criteri di accesso
La legge demanda alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento e previo parere della competente Commissione consiliare, di:
- destinatari dei contributi;
- criteri di accesso;
- modalità di erogazione;
- termini per la presentazione e la concessione dei contributi.
La disciplina sostanziale del fondo è quindi completata da un atto regolamentare attuativo regionale.
Ambito temporale di applicazione
Il fondo si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il testo non indica ulteriori limiti temporali sostanziali oltre a questa decorrenza, ma la norma finanziaria è riferita al bilancio pluriennale 2007-2009.
Aspetti finanziari
Per il fondo è previsto uno stanziamento pari a un milione di euro per ciascun anno, a partire dall’esercizio 2008, in termini di competenza. La copertura è assicurata mediante le risorse individuate secondo le modalità previste dalla normativa contabile regionale richiamata dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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