L.R. Valle d'Aosta 18/2001
Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il piano socio-sanitario regionale 2002/2004 della Valle d’Aosta, definisce i servizi sociali e ripartisce competenze tra Regione e Comuni. Regola la compartecipazione alla spesa sociale, il Fondo regionale per le politiche sociali e alcuni aggiornamenti normativi. È in gran parte superata da modifiche e abrogazioni successive, con contenuti oggi solo in parte ancora rilevanti.
Approvazione del piano socio-sanitario regionale Valle d'Aosta 2002/2004 e disciplina dei servizi sociali
Piano socio-sanitario regionale 2002/2004
La legge regionale della Valle d’Aosta approva il piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004, in coerenza con il piano sanitario nazionale e con i principi della normativa statale in materia sanitaria e sociale. Il provvedimento definisce anche alcune regole di organizzazione e di finanziamento dei servizi sociali regionali.
Ambito del piano e adattamenti
Il piano socio-sanitario regionale 2002/2004 è allegato alla legge e ne costituisce parte integrante. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare gli adattamenti necessari in conseguenza dell’entrata in vigore del piano sanitario nazionale 2001/2003 e del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003. I progetti obiettivo e le azioni programmate del piano 1997/1999 restano prorogati fino al completamento o alla loro eventuale modifica con deliberazione della Giunta.
Definizione di servizi sociali
La legge definisce i servizi sociali come tutte le attività, diverse da quelle svolte dal Servizio sanitario regionale, relative alla predisposizione e all’erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, nonché di prestazioni economiche, finalizzate a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, e a rimuovere le situazioni di bisogno nel corso della vita della persona.
Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale
Per assicurare uniformità ed equità di trattamento, la Giunta regionale definisce:
- le soglie di accesso alle prestazioni agevolate;
- i servizi gratuiti;
- i servizi che comportano una quota di compartecipazione alla spesa.
La compartecipazione può essere richiesta non solo all’utente, ma anche ai componenti della famiglia anagrafica e, per quanto previsto dalla norma, agli ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi. La condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione è determinata sulla base dell’indicatore regionale della situazione economica, poi sostituito per effetto di normativa successiva con l’ISEE ove richiamato. Gli enti erogatori richiedono la dichiarazione sostitutiva con gli elementi necessari al calcolo dell’indicatore.
Competenze della Regione
La legge attribuisce alla Regione, nel rispetto della disciplina sull’organizzazione amministrativa regionale, una serie di funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. In particolare:
- il Consiglio regionale determina gli indirizzi politici e programmatici delle politiche sociali e individua le risorse finanziarie;
- la Giunta regionale svolge programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo;
- la Giunta definisce standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi;
- assicura assistenza tecnica e raccordo informativo per la valutazione delle politiche sociali;
- promuove un organismo partecipativo e consultivo sulle politiche per anziani, con enti locali, terzo settore e parti sociali;
- disciplina il coordinamento tra Servizio sociale regionale e Servizio sociale del Comune di Aosta;
- provvede alla ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali;
- attua programmi dell’Unione europea o di altri organismi internazionali nel settore;
- promuove azioni di sostegno e qualificazione degli organismi del terzo settore;
- definisce soglie di accesso e criteri di partecipazione alle spese dei servizi sociali e socio-educativi;
- mantiene competenze specifiche in materia di servizio sociale, formazione degli operatori, adozioni e affidamenti familiari, strutture per minori, accoglienza di adulti in disagio, invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, servizi per disabili psichici e prestazioni economiche che richiedano valutazioni specialistiche.
Competenze dei Comuni
Le funzioni non espressamente mantenute in capo alla Regione sono conferite ai Comuni secondo le modalità previste dalla disciplina regionale sul sistema delle autonomie locali. La norma rinvia quindi al riparto funzionale previsto dall’ordinamento regionale, senza dettagliare ulteriormente le singole attribuzioni.
Equiparazione dei diplomi di educatore professionale
Nel rispetto dello Statuto speciale e della normativa statale sulla formazione professionale e sul profilo dell’educatore professionale, il diploma regionale rilasciato al termine dei corsi biennali per educatori professionali è equiparato, nell’ordinamento regionale, al diploma rilasciato al termine del corso triennale 1995/1998. La disposizione ha efficacia dall’entrata in vigore prevista per questo articolo.
Modifiche a leggi regionali vigenti
La legge interviene su varie discipline regionali preesistenti, apportando modifiche a leggi in materia sociale e socio-sanitaria, tra cui la legge regionale n. 70/1982, la legge regionale n. 59/1994, la legge regionale n. 41/1995 e la legge regionale n. 5/2000. Le modifiche riguardano soprattutto l’assetto organizzativo, le funzioni regionali e alcune disposizioni su servizi, interventi e prestazioni; molte di queste disposizioni risultano poi ulteriormente modificate o abrogate da interventi successivi.
Fondo regionale per le politiche sociali e regime finanziario
La disciplina originaria prevedeva l’istituzione del Fondo regionale per le politiche sociali a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, con confluenza nel Fondo degli stanziamenti del bilancio regionale destinati ai servizi sociali e socio-educativi, ripartizione agli enti locali e criteri stabiliti dalla Giunta. Nel testo consolidato riportato, la disciplina è stata però in larga parte modificata o abrogata da interventi successivi.
Disposizioni finali, abrogazioni e decorrenza
La legge contiene anche norme di interpretazione autentica e un’articolata disciplina di abrogazione di precedenti disposizioni regionali, molte delle quali erano collegate all’effettiva approvazione di deliberazioni della Giunta. L’entrata in vigore generale è fissata al 1° gennaio 2002, con anticipazione al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’articolo sull’equiparazione dei diplomi e per alcuni commi dell’articolo sulle modifiche alla legge regionale n. 5/2000. Diverse disposizioni risultano oggi abrogate o superate da leggi successive.
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