Cassazione Civile, Sentenza n. 17593/2020 del 21/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Edilcave chiedeva la condanna dei proprietari del fondo Frustalupi al pagamento dei lavori eseguiti per la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel loro terreno. Il Tribunale di Orvieto aveva accolto la domanda di Edilcave; la Corte d'appello di Perugia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2462/2015, ha ritenuto i proprietari privi di legittimazione passiva e ha accolto l'appello dei Frustalupi. Edilcave ha impugnato in Cassazione per quattro motivi: (i) carattere vincolante o meno della pronuncia del Consiglio di Stato; (ii) omissione di un fatto decisivo relativo agli effetti dell'annullamento amministrativo; (iii) dedotta sorgente legale dell'obbligo a carico dei proprietari (richiamando art.54 TUEL, art.22 d.lgs. 66/2010 e art.2051 c.c.); (iv) omessa pronuncia su contestazioni relative alle modalità di affidamento dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per mancato confronto con le molteplici rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che ha fatto propri gli argomenti del Consiglio di Stato: la materia delle bonifiche da ordigni è regolata dalla normativa che attribuisce la competenza al Ministero della Difesa e prevede l'intervento di personale specializzato, per cui il pericolo non è prevedibile né rimovibile dal proprietario e mancano i presupposti per imputare a questi i costi (non applicabilità della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c. né dell'art.54, comma 7, TUEL nella fattispecie). Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché un'ordinanza ex art.54 TUEL non può creare obblighi diversi da quelli di legge e il comma 7 non era invocabile nella situazione concreta. Anche il quarto motivo è infondato: la Corte d'appello ha comunque esaminato le questioni relative all'affidamento dei lavori e le ha ritenute non rilevanti. Sono state compensate tra le parti le spese di Cassazione; è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente ove dovuto.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 66/2010
disciplina in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici che prevede l'intervento diretto del Ministero della difesa, attraverso personale specializzato delle Forze Armate
la rimozione degli ordigni è di competenza e deve essere eseguita con l'intervento del Ministero della Difesa; ne consegue che il proprietario non può essere ritenuto titolato a sopportare i costi quando la rimozione è non prevedibile e non rimovibile da lui
art. 54, commi 4 e 7, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
un'ordinanza ex art.54, comma 4, TUEL non può creare obblighi che non siano previsti dalla legge; il comma 7 non risultava applicabile nella fattispecie concreta poiché non è emersa una violazione dell'ordine da parte dei proprietari e la fattispecie non rientrava nei presupposti per caricare i costi sui privati
art. 2051 cod. civ.
la responsabilità da custodia richiede che il custode abbia la possibilità di prevedere o evitare il pericolo; nel caso di ordigni bellici residuati la Corte ha ritenuto che il proprietario non potesse prevedere né rimuovere il pericolo, per cui l'art.2051 non è invocabile
art. 2909 cod. civ.
citato dalla ricorrente in relazione all'efficacia della pronuncia amministrativa; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto non ha adeguatamente contrastato le ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 4 legge 2248/1865
richiamata dalla ricorrente nei motivi; la Corte non ha ritenuto produttiva la censura e ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato in relazione al quadro complessivo
art. 112 cod. proc. civ.
in tema di omessa pronuncia, la Corte d'appello ha effettivamente esaminato le censure degli appellanti relative all'affidamento dei lavori e le ha ritenute prive di rilevanza, quindi la censura per violazione dell'art.112 è infondata
sentenza del Consiglio di Stato 14 maggio 2015, n. 2462
annullamento degli atti amministrativi che costituivano il presupposto della pretesa della società Edilcave (ordinanza del Comune di Orvieto e nota della Prefettura di Terni)
la Corte d'appello ha fatto propri gli argomenti del Consiglio di Stato per escludere che ricadesse sui proprietari l'onere dei costi di rimozione; la decisione amministrativa è stata utilizzata come fondamento argomentativo anche se tra parti diverse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, secondo le previste norme sul contributo
Massime di principio
- La rimozione di ordigni bellici residuali rientra nell'ambito delle normative che attribuiscono competenza e modalità di intervento a organi statali (es. Ministero della Difesa): perciò difficilmente il proprietario del terreno potrà essere obbligato a sostenere i costi quando l'intervento è non prevedibile e non rimovibile da lui
- Un'ordinanza amministrativa non può creare obblighi economici che la legge non prevede; la qualificazione della fonte (norma di legge vs. atto amministrativo) è determinante per individuare l'imputazione dei costi
- La responsabilità da custodia ex art.2051 cod. civ. richiede controllo e possibilità di prevenzione o rimozione del pericolo; se il pericolo è intrinsecamente non rimovibile dal proprietario, la responsabilità non trova applicazione
- Una sentenza amministrativa resa tra parti diverse può comunque essere valorizzata da un giudice civile come argomentazione persuasiva, e la Corte d'appello può fare propri i principi di diritto enunciati in altra pronuncia
- In sede di impugnazione è necessario affrontare compiutamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: censure che non contrastano direttamente i motivi decisivi adottati dal giudice territoriale possono essere dichiarate inammissibili
- Questioni relative all'identificazione del committente o alla mancanza di contratto scritto possono risultare irrilevanti se la normativa di settore assegna la competenza ad autorità pubbliche e stabilisce modalità autonome di intervento
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