Cassazione Civile, Ordinanza n. 10391/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una cooperativa sociale ad ottenere l’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 per il periodo gennaio-luglio 2011, in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dodici lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’INPS aveva contestato il beneficio ritenendo integrata una causa ostativa ex art. 8, comma 4-bis, per asseriti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e collegamenti tra la cooperativa e altre società del medesimo gruppo familiare, nonché per il subentro della cooperativa nel servizio prima appaltato ad un ATI composta da tali società. I giudici di merito avevano respinto l’opposizione all’avviso di addebito e confermato la pretesa contributiva. In cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) error in procedendo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su fatti contestati ma trattati come non contestati; 2) violazione dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, L. n. 223/1991, assumendo che la norma richieda una condotta fraudolenta e che, comunque, l’assunzione di un lavoratore avvenuta oltre il termine semestrale non potesse ricadere nella causa ostativa; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sui fatti e sulla prova, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato gli elementi istruttori secondo gli artt. 115 e 116 c.p.c., senza decidere su fatti specificamente non contestati in modo scorretto. Ha inoltre affermato che l’art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991 va interpretato in chiave teleologica e antielusiva: non esiste una presunzione assoluta di liceità per le assunzioni effettuate oltre il semestre dalla collocazione in mobilità, potendo il giudice accertare anche operazioni più complesse di frode alla legge, come licenziamenti e riassunzioni programmate nell’ambito di un medesimo gruppo societario per ottenere sgravi contributivi. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non denunciava una violazione già consumata nella decisione impugnata, ma postulava solo gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 223/1991
Norma agevolativa invocata dalla cooperativa per ottenere lo sgravio contributivo in relazione alle assunzioni di lavoratori in mobilità.
art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991
Causa ostativa interpretata in senso teleologico e antielusivo; consente di negare il beneficio quando l’assunzione si inserisca in una operazione coordinata e sostanzialmente fraudolenta volta a conseguire indebitamente gli sgravi contributivi.
art. 115 c.p.c.
Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti allegati e le prove acquisite; la censura sulla sua violazione non può ridursi a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice; la deduzione del vizio deve indicare una specifica violazione delle regole di assunzione o valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale deve riguardare un effettivo error in procedendo, non una mera richiesta di diversa lettura del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve investire direttamente la decisione impugnata; non è sufficiente prospettare conseguenze derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la censura mossa era inammissibile perché non mirava a denunciare un errore già consumato nella sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dopo la camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni contributive collegate alle assunzioni di lavoratori in mobilità, il giudice deve verificare non solo il rispetto formale dei requisiti temporali, ma anche la sostanza dell’operazione, per accertare se essa sia stata strutturata in modo da eludere la finalità della disciplina incentivante.
- L’art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991 ha funzione antielusiva: non esclude che possano essere sanzionate operazioni più complesse di frode alla legge realizzate attraverso licenziamenti e riassunzioni coordinate all’interno di un medesimo gruppo societario, anche quando l’assunzione non cada nel semestre rilevante per la presunzione assoluta.
- L’assunzione di lavoratori in mobilità oltre il termine semestrale non determina una presunzione assoluta di liceità dell’operazione; il giudice può comunque accertare, sulla base degli elementi di causa, la sussistenza di una complessa manovra finalizzata a conseguire indebitamente gli sgravi contributivi.
- La deduzione del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: occorre indicare una specifica violazione delle regole legali sull’assunzione e sulla valutazione della prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione in materia di spese di lite è inammissibile quando non denuncia un errore della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare effetti derivanti dall’eventuale accoglimento di altri motivi.
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