L.R. Piemonte 24/2007
"Tutela dei funghi epigei spontanei".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte la raccolta, la tutela, i controlli sanitari e il regime sanzionatorio dei funghi epigei spontanei. Introduce un titolo regionale per la raccolta, limiti quantitativi, divieti e deroghe per proprietari, attività economiche, studio e aree montane limitate. Le norme finanziarie del 2007 sono ormai esaurite; resta vigente la disciplina sostanziale, salvo successive modifiche.
Tutela e raccolta dei funghi epigei spontanei in Piemonte
Tutela e raccolta dei funghi epigei spontanei in Piemonte
La legge regionale disciplina la raccolta e la tutela dei funghi epigei spontanei nel territorio del Piemonte, in attuazione della normativa statale di settore. La disciplina è improntata alla salvaguardia degli ecosistemi, alla regolazione dei prelievi e al controllo sanitario dei prodotti destinati al consumo.
Ambito della disciplina e principi generali
La legge definisce il quadro regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, richiamando i principi della normativa statale in materia. L’obiettivo è conciliare l’attività di raccolta con la conservazione degli habitat, del micelio fungino e dello strato umifero del suolo.
Regole ordinarie di raccolta
La raccolta è consentita entro il limite giornaliero individuale di 3 chilogrammi complessivi. La raccolta deve avvenire prelevando esemplari interi e completi delle parti utili alla determinazione della specie, con pulizia sommaria effettuata in loco.
È vietato:
- raccogliere esemplari di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
- usare contenitori di plastica, dovendo i funghi essere trasportati in contenitori idonei alla diffusione delle spore;
- utilizzare rastrelli, uncini o altri mezzi dannosi per suolo, micelio e radici;
- distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualunque specie, anche non commestibile o velenosa.
Divieti territoriali e temporali
La raccolta è vietata:
- nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti sgombri da cespugli, salvo i soggetti aventi diritto di cui alla disciplina sui proprietari;
- nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili abitativi adiacenti agli immobili medesimi, salvo i medesimi soggetti;
- nelle aree protette e nei siti Natura 2000, nei casi e nelle aree individuati dagli organismi di gestione nel rispetto della normativa vigente;
- nelle aree interdette per motivi selvicolturali o di particolare pregio naturalistico e scientifico, se individuate da Regione o enti locali;
- dal tramonto alla levata del sole;
- nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile.
La provincia può inoltre vietare, per periodi limitati e su richiesta anche di associazioni micologiche, la raccolta di una o più specie fungine.
Aree delimitate a raccolta economica
Su richiesta dei soggetti legittimati e previo parere degli enti interessati, la provincia può autorizzare aree delimitate, anche ai sensi dell’articolo 841 del codice civile, in cui la raccolta è consentita a fini economici in deroga al limite dei 3 chilogrammi. In tali aree restano comunque applicabili le regole generali della legge, salvo le specifiche deroghe autorizzate.
Titolo per la raccolta e contributo
Per la raccolta è necessario un titolo valido sul territorio regionale, costituito dalla ricevuta di versamento di un apposito contributo. La Giunta regionale ne stabilisce importo, modalità di versamento, condizioni di efficacia, durata ed eventuali esenzioni per i minori.
Il contributo è versato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni e alle forme associative dei comuni collinari; nelle more della costituzione delle unioni montane, il versamento può essere effettuato alle comunità montane.
Le somme introitate sono destinate a tutela e salvaguardia del territorio, in particolare per manutenzione delle aree boscate e della sentieristica, iniziative di conoscenza e rispetto delle specie fungine e attività di vigilanza.
Titoli territoriali e raccolta nelle aree montane
Le unioni montane di comuni possono rilasciare ai residenti un titolo valido solo nel proprio territorio, con contributo ridotto fino a un massimo di un terzo rispetto a quello regionale. Possono anche istituire aree di raccolta limitata, accessibili a un numero ristretto di persone previo titolo aggiuntivo oneroso, giornaliero o settimanale, con disciplina regolamentare e piano di gestione dedicato.
Deroghe per proprietari e soggetti del fondo
Il proprietario, l’usufruttuario, l’avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, quando raccolgono funghi sul fondo stesso, non sono soggetti né al limite quantitativo né al titolo per la raccolta.
