Sentenza n. 1823/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto di 15/30 all’elaborato scritto di diritto penale e conseguente non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il voto di 15/30 assegnato al proprio elaborato di diritto penale e la conseguente non ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 41, comma 2, CEDU, degli artt. 46, comma 5, e 49 della legge n. 247/2012, dell’art. 10, comma 1, del d.m. 24 luglio 2024, dei criteri di correzione, degli artt. 17-bis, 23, comma 5, e 30 del r.d. n. 37/1934 e dell’art. 97, comma 2, Cost., sostenendo che il solo voto numerico non fosse sufficiente a motivare la valutazione, anche alla luce della disciplina sopravvenuta e della riduzione del numero dei componenti delle commissioni. Ha inoltre dedotto illogicità e irragionevolezza dell’operato amministrativo. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’elaborato fosse corretto e conforme alle soluzioni diffuse da siti specialistici, avendo affrontato la legittima difesa domiciliare, l’eccesso colposo nella difesa domiciliare e il regime sanzionatorio. Ha altresì confrontato il proprio elaborato con quelli di altri candidati, ritenuti meritevoli della sufficienza nonostante errori o omissioni. L’amministrazione ha contestato le censure, richiamando la sufficienza del voto numerico, la conformità ai criteri predeterminati e i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente il voto numerico, purché espresso sulla base di criteri di valutazione predeterminati, perché esso rende in modo sintetico, omogeneo e graduato la valutazione della commissione, senza necessità di indicare analiticamente errori e lacune. La correzione ha funzione valutativa e selettiva, non didattica. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale e la sentenza del Consiglio di Stato n. 9734/2025, ritenendo superato l’orientamento minoritario contrario. Ha inoltre rilevato che il verbale della Commissione centrale n. 2 del 5 dicembre 2025 prevedeva espressamente l’utilizzo del punteggio numerico senza obbligo di motivazione ulteriore e non era stato ritualmente impugnato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ribadito che le valutazioni delle commissioni d’esame costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento manifesto, abnormità o palesi illogicità, senza possibilità per il giudice di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi: l’elaborato presentava una ricostruzione ritenuta scarna dei fondamenti teorici degli istituti trattati e una tecnica redazionale semplicistica, a fronte di criteri che richiedevano adeguata argomentazione, padronanza delle tecniche persuasive e conoscenza dei fondamenti teorici. La correttezza della soluzione giuridica non costituisce, da sola, prova dell’illegittimità del voto, poiché rilevano anche struttura, completezza, chiarezza, logica e capacità argomentativa dell’elaborato. È stata inoltre esclusa la rilevanza del confronto con altri elaborati, poiché ogni prova deve essere valutata individualmente e unitariamente secondo i criteri prefissati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Ha consentito al Collegio di definire il giudizio con sentenza semplificata.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio lo ha richiamato per rinviare a precedenti conformi sulla sufficienza del voto numerico e sui limiti del sindacato giurisdizionale.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per asserita carenza di motivazione; il motivo è stato respinto perché il voto numerico, fondato su criteri predeterminati, è stato ritenuto motivazione sufficiente.
artt. 46, comma 5, e 49 l. 247/2012
Invocati dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di uno specifico obbligo motivazionale e il superamento del regime precedente; il Collegio ha ritenuto non superato l’orientamento favorevole alla sufficienza del voto numerico e ha richiamato la discrezionalità legislativa sul regime transitorio.
art. 10, comma 1, d.m. 24 luglio 2024
Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate in materia di valutazione della prova scritta; la censura è stata respinta.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il Collegio non ha ravvisato violazioni.
artt. 17-bis, 23, comma 5, e 30 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle commissioni e della valutazione; le relative censure sono state ritenute infondate.
verbale della Commissione centrale n. 2 del 5 dicembre 2025
La valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione.
Il Collegio lo ha considerato criterio predeterminato applicabile alla prova; il verbale non era stato ritualmente impugnato.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali o abilitative, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione quando sia espresso sulla base di criteri predeterminati e consenta di comprendere, mediante una scala oggettiva e graduata, il livello di idoneità o inidoneità del candidato.
- La correzione degli elaborati concorsuali ha funzione valutativa e selettiva, non didattica; pertanto la commissione non è tenuta a indicare analiticamente gli errori, le lacune o le correzioni necessarie, salvo che una specifica disposizione imponga una motivazione ulteriore.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento manifesto, abnormità o palesi illogicità; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
- Nella valutazione di una prova scritta non rileva soltanto la correttezza astratta della soluzione giuridica, ma anche la completezza della ricostruzione teorica, la pertinenza dei riferimenti, la struttura dell’elaborato, la chiarezza espositiva, la coerenza logica e la capacità argomentativa e persuasiva.
- Il confronto con elaborati di altri candidati non dimostra, di per sé, l’illegittimità della valutazione, perché ogni prova deve essere esaminata individualmente e unitariamente secondo i criteri prefissati; la gravità di un errore o di un’omissione va apprezzata nel contesto complessivo dell’elaborato.
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