Cassazione Penale, Sentenza n. 18952/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative a residuo pena di 1 anno, 5 mesi e 26 giorni. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il rigetto è fondato su dati travisati e non attuali e che manca una specifica e logica argomentazione sul diniego della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame delle istanze. La Corte ha rilevato che l'ordinanza di merito motivava in modo generico richiamando precedenti remoti e l'assenza di lavoro (che non è requisito dirimente, specie considerata l'età del condannato), e non valutava le condizioni di vita attuali, personali, familiari e domiciliari né forniva un riferimento temporale concreto alle informazioni di polizia dalle quali era desunto il pericolo di recidiva; la motivazione è quindi insufficiente.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa con finalità rieducativa; rilevanza dell'evoluzione della personalità successiva al fatto e della possibilità che il trattamento contribuisca alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Regola la detenzione domiciliare ordinaria come misura alternativa alla detenzione, applicabile quando il pericolo di commissione di nuovi reati sia scongiurato, e rappresenta una forma più contenitiva rispetto all'affidamento in prova.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla riproduzione del motivo di ricorso in cassazione, norma procedurale che disciplina il contenuto e i limiti della motivazione in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha discrezionalità nella scelta della misura alternativa, ma la decisione è sindacabile in cassazione se manca una motivazione adeguata e logica.
- La mancanza di occupazione lavorativa non è di per sé ostativa alla concessione dell'affidamento in prova, soprattutto se il condannato ha età avanzata o ricorrono altre circostanze favorevoli.
- Occorre valutare l'evoluzione della personalità e l'avvio del processo di emenda: non è richiesto il ravvedimento pieno, ma deve emergere un significativo avvio di rieducazione.
- Le informazioni di polizia che prospettano pericolo di recidiva devono essere specificate con riferimento temporale e valutate in rapporto alle condizioni attuali del condannato (personali, familiari e domiciliari).
- Se la motivazione è generica o non considera elementi essenziali (condizioni di vita, progetto di reinserimento, concretezza delle informazioni di rischio), il provvedimento va annullato e rinviato per nuovo esame.
Testo integrale
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