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Legge

L.R. Valle d'Aosta 20/2001

Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 20/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta disciplina, nel territorio regionale, i requisiti, le comunicazioni e i controlli per le imprese artigiane che installano impianti, svolgono autoriparazione e producono pane. Prevede dichiarazioni, verifiche, sanzioni e norme transitorie; abroga precedenti leggi regionali. Le parti su installazione e autoriparazione rinviano a leggi statali ormai datate, rendendo oggi l’atto in larga parte superato.

Disciplina dell’installazione di impianti, autoriparazione e panificazione artigianali

Disciplina regionale delle attività artigiane di impiantistica, autoriparazione e panificazione

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, tre settori di attività esercitati da imprese artigiane: installazione di impianti, autoriparazione e produzione di pane. La disciplina è integrata da rinvii alla normativa statale di settore e contiene regole su abilitazione, comunicazioni, controlli, sanzioni e disposizioni transitorie.

Installazione di impianti: abilitazione e requisiti tecnici

Le imprese artigiane possono svolgere installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti ricompresi nella normativa statale sulla sicurezza degli impianti solo se nella compagine aziendale è presente un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che opera come responsabile tecnico. Il soggetto abilitante varia a seconda della forma giuridica dell’impresa: titolare, socio, socio accomandatario, unico socio oppure almeno un socio che svolga prevalentemente lavoro personale nella società.

I requisiti tecnico-professionali richiesti comprendono, in alternativa:

  • laurea tecnica specifica;
  • diploma tecnico con specializzazione di settore e almeno un anno di inserimento lavorativo;
  • titolo o attestato professionale con almeno due anni di inserimento;
  • almeno tre anni di lavoro alle dipendenze di imprese del settore come operaio specializzato;
  • tre anni di iscrizione all’albo regionale come titolare, socio o collaboratore familiare di impresa del settore.

Installazione di impianti: adempimenti, dichiarazione di conformità e responsabilità

L’impresa artigiana che intende esercitare attività di impiantistica deve presentare alla Commissione regionale per l’artigianato, insieme alla domanda di iscrizione all’albo, la denuncia di inizio attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, indicando con precisione le attività svolte tra quelle previste dalla normativa statale.

Al termine dei lavori l’impresa deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico e contenente partita IVA e numero di iscrizione all’albo regionale. Se i lavori riguardano solo una parte dell’impianto o un ampliamento, la dichiarazione si riferisce solo alla parte interessata e deve attestare la compatibilità con gli impianti preesistenti. Copia della dichiarazione va trasmessa alla struttura regionale competente entro sei mesi dal rilascio.

Il committente o proprietario ha l’obbligo di affidare i lavori a un’impresa abilitata. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o agibilità solo dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità e l’eventuale certificato di collaudo.

Installazione di impianti: controlli, sanzioni e regime transitorio

I comuni devono effettuare verifiche su specifiche tipologie di impianti: utenze condominiali elettriche di uso comune oltre 3 kW, utenze domestiche di edifici superiori a 600 metri cubi fuori terra, e impianti gas con portata termica tra 34,8 e 116 kW. Per le verifiche i comuni possono avvalersi di liberi professionisti iscritti negli elenchi previsti dalla disciplina statale. Le violazioni accertate dai soggetti competenti sono comunicate alla Commissione regionale per l’artigianato.

Sono previste sanzioni amministrative:

  • per il committente o proprietario che non rispetta l’obbligo di affidamento a impresa abilitata, da lire 100.000 a lire 500.000;
  • per l’impresa non abilitata che esercita l’attività, da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

Le imprese già iscritte all’albo alla data di entrata in vigore della legge ottengono il riconoscimento d’ufficio dei requisiti tecnico-professionali. Sono previste ulteriori procedure agevolate di riconoscimento per chi aveva già svolto professionalmente l’attività prima della normativa statale di riferimento, con termini di domanda di un anno o di sei mesi a seconda dei casi. Per gli impianti gas, il riconoscimento richiede inoltre un corso di aggiornamento professionale di almeno cinquanta ore.

Autoriparazione: abilitazione e disciplina transitoria

Per l’autoriparazione la legge regionale richiede che l’impresa artigiana sia dotata, secondo la forma giuridica, di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dalla legge statale. L’impresa che intende esercitare il settore deve presentare alla Commissione regionale per l’artigianato la denuncia di inizio attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti, specificando il tipo di attività svolta.

Sono abilitate di diritto le imprese artigiane già iscritte all’albo regionale alla data di entrata in vigore della legge. È inoltre riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico-professionali a chi abbia svolto attività di autoriparazione per almeno un anno, prima dell’entrata in vigore del regolamento statale del 1994, presso imprese artigiane regolarmente iscritte.

Panificazione: turni di riposo, comunicazioni e approvazione delle modalità di lavoro

Le imprese artigiane di panificazione possono scegliere un turno di riposo settimanale diverso dalla domenica e aprire i forni per tutta la settimana per un massimo di quindici settimane all’anno. I turni possono essere differenziati nel corso dell’anno su base di sei o sette giorni, assicurando la doppia panificazione alla vigilia del giorno di riposo.

Chi avvia l’attività deve comunicare alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni le modalità di lavoro almeno trenta giorni prima dell’inizio. Chi già esercitava deve farlo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Ogni variazione va comunicata almeno trenta giorni prima, con documentazione che provi l’informazione ai panificatori dello stesso Comune. In mancanza di comunicazione si applica la chiusura domenicale dei forni. Le modalità scelte devono essere esposte nella sede dell’impianto.

Panificazione: verifica delle modalità, vigilanza e sanzioni

La Camera valdostana approva le modalità di lavoro e le eventuali variazioni. Se non formula rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’approvazione si intende acquisita. In caso di rilievi, l’impresa può presentare controdeduzioni entro quindici giorni.

La vigilanza è affidata alla polizia municipale. Se l’attività viene svolta con modalità diverse da quelle comunicate, il Comune applica una sanzione pecuniaria da 75 a 225 euro. In caso di nuova violazione entro ventiquattro mesi dalla precedente, il Comune può anche disporre la chiusura dell’impianto fino a quindici giorni. I proventi sono incassati nel bilancio comunale.

Tutela dei lavoratori e disciplina transitoria della panificazione

Restano fermi, per i lavoratori dipendenti, gli obblighi derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario e riposo compensativo.

In prima applicazione, il numero di settimane in cui è consentita l’apertura settimanale dei forni è ridotto proporzionalmente al periodo residuo dell’anno solare. Fino alla nuova comunicazione da parte delle imprese già operative restano valide le modalità di lavoro stabilite secondo la normativa previgente.

Abrogazioni, entrata in vigore e profili finanziari

Sono abrogate le leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64; 30 agosto 1995, n. 38; 7 marzo 1995, n. 7, nonché l’articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15.

I proventi delle sanzioni per l’installazione di impianti confluiscono nelle entrate regionali. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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