L.R. Valle d'Aosta 23/2001
Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, indennità, gettoni, rimborsi spese, assicurazioni, aspettative e permessi dei dipendenti del comparto unico eletti amministratori locali, oltre all’anagrafe patrimoniale. Molte parti sul personale e su alcuni enti sono state abrogate; per i rimborsi missione e alcuni profili economici si applicano aggiornamenti successivi e, in parte, la L.R. 4/2015.
Status economico e giuridico degli amministratori locali valdostani
Status economico e giuridico degli amministratori locali in Valle d’Aosta
La legge regionale disciplina il trattamento economico e giuridico degli amministratori degli enti locali valdostani e degli amministratori degli enti strumentali locali, nonché la posizione dei dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire cariche elettive. Il testo consolidato va letto tenendo conto di numerose abrogazioni e di rinvii/aggiornamenti successivi, in particolare per missioni e permessi.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda gli amministratori degli enti locali della Valle d’Aosta e degli enti strumentali collegati al sistema delle autonomie locali. Sono ricompresi:
- sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali;
- presidenti e membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane;
- componenti degli organi del BIM e delle associazioni dei comuni;
- componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni;
- componenti degli organi di decentramento.
Indennità di funzione e gettoni: disciplina generale
Il provvedimento stabilisce limiti massimi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, commisurandoli in più casi all’indennità o alla diaria spettante ai consiglieri regionali. Le scelte concrete sono rimesse agli organi assembleari competenti, nel rispetto dei tetti fissati dalla legge.
Per i comuni:
- ai sindaci dei comuni con almeno 15.000 abitanti spetta un’indennità mensile fino all’importo dell’indennità dei consiglieri regionali;
- nei comuni sotto i 15.000 abitanti il tetto è pari al 60% di tale importo;
- per vicesindaci e assessori sono previsti tetti percentuali inferiori, differenziati in base alla popolazione comunale;
- al presidente del consiglio comunale dei comuni con almeno 15.000 abitanti spetta un’indennità fino al 30% di quella del sindaco;
- ai componenti dell’ufficio di presidenza dei consigli comunali può essere attribuito un gettone di presenza entro limiti predeterminati.
Per i consiglieri e assessori comunali senza indennità mensile è previsto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari; il gettone può essere riconosciuto anche per commissioni comunali previste dalla legge. Gli assessori privi di indennità mensile percepiscono inoltre un gettone per la partecipazione alle giunte comunali.
È inoltre prevista, per i comuni con almeno 15.000 abitanti, la possibilità di sostituire il gettone con un’indennità di funzione per i consiglieri, fino al 15% dell’indennità del sindaco; la scelta vale per tutti i consiglieri del comune ed è alternativa al sistema dei gettoni.
Comunità montane
Per le comunità montane il testo consolidato prevede:
- un’indennità mensile per i presidenti entro il 60% dell’indennità dei consiglieri regionali;
- un’indennità per i membri del Consiglio dei Sindaci entro il 30% dell’indennità del presidente;
- un gettone di presenza per i membri del Consiglio dei Sindaci che non percepiscano l’indennità, entro il limite di un trentesimo della diaria dei consiglieri regionali.
Aziende speciali, istituzioni, BIM e associazioni dei comuni
Gli articoli relativi a indennità e gettoni per aziende speciali, istituzioni, BIM e associazioni dei comuni risultano abrogati nel testo consolidato. Restano tuttavia nel sistema alcuni rinvii e regole generali su cumulo e deliberazione per le cariche ancora rilevanti nel testo vigente.
Criteri di determinazione, deliberazioni e riduzioni
Le indennità e i gettoni sono fissati con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati dagli organi competenti:
- dagli organi assembleari per le cariche indicate dalla legge;
- dagli organi assembleari dell’ente di appartenenza per aziende speciali e istituzioni.
