Cassazione Civile, Ordinanza n. 14242/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società erogatrice di analisi cliniche per il pagamento di somme residue dovute per prestazioni sanitarie rese nel settembre 2014 a favore di assistiti del servizio sanitario. L'ASL proponeva opposizione sostenendo che il tetto di spesa per la branca laboratorio fosse stato superato il 24 settembre 2014, sicché le prestazioni successive non sarebbero state remunerabili, e deduceva inoltre di aver operato una trattenuta tramite nota di debito per regressione tariffaria. Il Tribunale respingeva l'opposizione ma revocava il decreto ingiuntivo per ragioni formali sugli interessi, condannando l'ASL al pagamento del capitale e degli interessi contrattuali. In appello l'ASL lamentava difetto di giurisdizione, erronea applicazione della disciplina contrattuale sul tetto di spesa e inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002; la Corte d'appello rigettava integralmente il gravame. In cassazione l'ASL deduceva tre motivi: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c., oltre che degli artt. 8 quinquies, 8 sexies e 8 octies d.lgs. 502/1992, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nella valutazione della documentazione sul superamento del tetto; nullità per erronea applicazione del d.lgs. 231/2002 in punto di interessi moratori; nullità per avere respinto l'eccezione di irretroattività del contratto sottoscritto dopo il DCA n. 129/2014 e, quindi, per la pretesa inammissibilità della domanda relativa a prestazioni anteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza, sotto il profilo dell'art. 115 e 116 c.p.c. e del riparto dell'onere della prova, mirava in realtà a contestare nel merito l'accertamento di fatto della Corte d'appello: il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo, e quindi l'onere di provarlo grava sull'ASL; inoltre la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta ampia e coerente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello si era uniformata all'orientamento consolidato secondo cui le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a contratto con la P.A., stipulato dopo l'8 agosto 2002, integrano una transazione commerciale e comportano l'applicazione degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata rilevando che sulla validità ed efficacia del contratto per le prestazioni del 2014 si era formato giudicato interno, poiché la questione non era stata devoluta in primo grado e non era stata specificamente riproposta con l'appello; pertanto non poteva essere esaminata in cassazione. Conseguentemente l'ASL è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte, prove d'ufficio oltre i limiti o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi non dotati di tale valore; non per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la sola diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l'erronea utilizzazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia probatoria vincolata a elementi liberamente valutabili.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione ricorre solo in caso di obiettiva carenza del criterio logico seguito dal giudice, non quando la decisione esponga un percorso argomentativo sia pure sintetico ma intellegibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede una motivazione percepibile e comprensibile; nel caso concreto la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta adeguata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure formalmente prospettate come violazione di legge o nullità non sono ammissibili se mirano in realtà a rivalutare il merito o a contestare accertamenti di fatto.
art. 2697 c.c.
Nella pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata il mancato superamento del tetto di spesa non è fatto costitutivo del credito; il suo superamento costituisce fatto impeditivo, da provare a carico dell'ASL.
art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il proprio assunto sull'onere della prova e sulla disciplina degli accordi con le strutture accreditate, ma senza accoglimento della censura.
art. 8 sexies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha confermato la regola per cui lo sforamento del budget costituisce fatto impeditivo a carico dell'ASL.
art. 8 octies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente; non ha inciso sull'esito, essendo stata confermata la ripartizione dell'onere probatorio in capo all'ente sanitario.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a contratto scritto con la P.A., aventi natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, rientrano nella nozione di transazione commerciale e comportano il diritto agli interessi moratori.
art. 2 d.lgs. 231/2002
Serve a qualificare come transazione commerciale il rapporto tra struttura accreditata e P.A. per prestazioni sanitarie rese dietro corrispettivo.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Consente il riconoscimento degli interessi moratori per ritardato pagamento nel contesto qualificato come transazione commerciale.
art. 7 del contratto 2014
Prevede il regime degli interessi applicabile alle prestazioni rese dalla struttura accreditata; la Corte lo ha ritenuto coerente con il d.lgs. 231/2002.
artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
La questione della loro violazione non era più esaminabile perché coperta da giudicato interno sulla validità/efficacia del contratto per le prestazioni 2014.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e ASL sul pagamento di prestazioni rese entro o oltre il budget, il mancato superamento del tetto di spesa non è un fatto costitutivo del credito della struttura; è invece l'eventuale sforamento a integrare un fatto impeditivo, con conseguente onere probatorio a carico dell'ASL.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando mira soltanto a contestare la valutazione del materiale probatorio o l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito; è rilevante solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge o attribuito efficacia di prova legale a elementi privi di tale natura.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede una carenza effettiva del percorso argomentativo, non la mera insoddisfazione per la ricostruzione del fatto o per la soluzione giuridica adottata dal giudice di merito.
- Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a un contratto scritto con la P.A., stipulato dopo l'8 agosto 2002 e contenente un corrispettivo, possono integrare una transazione commerciale ai fini del d.lgs. 231/2002, con applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento.
- Una questione non devoluta specificamente nei gradi di merito o coperta da giudicato interno non può essere riproposta utilmente in cassazione; la violazione delle norme invocate su quel punto resta preclusa.
- Quando il ricorso è respinto, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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