Cassazione Penale, Sentenza n. 26495/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che per i capi C), I), A36) e A41) dove è stata applicata la fattispecie dell'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione) avrebbe dovuto trovare invece applicazione la fattispecie degli artt. 624 e 625, comma 1, n.2 c.p. (furto aggravato dalla violenza sulle cose), perché le sottrazioni sarebbero avvenute mediante effrazione di porte e finestre di esercizi commerciali o locali di lavoro (es. Flysinthesis s.r.l., società agricola di Zavarese Angelo, Agriturismo "Campo di Sotto", attività commerciale di Andriolo Giovanni) che, secondo la difesa, non rientrano nella nozione di "privata dimora" salvo che il fatto si sia consumato in un'area riservata alla sfera privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha ritenuto che la questione di riqualificazione giuridica (art. 624 invece di 624-bis) non fosse stata dedotta in appello e dunque non fosse devoluta al giudice di secondo grado; non poteva essere considerata ius superveniens. Anche l'eventuale introduzione tardiva della questione in sede di legittimità sarebbe inidonea a consentire la rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, poiché la Corte di cassazione non effettua valutazione del merito e non può sostituirsi al giudice di merito su accertamenti fattuali non univoci. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Va ricordato che la sentenza impugnata aveva confermato le condanne del Tribunale di Udine: per Plugaru pena di 5 anni di reclusione ed Euro 650 di multa (con statuizione di continuazione) e per Dumitriu pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Norma sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione: i motivi devono rientrare nelle ipotesi di legge; la Corte richiama la violazione dedotta dai ricorrenti come presupposto procedurale di ammissibilità.
art. 624-bis c.p.
Fattispecie del furto in abitazione. La Corte richiama la giurisprudenza che limita l'ambito applicativo ai luoghi in cui si svolgono atti della vita privata in modo non occasionale e non aperti al pubblico; la discussione sulla sua applicabilità ai locali lavorativi non è stata devoluta all'appello e pertanto non può essere sollevata in cassazione come nuovo motivo.
artt. 624 e 625 c.p.
artt. 624 e 625, comma 1, n.2, cod.pen.
Furto semplice e furto aggravato dalla violenza sulle cose: la difesa chiedeva la riqualificazione dei fatti su questa base per alcuni capi, ma tale riqualificazione è questione che implica valutazioni fattuali e non è stata trattata in appello, rendendo inammissibile la censura in cassazione.
art. 609 cod. proc. pen.
secondo comma dell'art. 609, ultima parte, del vigente codice di rito
Consente alla Corte di cassazione di decidere questioni non dedotte in appello solo se nascono successivamente (ius superveniens) o assumono chiara valenza di legittimità; la Corte ha ritenuto che la questione dedotta non rientrasse in tali ipotesi.
Giurisprudenza S.U. (D'Amico, Sez. Un. n.31345/2017)
Sez. Un. n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico
Le Sezioni Unite hanno stabilito che nella nozione di "privata dimora" rientrano anche luoghi destinati ad attività lavorativa, purché non aperti al pubblico e destinati non occasionalmente ad atti della vita privata; la Corte di Cassazione richiama tale principio per spiegare che la questione è di natura fattuale e non è stata affrontata in appello.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica di fatti già accertati che richiede valutazioni probatorie rilevanti deve essere proposta e discussa nella fase di merito e, se del caso, in appello: sollevare per la prima volta in cassazione questioni dipendenti da fatti non univoci è, di norma, inammissibile.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito e le valutazioni probatorie del giudice di merito; i motivi nuovi che implichino ricostruzione fattuale sono inefficaci in sede di legittimità.
- L'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione) si applica ai luoghi in cui si svolgono atti della vita privata in modo non occasionale e non aperti al pubblico; la qualificazione di un locale come 'privata dimora' richiede un accertamento fattuale specifico (anche per luoghi di lavoro), che deve emergere già nei gradi di merito.
- Se il furto è commesso in locali aperti al pubblico o comunque non riconducibili alla sfera privata, la fattispecie più corretta è quella degli artt. 624 e 625 (furto aggravato dalla violenza sulle cose); la differenza rileva penalmente e va discussa tempestivamente.
- In cassazione, motivi manifestamente inammissibili o non devoluti al giudice di appello possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
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