Le deliberazioni sono adottate annualmente insieme al bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale possono essere rideterminate per l’anno in corso. Se il numero degli assessori è aumentato nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa sul sistema delle autonomie locali, la deliberazione richiede l’attestazione di invarianza della spesa da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria.
La legge prevede inoltre che gli importi massimi delle indennità di funzione siano dimezzati per i lavoratori dipendenti che ricoprano alcune cariche e non chiedano l’aspettativa.
Trattenute per assenze
Per i consiglieri dei comuni con almeno 15.000 abitanti, se il consiglio decide di attribuire l’indennità di funzione, deve essere adottato contestualmente un regolamento che disciplini giustificazione delle assenze e relative trattenute.
Rimborsi spese e missioni
La disciplina vigente definisce la missione come l’attività istituzionale svolta fuori dall’ambito territoriale delle funzioni esercitate, in Valle d’Aosta, nel resto d’Italia o all’estero, purché direttamente connessa al mandato.
Per gli amministratori diversi dal sindaco e dal presidente dell’Unité des Communes valdôtaines, l’amministrazione di appartenenza sostiene direttamente le spese di missione effettivamente necessarie o le rimborsa se documentate. Per il sindaco e il presidente dell’Unité, il riconoscimento opera quando la missione si svolge fuori dal rispettivo ambito territoriale; per il sindaco di Aosta il riferimento territoriale è il Conseil de la plaine d’Aoste. La Giunta regionale, d’intesa con il CPEL, disciplina con propria deliberazione le modalità di riconoscimento delle spese.
Divieto di cumulo
Le indennità di funzione non sono cumulabili tra loro. Chi ricopre più cariche tra quelle rilevanti deve indicare per quale carica intende percepire l’indennità.
È ammesso il cofinanziamento tra enti quando più amministrazioni partecipano al costo dell’indennità, tramite apposita convenzione approvata dagli organi competenti. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi, salvo che il mandato sia attribuito all’amministratore direttamente dalla legge e dallo statuto comunale. I gettoni non possono essere corrisposti per più di una seduta al giorno del medesimo organo.
Aspettativa, permessi e tutela del dipendente amministratore
Per i dipendenti del comparto unico che ricoprono cariche amministrative si applica la disciplina del testo unico degli enti locali in materia di aspettative e permessi, con equiparazioni specifiche per i membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane e per le associazioni dei comuni.
La parte originaria su oneri previdenziali, permessi retribuiti specifici e permessi ulteriori risulta in gran parte abrogata. Resta la regola sul trasferimento: i dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche indicate non possono essere trasferiti durante il mandato se non con consenso espresso; le domande di avvicinamento al luogo del mandato devono essere esaminate con priorità, salva la disciplina speciale del Corpo forestale valdostano.
Fino alla revisione dei consorzi di cui alla normativa sul sistema delle autonomie, ai consorzi tra enti locali si applica, in materia di aspettative e permessi, la disciplina prevista per le associazioni dei comuni.
Assicurazione e anagrafe patrimoniale
Gli enti presso cui gli amministratori esercitano il mandato possono assicurarli contro i rischi conseguenti all’espletamento dello stesso.
È istituita l’anagrafe patrimoniale degli amministratori:
- nei comuni con almeno 15.000 abitanti, per tutti gli amministratori dell’ente;
- nei comuni sotto i 15.000 abitanti, solo per i componenti della Giunta.
L’anagrafe deve contenere stato patrimoniale e redditi; ogni cittadino può prenderne visione con richiesta scritta e chiedere l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni. L’ente locale disciplina le modalità di tenuta e di pubblicità.
Aspetti finanziari e abrogazioni
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge gravano sugli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.
Sono abrogate tre leggi regionali del 1993, 1994 e 1995. Inoltre, il testo consolidato contiene numerose abrogazioni parziali di articoli e rinvii a discipline sopravvenute, in particolare per il regime delle indennità e dei gettoni, oggi coordinato anche con la L.R. 4/2015.
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