L.R. Valle d'Aosta 19/2001
Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d'Aosta, mutui a tasso agevolato e altre agevolazioni per investimenti di riqualificazione e potenziamento di strutture turistiche e commerciali, nel rispetto degli aiuti di Stato UE. Prevede requisiti, spese ammissibili, limiti importo e durata, procedure istruttorie, vincoli di destinazione, controlli, revoche e sanzioni. Il capo sulle associazioni turistiche è stato abrogato.
Agevolazioni regionali per turismo, ricettività e commercio in Valle d'Aosta
Agevolazioni regionali per attività turistico-ricettive e commerciali in Valle d’Aosta
La legge disciplina interventi finanziari della Regione Valle d’Aosta a sostegno della riqualificazione e del potenziamento delle attività turistico-ricettive e commerciali localizzate nel territorio regionale. La disciplina riguarda principalmente mutui a tasso agevolato e, per alcune fattispecie, contributi in regime de minimis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento mira a favorire lo sviluppo dell’economia turistica e commerciale valdostana, sostenendo iniziative di investimento, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e riorganizzazione d’impresa. Le agevolazioni sono riservate ai soggetti con unità locali ubicate in Valle d’Aosta e operanti nei settori della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e, per alcune misure, dei servizi strettamente connessi.
Rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. Le misure in de minimis sono ammesse solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina comunitaria applicabile e dalle deliberazioni regionali attuative.
Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive: destinatari
Possono accedere alle agevolazioni per il turismo:
- le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nella ricettività alberghiera e nella ricezione turistica all’aperto;
- le persone fisiche o le PMI proprietarie di strutture alberghiere e di ricezione turistica all’aperto che intendano mantenerne la destinazione d’uso;
- i proprietari di edifici o porzioni di edifici già esistenti che intendano trasformarli in albergo diffuso;
- le PMI operanti nella ricettività extralberghiera, limitatamente ad affittacamere e case e appartamenti per vacanze.
Interventi turistici: iniziative e spese ammissibili
Sono agevolabili interventi di:
- realizzazione di nuove strutture alberghiere e complessi ricettivi all’aperto, nonché ampliamenti di strutture già classificate o autorizzate;
- ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione e riorganizzazione dell’attività d’impresa;
- ristrutturazione, ampliamento e arredamento di edifici o complessi esistenti per ricavarne strutture ricettive, nel rispetto della normativa di settore;
- realizzazione di strutture complementari strettamente connesse all’attività ricettiva, opere di difesa e messa in sicurezza;
- interventi per il riuso di edifici esistenti finalizzati all’alloggio del personale dipendente di imprese alberghiere, commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande attive in Valle d’Aosta, oltre che di altre attività strettamente correlate al turismo.
Le spese ammissibili comprendono:
- lavori edili, impianti tecnici, progettazione, direzione lavori e collaudo;
- acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati, in casi limitati;
- acquisto di terreni funzionali agli interventi, secondo specifiche condizioni dimensionali e urbanistiche;
- acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all’attività, esclusi i beni usati salvo quelli compresi in cessioni d’azienda o di ramo d’azienda;
- costituzione di liquidità per la creazione di nuova azienda, limitatamente agli esercizi alberghieri;
- investimenti per il commercio elettronico;
- studi, consulenze, marketing, pianificazione e organizzazione aziendale;
- attestazioni di qualità.
Sono esclusi gli acquisti immobiliari tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi; inoltre non sono agevolabili iniziative relative a multiproprietà o a strutture oggetto di frazionamento della proprietà.
Interventi turistici: forma e limiti delle agevolazioni
Per le iniziative turistiche possono essere concessi mutui a tasso agevolato fino a 20 anni, più 2 anni di preammortamento, a valere sui fondi di rotazione regionali. Le spese possono essere agevolate anche in de minimis, nei limiti previsti dalla deliberazione attuativa.
Le agevolazioni spettano solo per iniziative avviate dopo la presentazione della domanda. Il beneficiario deve contribuire con risorse proprie o finanziamento privato non agevolato per almeno il 25% dei costi ammissibili.
Per i mutui turistici:
- la spesa minima ammissibile è di 50.000 euro;
- la spesa massima è di 13 milioni di euro nel triennio per la stessa struttura;
- per l’albergo diffuso la soglia minima scende a 20.000 euro, con vincolo di destinazione dell’immobile per un periodo almeno pari ai vincoli di destinazione previsti dalla legge.
Per la sola liquidità destinata alla creazione di nuova azienda, in de minimis, il mutuo può arrivare a 60 milioni di lire (30.987,41 euro), per massimo 42 mesi, compresi 6 mesi di preammortamento.
Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro 24 mesi dalla concessione; per i mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 il termine è stato prorogato al 30 giugno 2023.
