Messaggio numero 4255 del 21-10-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che per riprendere il pagamento dell’assegno di natalità sospeso nel 2016 è necessario presentare la DSU entro il 31 dicembre 2016, così da ottenere un ISEE valido per il 2016. Se la DSU non viene presentata entro tale termine, la domanda 2015 decade e le mensilità 2016 non sono recuperabili; sarà possibile presentare una nuova domanda dal 2017. Viene inoltre ribadita la necessità di rinnovare ogni anno la DSU ai fini della verifica dell’ISEE.
Assegno di natalità: presentazione DSU/ISEE 2016 e conseguenze sulla sospensione o decadenza della domanda 2015
Assegno di natalità: rinnovo DSU/ISEE e gestione delle domande presentate nel 2015
Il documento fornisce chiarimenti operativi sulla gestione dell’assegno di natalità per le domande presentate nel 2015, con particolare riferimento alla necessità di presentare annualmente la DSU per il rilascio dell’ISEE. Vengono indicate le conseguenze della mancata presentazione della DSU per il 2016 e le modalità di riattivazione o decadenza della domanda.
Contesto e istruzioni già fornite
L’Istituto gestisce, a partire dal 2015, le domande di assegno di natalità e provvede al pagamento delle mensilità ai soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio erano state già fornite con la circolare INPS n. 93 dell’8 maggio 2015.
Verifica delle posizioni e sospensione dei pagamenti
A seguito di una verifica nella procedura di gestione delle domande, è emerso che molti utenti che avevano presentato domanda nel corso del 2015 non avevano ancora presentato per l’anno in corso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per il rilascio dell’ISEE 2016, come previsto dalla circolare richiamata.
Questa omissione ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016 nei confronti dei soggetti interessati.
Termine per regolarizzare la posizione
Per consentire all’Istituto di riprendere il pagamento delle mensilità sospese, fermo restando il permanere degli altri requisiti di legge, gli utenti che avevano presentato domanda nel 2015 devono presentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
Tale adempimento è indispensabile ai fini dell’ISEE 2016.
Rilevanza annuale dell’ISEE
Il documento ribadisce che la presenza di un ISEE in corso di validità in ciascun anno di concessione del beneficio costituisce un requisito di legge non solo per l’accoglimento della domanda nel primo anno, ma anche per la prosecuzione della prestazione negli anni successivi.
Per questo motivo, il requisito dell’ISEE, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la determinazione della misura del beneficio.
Conseguenze della mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016
Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre 2016, le conseguenze sono due:
- si perde il diritto alle mensilità relative all’anno 2016;
- la domanda di assegno presentata nel 2015 decade.
In tal caso, l’utente che continui a possedere i requisiti di legge potrà presentare una nuova domanda nel 2017. Tuttavia, le mensilità decorreranno soltanto dal mese di presentazione della nuova domanda e non sarà possibile recuperare le mensilità riferite al 2016.
Esempio applicativo riportato nel documento
Il documento propone un caso esemplificativo relativo alla nascita di un figlio avvenuta nel maggio 2015.
Si ipotizza che:
- la DSU sia stata presentata a giugno 2015;
- la domanda di assegno sia stata presentata a luglio 2015.
La DSU di giugno 2015 è valida se nel nucleo familiare è già presente il figlio per il quale si richiede l’assegno; in caso contrario, la DSU deve essere ripresentata.
In presenza di tutti i requisiti di legge, l’utente percepisce l’assegno fino a dicembre 2015. Se non presenta la DSU per il 2016, l’erogazione viene sospesa.
Caso 1: DSU presentata entro il 31 dicembre 2016
- la domanda sospesa viene riattivata;
- l’assegno riprende dal mese successivo alla presentazione della DSU;
- vengono corrisposte anche le mensilità arretrate del 2016;
- la DSU presentata entro dicembre 2016 ha validità fino al 15 gennaio 2017 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità del 2016.
Caso 2: DSU non presentata entro il 31 dicembre 2016
- la domanda del 2015 decade;
- le mensilità del 2016 non possono più essere corrisposte;
- l’utente può presentare una nuova domanda nel 2017;
- la nuova domanda produce effetti dal mese di presentazione, senza possibilità di recuperare le mensilità del 2016.
Validità della DSU e obbligo di rinnovo
Viene precisato che, in generale, la DSU ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Di conseguenza, anche se la domanda di assegno viene presentata una sola volta, normalmente nell’anno di nascita o adozione del figlio, il beneficiario deve rinnovare la DSU per ogni anno di spettanza del beneficio, così da consentire la verifica annuale dell’ISEE.
Invito per l’anno 2017
Il documento conclude invitando tutti gli aventi diritto all’assegno per l’anno 2017, compresi coloro che avranno presentato la DSU nei giorni finali del 2016, a presentare tempestivamente una nuova DSU a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’obiettivo è consentire all’INPS di verificare la permanenza dei requisiti di legge e garantire la regolare e continua erogazione delle mensilità di assegno spettanti per il 2017.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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