L.R. Piemonte 21/2007
"Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte disciplina il trattamento di minori con sostanze psicotrope, imponendo informativa scritta e consenso scritto di genitori o tutori, vietando test psichici nelle scuole salvo usi interni didattici e prevedendo monitoraggio sanitario e relazioni biennali della Giunta. Norma ormai datata, ma non risulta qui espressamente abrogata.
Uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti
Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti
La legge regionale del Piemonte interviene sul trattamento di minori con sostanze psicotrope, con particolare attenzione a informazione, consenso, limitazioni in ambito scolastico e monitoraggio dei trattamenti. Il provvedimento si applica nel territorio della Regione Piemonte e richiama principi sovranazionali e di tutela dei diritti dell’infanzia.
Finalità e principi di riferimento
La Regione dichiara di perseguire obiettivi di progresso civile e democratico, tutela della salute individuale e collettiva e protezione di infanzia, minori, anziani e persone con disabilità. L’azione regionale viene ricondotta ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, alle disposizioni italiane in materia di diritti umani e alla Convenzione ONU sui diritti del bambino.
Trattamenti psicotropi su bambini e adolescenti: informazione e consenso
Per i trattamenti con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fino a 18 anni, la disciplina richiede una previa informazione scritta, consapevole, attuale e manifesta. La Giunta regionale deve predisporre un modulo informativo e un modulo di consenso, utilizzati dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dallo psichiatra o dal neuropsichiatra infantile coinvolto.
L’informazione deve riguardare in modo dettagliato:
- i vantaggi presunti del trattamento;
- gli effetti collaterali del farmaco consigliato;
- i possibili trattamenti alternativi;
- le modalità di somministrazione.
Il trattamento può essere praticato solo con consenso scritto dei genitori o dei tutori nominati, espresso in forma libera, consapevole, attuale e manifesta. L’assenso del genitore o tutore deve essere scritto e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco.
Terapie alternative e integrative
La Giunta regionale deve individuare, con proprio provvedimento, strumenti e modalità per favorire l’accesso sia a terapie alternative sia a terapie integrative rispetto alla somministrazione delle sostanze psicotrope considerate dalla legge.
Divieto di test e questionari nelle scuole
Nelle scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado della Regione è vietata la somministrazione di test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni, salvo che siano finalizzati a uso interno ed esclusivamente didattico.
Gli interventi volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono essere svolti solo:
- all’interno di strutture sanitarie pubbliche;
- sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati;
- con obbligatorio consenso informato dell’avente potestà sul minore, secondo la normativa vigente.
Monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei trattamenti
Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica sui minori devono essere corredati da dati analitici idonei a consentire studi clinici rigorosi. I pazienti devono essere sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali e specialistici periodici, per valutare l’adeguatezza e la correttezza terapeutica.
L’Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute deve attivare procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori a livello regionale, tramite una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta anche da rappresentanti professionalmente qualificati delle associazioni di settore.
Clausola valutativa e rendicontazione alla Regione
Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con periodicità biennale, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale una relazione sull’utilizzo delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.
La relazione deve riguardare in particolare:
- le procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti attivate a livello regionale;
- il numero dei casi di trattamento psicofarmacologico, suddivisi per tipologia di sostanza;
- l’evoluzione delle patologie trattate e gli eventuali effetti collaterali riscontrati;
- il numero, la tipologia e l’esito di test e questionari svolti nelle strutture sanitarie;
- la divulgazione di terapie alternative;
- eventuali inadempimenti delle istituzioni scolastiche rispetto al divieto di somministrazione di test e questionari.
Entrata in vigore
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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