Autorizzazioni in deroga per raccolta economica
La provincia può rilasciare autorizzazioni onerose per la raccolta oltre il limite ordinario, quando la raccolta costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, a cittadini residenti che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli, gestori dell’uso del bosco o soci di cooperative agricolo-forestali. Le autorizzazioni valgono per la stagione in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri.
La provincia disciplina inoltre rilascio, rinnovo, revoca, costo e riparto delle somme introitate.
Raccolta per fini scientifici, didattici ed espositivi
La provincia può autorizzare, gratuitamente e per non più di un anno, la raccolta e la detenzione di funghi per finalità didattiche, scientifiche, espositive e di prevenzione sanitaria a favore di università, musei naturalistici pubblici, enti pubblici di tutela sanitaria e ricerca, associazioni naturalistiche e micologiche.
Le autorizzazioni devono indicare scopo, modalità, soggetti interessati, durata e delimitazione dell’area. Sono possibili anche autorizzazioni collettive gratuite per giornate di studio, convegni e seminari. Nelle aree protette il rilascio è subordinato al parere vincolante dell’ente gestore.
Controlli sanitari
Le ASL, tramite gli ispettorati micologici, assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo. Il controllo è obbligatorio per i funghi destinati alla vendita e alla somministrazione.
L’ispettore micologo dispone l’immediata distruzione dei funghi raccolti o conservati in modo irregolare, non sufficientemente identificabili o alterati da cattiva conservazione o parassiti. I raccoglitori possono comunque sottoporre volontariamente i funghi al controllo sanitario.
Divulgazione, formazione e contributi
La Regione promuove iniziative di divulgazione e conoscenza della flora fungina. Le province prevedono corsi specifici per il personale addetto alla vigilanza. La Giunta regionale può concedere contributi, sulla base di rendiconto, per mostre, stand e iniziative pubbliche di valorizzazione e pubblicizzazione dei funghi epigei spontanei.
Vigilanza e soggetti incaricati
La vigilanza è affidata a una pluralità di soggetti pubblici e volontari, tra cui personale forestale, agenti provinciali, agenti di polizia locale, personale delle aree protette, guardie ecologiche volontarie e altri soggetti di polizia giudiziaria.
Le guardie volontarie di determinate categorie possono esercitare la vigilanza solo dopo un corso di aggiornamento organizzato dalla provincia competente, secondo modalità concordate con la Regione.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per le principali violazioni:
- superamento del limite di raccolta: 30 euro per ogni 500 grammi in eccedenza;
- violazione delle regole su specie vietate, modalità di raccolta, contenitori, strumenti e divieti di danneggiamento: 90 euro;
- violazione delle regole sul titolo per la raccolta: da 40 a 240 euro;
- violazione delle condizioni dell’autorizzazione in deroga: 600 euro, con ritiro e revoca dell’autorizzazione, divieto di ulteriori autorizzazioni nella stagione e ritiro della ricevuta del contributo;
- violazione delle autorizzazioni per raccolta scientifica o didattica: 300 euro, con perdita del beneficio per la durata dell’autorizzazione dell’associazione.
Gli importi sono aggiornati ogni due anni secondo l’indice ISTAT e decorrono dal 1° aprile successivo all’aggiornamento.
Procedura amministrativa e riparto dei proventi
L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni seguono la legge n. 689/1981. È ammesso il pagamento in misura ridotta anche per sanzioni fisse o proporzionali. Le province irrogano le sanzioni amministrative e decidono sul relativo contenzioso secondo la disciplina generale.
I proventi delle sanzioni sono acquisiti al bilancio provinciale e utilizzati per le finalità della legge. Il 50% delle somme derivanti da violazioni accertate nei territori degli enti di gestione delle aree protette è trasferito annualmente a tali enti e, per la parte residua, alle unioni montane o forme associative dei comuni collinari interessati.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e coordinamento
Per la prima stagione fungina successiva all’entrata in vigore, il titolo per la raccolta si rilascia nel rispetto dell’eventuale limite massimo annuale già fissato per l’anno in corso dal precedente provvedimento regionale. La legge abroga e coordina la disciplina previgente della l.r. 32/1982 nelle parti incompatibili.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
La legge contiene una specifica copertura finanziaria per l’esercizio 2007 e per il biennio 2008-2009, riferita a stanziamenti ormai storicizzati. La legge è entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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