Deliberazione n. 534 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso tramite Instagram. L'Autorità conferma l'ingiunzione di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne l'eventuale versione in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a garantirne la non immediata identificabilità. Si tratta quindi di un intervento emergenziale finalizzato a prevenire la circolazione di contenuti riconducibili al cosiddetto revenge porn.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda il rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, in un contesto riconducibile al cosiddetto revenge porn.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l'art. 144-bis del Codice privacy. Tale disposizione attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione dell'Autorità entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e attivazione dell'intervento d'urgenza
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti di Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, con determinazione n. 436 del 27 agosto 2024, un provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure urgenti impartite ai gestori della piattaforma
Con il provvedimento d'urgenza sono state disposte due misure principali nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il provvedimento del 27 agosto 2024 è stato trasmesso ai gestori della piattaforma e sono state acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All'esito, il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 436/2024 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, confermando così le misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l'eventuale conservazione probatoria per il periodo indicato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente adottato dal dirigente
Ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente facente funzioni del Dipartimento competente aveva adottato in via d'urgenza un provvedimento volto a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione. In particolare, aveva ingiunto alle società destinatarie di adottare misure immediate contro la diffusione del contenuto e aveva prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Oggetto della segnalazione
La persona interessata aveva rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Il materiale segnalato era stato trasmesso alla piattaforma in formato hash.
Ratifica del provvedimento d'urgenza
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento n. 436/2024 adottato d'urgenza il 27 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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