Messaggio numero 4274 del 24-10-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica la sospensione delle visite mediche di controllo domiciliari disposte d'ufficio dall'INPS per i lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Se la visita è richiesta dal datore di lavoro, si fa riferimento alle indicazioni di reperibilità indicate dal lavoratore nel certificato medico.
Sospensione degli accertamenti domiciliari d'ufficio INPS per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016
Sospensione degli accertamenti domiciliari INPS per i residenti nelle aree colpite dal sisma
Il documento dispone una misura eccezionale in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, L’Aquila, Teramo, Perugia e Terni. In ragione della grave emergenza e della precarietà logistica dei soggetti residenti nei comuni richiamati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, vengono sospesi gli accertamenti domiciliari d’ufficio per i casi di incapacità temporanea al lavoro per malattia.
Ambito di applicazione
La sospensione riguarda i lavoratori residenti nei territori interessati dal sisma che abbiano diritto alla tutela previdenziale da parte dell’INPS. Il provvedimento è collegato alla situazione di emergenza e alle difficoltà di reperibilità derivanti dagli eventi sismici e dalle conseguenti condizioni abitative provvisorie.
Effetti sulla procedura INPS
La procedura automatizzata utilizzata dall’Istituto per l’assegnazione delle visite mediche di controllo domiciliare è stata modificata per escludere gli accertamenti d’ufficio nelle aree interessate. In altri termini, l’INPS non dispone automaticamente le visite domiciliari nei confronti dei lavoratori residenti nelle zone richiamate.
Visite richieste dal datore di lavoro
Resta fermo che, qualora la visita di accertamento medico-legale debba comunque essere effettuata perché richiesta dal datore di lavoro, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore nel certificato medico in merito alla provvisoria reperibilità. La reperibilità, dunque, non è desunta automaticamente dal domicilio ordinario, ma dalle informazioni rese dal lavoratore al momento della certificazione della malattia.
Obblighi pratici per il lavoratore
I lavoratori che, a causa dell’emergenza, siano costretti a risiedere temporaneamente in alloggi diversi dal proprio domicilio e si assentino dal lavoro per malattia devono fornire al medico che redige il certificato le indicazioni utili ai fini della reperibilità. Tali informazioni servono a consentire il corretto svolgimento dell’eventuale visita medica di controllo richiesta dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi richiamati
Il documento richiama il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016, quale riferimento per l’individuazione dei comuni interessati dall’emergenza sismica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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