Cassazione Civile, Ordinanza n. 04825/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da 73 ordinanze-ingiunzioni emesse per violazioni del codice della strada commesse da conducenti di veicoli concessi in locazione senza conducente. La società proprietaria e locatrice dei veicoli ha proposto opposizione e poi appello sostenendo di non essere legittimata passiva e di non rispondere delle sanzioni, perché, nel regime dell'art. 196 c.d.s. anteriore alla modifica del 2021, la responsabilità solidale nelle ipotesi di locazione graverebbe solo sul locatario, eventualmente insieme al conducente, ma non anche sul locatore-proprietario. Ha inoltre dedotto che, avendo comunicato tempestivamente agli organi accertatori i dati dei locatari ai sensi dell'art. 386 del regolamento di esecuzione, questi erano agevolmente identificabili; con il secondo motivo ha sostenuto che la novella del 2021 all'art. 196 c.d.s. avrebbe natura interpretativa oppure, se innovativa, dovrebbe applicarsi retroattivamente come lex mitior in materia sanzionatoria amministrativa.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente la nullità della notifica del ricorso per cassazione al Ministero, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il ricorso era comunque infondato. Sul primo motivo ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle locazioni di veicoli senza conducente, l'art. 196 c.d.s. ratione temporis non esclude la responsabilità solidale del proprietario-locatore, poiché il locatario si aggiunge agli altri soggetti già individuati dalla norma e la ratio è garantire l'agevole individuazione del responsabile e il pagamento della sanzione; ha escluso che l'art. 386 del regolamento imponga al locatore un dovere di comunicazione idoneo a mutare il regime di responsabilità. Sul secondo motivo ha affermato che la modifica introdotta nel 2021 è innovativa e non interpretativa, e che in materia di sanzioni amministrative del codice della strada non opera la retroattività della legge più favorevole, non potendosi attribuire a tali sanzioni natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
formulazione antecedente alle modifiche del d.l. n. 121/2021
Nel regime ratione temporis la responsabilità solidale per le violazioni commesse con veicoli locati senza conducente non esclude quella del proprietario-locatore; il locatario si aggiunge ai soggetti già obbligati e non li sostituisce, salvo le ipotesi espressamente previste dalla norma.
La disciplina della locazione senza conducente è richiamata come presupposto della particolare imputazione delle sanzioni amministrative stradali.
Non fonda un generale dovere del locatore di comunicare le generalità del locatario agli organi accertatori; la sua disciplina non è sufficiente a escludere la responsabilità del proprietario-locatore.
art. 1, comma 1, lett. g-ter, d.l. 121/2021 conv. in l. 156/2021
La novella dell'art. 196 c.d.s. è qualificata come innovativa e non interpretativa; si applica solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.
art. 11 preleggi
Richiamato per escludere la retroattività della disciplina sopravvenuta, in assenza di base normativa che la consenta.
In materia di sanzioni amministrative non opera la retroattività della legge più favorevole, non essendo applicabile la logica propria del diritto penale.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale della cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle violazioni del codice della strada commesse con veicolo locato senza conducente, la disciplina previgente dell'art. 196 c.d.s. non esclude la responsabilità solidale del proprietario-locatore, salvo le sole ipotesi di sostituzione espressamente previste dalla norma.
- L'interpretazione della norma sanzionatoria deve tener conto non del solo dato letterale, ma della ratio di consentire all'amministrazione l'agevole individuazione del soggetto obbligato al pagamento della sanzione.
- Il fatto che il locatore collabori all'identificazione del locatario comunicandone le generalità non elimina, di per sé, la sua responsabilità se la disciplina applicabile non prevede un'espressa esclusione.
- L'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada non introduce un autonomo onere generale di comunicazione del locatore idoneo a modificare il regime di responsabilità previsto dall'art. 196 c.d.s.
- In materia di sanzioni amministrative stradali, la sopravvenienza normativa più favorevole non è retroattiva, salvo che la legge lo preveda espressamente; non si applica automaticamente la regola della lex mitior propria del penale.
- Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non sono considerate, ai fini della retroattività della legge più favorevole, sanzioni sostanzialmente penali secondo i criteri Engel.
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