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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 269 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo, di un URL che rinviava a un articolo su presunte irregolarità in una procedura concorsuale universitaria. L'Autorità ritiene che il contenuto, pur recente nella sua pubblicazione, riguardi fatti più risalenti, non abbia avuto successivi sviluppi giudiziari o disciplinari a carico del reclamante e non risulti più attuale rispetto all'esito complessivo della vicenda. Il trattamento operato dal motore di ricerca viene quindi considerato non conforme al principio di esattezza e sproporzionato rispetto all'interesse pubblico attuale, con conseguente ordine a Google LLC di rimuovere l'URL dai risultati associati al nome dell'interessato entro venti giorni.

Google LLC, deindicizzazione di un URL nei risultati di ricerca associati al nome dell'interessato per diritto all'oblio

Google LLC - deindicizzazione di un URL dai risultati di ricerca associati al nome dell'interessato

Il Garante per la protezione dei dati personali accoglie il reclamo proposto contro Google LLC e ordina la deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato, di un URL che rinviava a un articolo giornalistico su presunte irregolarità in una procedura concorsuale universitaria. Il provvedimento è adottato all'esito del bilanciamento tra diritto all'oblio, diritto di cronaca e interesse pubblico all'informazione.

Origine del reclamo e contenuto delle doglianze

Il reclamante, coordinatore del master coinvolto nella vicenda, aveva chiesto a Google la rimozione del risultato di ricerca già il 28 giugno 2023, ricevendo risposta negativa il 4 luglio 2023. Nel reclamo al Garante ha sostenuto che l'articolo fosse obsoleto, fuorviante e lesivo della reputazione personale e professionale, perché riferito a fatti risalenti al 2017/2018 e perché presentava come irregolarità circostanze che, secondo quanto rappresentato, non avevano dato luogo a responsabilità giudiziarie o disciplinari.

Più in dettaglio, l'interessato ha affermato che:

  • la Procura della Repubblica di Milano non aveva iscritto la denuncia tra le notizie di reato e aveva archiviato il fascicolo;
  • il TAR Lombardia aveva respinto la domanda cautelare del candidato escluso;
  • il Tribunale civile di Milano aveva dichiarato inammissibile un'ulteriore domanda del medesimo candidato;
  • l'Università non aveva avviato alcun procedimento disciplinare.

Difese del titolare del trattamento

Google LLC ha escluso la necessità di intervenire, ritenendo persistente un interesse pubblico alla notizia. Ha richiamato le linee guida del WP29 sul diritto all'oblio, valorizzando l'attualità e l'esattezza del contenuto, la natura giornalistica della pubblicazione, la recente data di pubblicazione della pagina (maggio 2023) e il ruolo pubblico-professionale dell'interessato, docente universitario presso un ateneo pubblico di Milano.

Quanto all'art. 64-ter disp. att. c.p.p., la società ha sostenuto che non fosse applicabile al caso, poiché la norma non riguarderebbe i fatti non costituenti reato per i quali non sia mai stato aperto un procedimento penale.

Parametro normativo applicato dal Garante

Il Garante richiama il quadro di riferimento europeo in materia di diritto all'oblio e trattamento dei dati da parte dei motori di ricerca, in particolare:

  • art. 17, par. 1, lett. c), GDPR;
  • art. 21, par. 1, GDPR;
  • art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR;
  • art. 5, par. 1, lett. d), GDPR, sul principio di esattezza;
  • le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014, successivamente integrate dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

Il Garante ribadisce che, nella valutazione delle richieste di deindicizzazione, occorre considerare non solo il decorso del tempo, ma anche la natura delle informazioni, la loro attualità, il ruolo dell'interessato e l'impatto della reperibilità online dei contenuti.

Valutazione del caso concreto

L'Autorità osserva che l'URL oggetto di reclamo, pur riferendosi a una pubblicazione del maggio 2023, contiene informazioni e commenti relativi a fatti più risalenti. Tali fatti non hanno determinato, nei confronti del reclamante, provvedimenti o procedimenti di natura giudiziaria e/o disciplinare, né risultano successivi sviluppi capaci di rinnovare l'interesse pubblico alla vicenda.

Il Garante rileva inoltre che la pagina non restituisce un quadro pienamente aggiornato sull'esito complessivo delle azioni e dei procedimenti connessi alla procedura concorsuale, rispetto ai quali non emergono responsabilità civili, amministrative, penali o disciplinari in capo all'interessato.

Per effetto di ciò, il risultato di ricerca viene ritenuto non conforme al principio di esattezza, poiché la sua reperibilità associata al nome del reclamante veicola un'informazione non aggiornata rispetto allo stato complessivo della vicenda.

Bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della persona

Pur riconoscendo che i contenuti si inseriscono nel perimetro dell'attività giornalistica e della libertà di manifestazione del pensiero su fatti di rilevanza generale, il Garante ritiene che, nel caso concreto, la perdurante reperibilità online dell'URL produca un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica del reclamante.

L'Autorità evidenzia che la pagina risulta essere l'unica restituita in associazione al nome e cognome dell'interessato con riferimento a quella vicenda, circostanza che accentua il pregiudizio reputazionale e professionale e che non appare compensata da un interesse pubblico attuale.

Decisione e misure conseguenti

Il reclamo viene dichiarato fondato e, in applicazione dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ordina a Google LLC di rimuovere l'URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

L'Autorità dispone inoltre, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione nel registro interno delle misure adottate, precisando però che tale annotazione non assume valore di precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare.

Adempimenti successivi e rimedi

Google LLC è invitata, ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento. Il Garante richiama altresì che il mancato riscontro è punito ai sensi dell'art. 166 del Codice.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell'interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC per ottenere la rimozione, dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante, di un URL che rimandava a un articolo su presunte irregolarità in un bando di concorso universitario relativo a un master. L'interessato ha dedotto che l'articolo fosse obsoleto, inesatto e lesivo della reputazione, poiché riferito a fatti del 2017/2018 e non più attuali.

Difese di Google LLC

Google LLC ha opposto il permanere di un interesse pubblico alla notizia, richiamando le linee guida del WP29 e valorizzando la recente data di pubblicazione della pagina, la natura giornalistica del contenuto e il ruolo professionale del reclamante. Ha inoltre sostenuto che l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. non fosse applicabile al caso, poiché si tratterebbe di fatti non costituenti reato per i quali non era mai stato aperto un procedimento.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sui motori di ricerca. Rileva che l'URL, pur riferendosi a una pubblicazione del maggio 2023, descrive fatti più risalenti che non hanno determinato provvedimenti o procedimenti giudiziari e/o disciplinari a carico del reclamante e non risultano oggi accompagnati da elementi che rinnovino l'interesse pubblico.

Esattezza del risultato di ricerca e bilanciamento degli interessi

L'Autorità osserva che la pagina non offre un quadro pienamente aggiornato sull'esito delle azioni e dei procedimenti connessi alla vicenda concorsuale e che, allo stato, non emergono responsabilità civili, amministrative, penali o disciplinari in capo all'interessato. Ne deriva che il risultato di ricerca, associato al nome del reclamante, non è conforme al principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. d), GDPR e determina un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica dell'interessato, non bilanciato da un interesse pubblico attuale.

Decisione e adempimenti imposti

Il Garante dichiara fondato il reclamo e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l'URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Dispone inoltre l'annotazione interna delle misure adottate e invita Google a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese, avvertendo che il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell'art. 166 del Codice privacy.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazionelibertà di informazione e bilanciamentooblio onlinepubblica amministrazione

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