Cassazione Civile, Ordinanza n. 06388/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto in un parcheggio antistante il Tribunale di Lamezia Terme tra due autovetture: una condotta dal ricorrente, che stava uscendo in retromarcia dal parcheggio, e l’altra condotta da un terzo che percorreva la zona in senso contrario rispetto alla segnaletica di senso unico. Il danneggiato ha agito contro l’assicuratore del veicolo antagonista per ottenere il risarcimento, sostenendo che l’unica causa del sinistro fosse la condotta del conducente avversario, sorpreso a circolare contromano. Il giudice di pace aveva invece accertato un concorso di colpa paritario; il tribunale, in appello, ha confermato tale esito, ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato di aver adottato tutta la prudenza necessaria prima di intraprendere la manovra di retromarcia, in particolare verificando con completezza lo spazio retrostante. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 1227, 2043, 2054, comma 2, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la presunzione di pari responsabilità sarebbe stata applicata automaticamente nonostante la prova della condotta contromano dell’altro conducente e della propria condotta prudente; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 150, comma 1, lett. a), del codice delle assicurazioni e del d.P.R. n. 254/2006, sostenendo che la tabella allegata al regolamento avrebbe imposto di attribuire esclusiva responsabilità al conducente contromano, senza bisogno di ulteriori valutazioni del caso concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo fosse in parte infondato e in parte inammissibile, perché il giudice di merito aveva correttamente applicato la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.: il ricorrente aveva provato la condotta colposa dell’altro conducente, ma non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, essendo insufficiente il solo arresto della manovra di retromarcia senza un preventivo controllo dell’area retrostante. Le censure sulle prove e sulla ricostruzione del fatto sono state considerate una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha ritenuto inoltre infondato il secondo motivo, chiarendo che la tabella allegata al d.P.R. n. 254/2006 ha funzione meramente esemplificativa e di parametro per le liquidazioni stragiudiziali, ma non vincola il giudice civile né costituisce presunzione legale; l’accertamento della responsabilità resta affidato alla valutazione delle circostanze concrete ex art. 2054 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna del ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il concorso di colpa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 2043 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità aquiliana
art. 2054, comma 2, c.c.
costituisce la presunzione relativa di pari responsabilità tra conducenti; opera in via sussidiaria e può essere superata solo con prova contraria idonea a ricostruire in concreto le rispettive condotte causali
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere probatorio di chi intenda superare la presunzione di pari responsabilità
art. 2727 c.c.
richiamato tra le norme sulle presunzioni semplici, ma le doglianze sono state ritenute inammissibilmente dirette a una nuova valutazione del fatto
art. 2729 c.c.
richiamato tra le norme sulle presunzioni semplici, ma senza portare a un diverso esito in sede di legittimità
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava a una rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito sostituire in cassazione la propria valutazione a quella del giudice di merito
art. 150, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 209 del 2005
norma richiamata per il rinvio alla disciplina regolamentare del risarcimento diretto e ai criteri di ripartizione della responsabilità
d.P.R. n. 254 del 2006
il regolamento attuativo del risarcimento diretto è applicabile ai sinistri dal 1/2/2007; la tabella allegata è solo esemplificativa e non vincolante nel giudizio civile
art. 15 d.P.R. n. 254 del 2006
richiamato per l’ambito temporale di applicazione del regolamento ai sinistri successivi al 1/2/2007
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per la declaratoria dei presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La presunzione di pari responsabilità tra conducenti di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria e opera solo quando non sia possibile accertare in concreto la misura delle rispettive colpe e il nesso causale tra le condotte e il sinistro.
- Per superare la presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., il danneggiato deve provare sia la colpa del conducente antagonista sia di aver adottato tutte le cautele esigibili per evitare il danno, conformandosi alle regole di circolazione e alla prudenza richiesta dal caso concreto.
- Chi compie una manovra di retromarcia o di uscita da un parcheggio è tenuto a una particolare diligenza e deve controllare preventivamente lo spazio retrostante in modo completo, non essendo sufficiente arrestare la manovra quando il pericolo si è già manifestato.
- La presenza di una condotta irregolare dell’altro conducente non esonera automaticamente dall’accertare la condotta tenuta dal danneggiato e l’eventuale concorrente causalità della sua manovra.
- La tabella allegata al d.P.R. n. 254/2006, in tema di risarcimento diretto, è un parametro esemplificativo utile per la fase stragiudiziale, ma non vincola il giudice civile e non crea una presunzione legale di responsabilità esclusiva o paritaria.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, quando il giudice di merito abbia comunque motivato in modo coerente e non contraddittorio.
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