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Legge

L.R. Valle d'Aosta 26/2001

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 26/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d’Aosta, ne definisce composizione, incompatibilità, funzioni proprie e delegate, organizzazione, indennità e coperture finanziarie. Prevede anche l’abrogazione della disciplina previgente e norme transitorie iniziali; alcune disposizioni risultano poi modificate o abrogate da leggi successive.

Istituzione e disciplina del Co.Re.Com. della Valle d'Aosta

Istituzione e disciplina del Co.Re.Com. della Valle d’Aosta

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d’Aosta, quale organismo chiamato a svolgere funzioni di governo, garanzia, consulenza, supporto e controllo nel settore delle comunicazioni. La disciplina riguarda l’organizzazione del Comitato, i rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le funzioni proprie e delegate, nonché la struttura di supporto e il regime finanziario.

Natura, collocazione istituzionale e finalità

Il Comitato è inserito nell’organizzazione regionale ma è anche organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Opera per la Regione nell’esercizio delle competenze che le spettano in materia di comunicazione, e può svolgere anche attività attribuite da leggi o provvedimenti statali e regionali. La sua funzione generale è assicurare a livello regionale le attività di governo, garanzia e controllo nel settore.

Composizione, nomina e durata in carica

Il Comitato è composto da un Presidente e da quattro componenti, scelti tra soggetti indipendenti e dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto i profili culturale, giuridico, economico e tecnologico. Il Presidente è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni senza esito, è sufficiente la maggioranza assoluta nella stessa seduta.

Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nomi; in caso di parità prevale il più anziano di età e almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza. I componenti durano in carica cinque anni dalla data di elezione e non sono immediatamente rieleggibili, salvo il caso di esercizio della funzione per meno di due anni e sei mesi. Restano in carica fino al giorno antecedente l’insediamento dei successori.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno dei membri, il Consiglio regionale elegge il sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Se i componenti scendono a due, è previsto il rinnovo integrale. Il rinnovo integrale o parziale deve avvenire entro termini stringenti: sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi delle ipotesi di cessazione previste; per le dimissioni del Presidente, la sostituzione avviene entro sessanta giorni.

Incompatibilità, decadenza e dimissioni

La carica di Presidente e di componente del Comitato è incompatibile con numerosi incarichi politici, istituzionali e professionali, tra cui: parlamentare europeo o nazionale, membro del Governo nazionale, presidente o assessore regionale, consigliere regionale, sindaco, amministratore provinciale, amministratore di enti pubblici o società a capitale pubblico nominati da organi pubblici, dirigenti di partiti, e soggetti che operano professionalmente nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, della rilevazione dell’ascolto o del monitoraggio della programmazione.

È inoltre incompatibile la titolarità di rapporti di collaborazione o consulenza con tali imprese, nonché la qualifica di dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta. Le cause di incompatibilità devono essere rimosse entro venti giorni dalla comunicazione dell’elezione, pena la decadenza.

La decadenza interviene in caso di assenze ingiustificate a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle annuali, in caso di sopravvenuta incompatibilità non rimossa, oppure se la mancata partecipazione alle sedute per motivi di salute supera sei mesi. È previsto un procedimento con contestazione scritta del Presidente del Consiglio regionale, termine di trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni e successiva decisione. Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale; i dimissionari continuano a svolgere le funzioni fino al giorno antecedente l’insediamento dei successori.

Funzioni del Presidente e regole di funzionamento interno

Il Presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, ne determina l’ordine del giorno e sottoscrive verbali e deliberazioni. Cura inoltre i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate da un componente delegato secondo criterio di rotazione.

Entro tre mesi dall’insediamento, il Comitato adotta all’unanimità il regolamento interno, che disciplina organizzazione e funzionamento, inclusa la possibilità di delegare compiti preparatori e istruttori ai singoli componenti, e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione. È approvato anche, con voto unanime, un codice etico per la deontologia di componenti, dipendenti e consulenti.

Indennità, rimborsi e dotazioni strumentali

Al Presidente spetta un’indennità mensile di funzione pari al 25% dell’indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali; ai componenti spetta il 16%. Sono previsti il rimborso delle spese di viaggio per i componenti non residenti nel luogo di riunione e il trattamento di missione per gli spostamenti effettuati su incarico del Comitato. L’Ufficio di Presidenza stabilisce criteri e modalità per l’acquisizione di beni, servizi, supporti funzionali e coperture assicurative, entro limiti non superiori a quelli previsti per i consiglieri regionali.

Modalità di esercizio delle funzioni e struttura di supporto

Per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate, il Comitato dispone della struttura di supporto interna al Consiglio regionale e si avvale dell’Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni. Nell’esercizio delle funzioni delegate può utilizzare anche gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui si avvale l’Autorità.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Autorità, individua la struttura di supporto all’interno del Consiglio regionale. La struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto al restante apparato regionale. La dotazione organica è determinata d’intesa con l’Autorità, e il personale è assegnato secondo le norme regionali sull’organizzazione del Consiglio regionale. Il Comitato può inoltre attivare collaborazioni con soggetti o organismi indipendenti e competenti, nei limiti delle previsioni di spesa approvate.

Funzioni proprie del Comitato

Le funzioni proprie riguardano attività di consulenza, gestione e controllo nel contesto regionale.

Sul piano consultivo, il Comitato formula proposte di parere sul piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze e sui bacini di utenza e la localizzazione degli impianti; sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie; svolge analisi e ricerche a supporto di eventuali provvedimenti regionali di agevolazione per emittenti radiotelevisive, editoria locale e imprese di comunicazione; predispone pareri, analisi e ricerche per progetti di legge regionale nel settore; monitora l’utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici; cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive locali, anche di emittenti nazionali; monitora la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale; formula proposte di collaborazione tra concessionaria del servizio pubblico, Regione e istituzioni culturali o informative, nonché sui contenuti di eventuali convenzioni con concessionari privati; propone iniziative per la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale; promuove iniziative per programmi transfrontalieri e cooperazione transfrontaliera; cura ricerche sull’assetto socio-economico delle imprese regionali del settore; svolge forme di consultazione con soggetti istituzionali e associativi del comparto.

Sul piano gestionale, collabora con l’ARPA alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni, regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale e cura il registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

Sul piano del controllo, collabora con l’ARPA e altri organismi alla vigilanza sul rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, verificando che non siano superati nemmeno per effetto cumulativo di emissioni elettromagnetiche. Il Comitato concorre inoltre alla tutela e valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d’Aosta e rappresenta all’Autorità la specifica situazione etno-linguistica regionale.

Funzioni delegate dall’Autorità

Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, gestione e controllo che l’Autorità può delegare ai sensi della legge n. 249/1997 e del relativo regolamento, purché si tratti di funzioni di rilevanza locale e compatibili con la responsabilità generale dell’Autorità.

Tra le funzioni delegabili rientrano, in sintesi: funzioni consultive su registro degli operatori di comunicazione, tariffe di interconnessione e accesso alle infrastrutture, direttive sulla qualità dei servizi e sulle carte dei servizi, regolamento su pubblicazione e diffusione dei sondaggi, schema di convenzione del servizio pubblico radiotelevisivo; funzioni gestionali sul registro degli operatori di comunicazione e sul monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive; funzioni di vigilanza e controllo su interferenze elettromagnetiche, diritti di interconnessione e accesso, limiti di esposizione alle radiofrequenze, conformità dei servizi e prodotti, campagne elettorali, distribuzione dei servizi e della pubblicità, periodi minimi di utilizzazione delle opere audiovisive, tutela dei minori, tutela delle minoranze linguistiche, diritto di rettifica, rispetto dei criteri sui sondaggi e divieto di posizioni dominanti; funzioni istruttorie sulle controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture e sulle controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazioni e utenti privati.

Le funzioni delegate sono esercitate secondo i principi e criteri direttivi fissati dall’Autorità. Il loro esercizio è subordinato alla stipulazione di convenzioni tra Presidente dell’Autorità, Presidente della Regione, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e Presidente del Comitato; le convenzioni specificano funzioni delegate, risorse umane e finanziarie. In caso di inerzia, ritardo, inadempimento o ripetuta violazione delle direttive generali, l’Autorità può intervenire in via sostitutiva, previa contestazione e assegnazione di un termine, salvo urgenza.

Programmazione annuale, relazioni e pubblicità delle attività

Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio di Presidenza il programma di attività per l’anno successivo con il relativo fabbisogno finanziario; la parte riferita alle funzioni delegate è trasmessa anche all’Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente. L’Ufficio di Presidenza approva il programma, e i mezzi finanziari da iscrivere in bilancio devono essere coerenti con esso.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché il rendiconto della propria gestione finanziaria. La relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione. Programma e relazione possono essere resi pubblici d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.

Rapporti con gli enti locali

Ai fini della vigilanza connessa alle funzioni gestionali e di controllo, gli enti locali devono comunicare al Comitato i provvedimenti di competenza relativi alle postazioni emittenti radiotelevisive e agli impianti di radiotrasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile, nonché ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Regime finanziario e gestione amministrativa

Il Comitato gode di autonomia gestionale entro le previsioni del programma annuale e della corrispondente dotazione finanziaria. Gli atti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, che opera sulla base degli indirizzi del Comitato ed è nominato dall’Ufficio di Presidenza, previa intesa con il Presidente del Comitato. Il dirigente risponde al Presidente del Comitato ed è soggetto alla disciplina di responsabilità prevista per i dirigenti regionali.

La legge prevede la copertura degli oneri iniziali e successivi a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio regionale e del bilancio del Consiglio regionale; le risorse trasferite dall’Autorità per le funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio del Consiglio regionale. Nel bilancio del Consiglio regionale devono essere previste apposite voci di spesa per l’attività e le funzioni proprie e delegate del Comitato.

Abrogazione, coordinamento e disposizioni transitorie

È abrogata la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85. Le leggi regionali che contengano la locuzione “Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi” devono intendersi riferite al “Comitato regionale per le comunicazioni”.

In sede di prima applicazione, l’elezione dei membri e la nomina del Presidente devono avvenire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Nelle more dell’adozione del regolamento interno continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat. L’eventuale incremento della dotazione organica è demandato alla legge finanziaria per il 2002.

Assetto vigente e modifiche successive rilevanti

Il testo consolidato recepisce numerose modifiche successive, in particolare in materia di composizione del Comitato, elezione del Presidente, incompatibilità, indennità, funzioni e organizzazione. Risulta inoltre abrogato l’articolo 20. Ai fini applicativi, la disciplina oggi rilevante è quella risultante dal testo consolidato, con l’avvertenza che alcune disposizioni transitorie e finanziarie originarie avevano portata limitata ai primi esercizi o ai primi rinnovi del Comitato.

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