Interventi a sostegno delle attività commerciali: destinatari
Possono accedere alle agevolazioni per il commercio:
- le PMI del commercio, dei pubblici esercizi o di altre attività economiche nei servizi, individuate con deliberazione della Giunta regionale;
- le persone fisiche o le PMI proprietarie di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d’uso;
- i centri polifunzionali di servizio;
- i centri di assistenza tecnica.
Interventi commerciali: iniziative e spese ammissibili
Sono agevolabili gli interventi di:
- realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di strutture destinate all’attività;
- opere di difesa e messa in sicurezza;
- riorganizzazione dell’attività di impresa.
Le spese ammissibili comprendono:
- lavori edili, impianti tecnici, progettazione, direzione lavori e collaudo;
- acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati, nei limiti previsti;
- acquisto di terreni funzionali agli interventi e di spazi di servizio accessori;
- acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, software e altri beni strumentali funzionali all’attività, con le medesime esclusioni sui beni usati;
- costituzione di liquidità per la creazione di nuova azienda, limitatamente a PMI del commercio e centri polifunzionali di servizio;
- investimenti per commercio elettronico;
- studi, consulenze, marketing, pianificazione e organizzazione aziendale;
- attestazioni di qualità.
Restano escluse le compravendite immobiliari tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi; in caso di acquisto da società con legami di parentela o coincidenza di soci, l’agevolazione è proporzionata alle quote estranee a tali rapporti.
Interventi commerciali: forma e limiti delle agevolazioni
Per le iniziative commerciali possono essere concessi mutui a tasso agevolato fino a 20 anni per le spese edilizie e immobiliari e fino a 5 anni per le spese strumentali, immateriali, di liquidità e consulenza, a valere sui fondi di rotazione regionali.
Le spese possono essere agevolate anche in de minimis. L’intervento è concesso solo per iniziative avviate dopo la domanda, e il beneficiario deve coprire almeno il 25% dei costi ammissibili con risorse proprie o finanziamento privato privo di sostegno pubblico.
Per i mutui commerciali:
- la spesa minima ammissibile è di 25.000 euro;
- la spesa massima è di 4 milioni di euro nel triennio per la stessa struttura;
- per la liquidità in de minimis la durata massima è di 42 mesi e l’importo massimo resta quello previsto dalla norma, nei limiti dell’equivalente sovvenzione lordo.
I mutui relativi alle spese edilizie e immobiliari devono essere sottoscritti con erogazione, anche parziale, entro 24 mesi dalla concessione; per le spese diverse, il contratto va sottoscritto con erogazione in unica soluzione entro 24 mesi, oppure entro 36 mesi se la concessione è contestuale a un mutuo per opere edilizie. Per i mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 si applicano scadenze speciali fino al 30 giugno 2023, o al 30 giugno 2024 nei casi di concessione contestuale.
Procedura di presentazione e istruttoria
Le domande sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali. La disciplina distingue tra istruttoria valutativa e istruttoria automatica.
L’istruttoria valutativa, oggi riferita ai mutui a tasso agevolato, accerta la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e la pertinenza delle spese. Le strutture competenti trasmettono le domande a Finaosta S.p.A., che svolge l’analisi economico-finanziaria sulla base di apposita convenzione.
L’istruttoria automatica riguarda le sole agevolazioni in forma di contributo previste per alcune spese e consiste nel controllo di completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata.
La Regione può stipulare convenzioni con soggetti dotati di competenza tecnico-economica per l’istruttoria delle spese relative a marketing, pianificazione, organizzazione aziendale e commercio elettronico.
Concessione, rinvio regolamentare e graduatorie
La concessione, il rigetto e l’eventuale revoca delle agevolazioni sono disposti con deliberazione della Giunta regionale; per i mutui, resta ferma l’accettazione da parte di Finaosta S.p.A. sulla base delle garanzie offerte.
L’erogazione è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge.
Ogni ulteriore aspetto procedurale, inclusa la documentazione da produrre, è demandato alla Giunta regionale. La Giunta può anche prevedere graduatorie in funzione delle risorse disponibili, sulla base di criteri fissati con deliberazione e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Fondi di rotazione e gestione finanziaria
La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per i mutui agevolati, determinandone importo e modalità di versamento e prelievo.
I fondi sono alimentati da:
- stanziamenti iniziali e annuali del bilancio regionale;
- rimborsi delle rate di preammortamento e ammortamento;
- rimborsi anticipati;
- interessi sulle giacenze;
- somme versate dai mutuatari in caso di revoca.
La convenzione con Finaosta S.p.A. disciplina anche la gestione dei fondi, i compensi, la rendicontazione e i meccanismi di determinazione dei tassi, delle percentuali di intervento e della durata dell’ammortamento, nei limiti di intensità di aiuto fissati dalla legge.
Vincoli di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni
Per gli acquisti immobiliari agevolati, le agevolazioni non sono ripetibili sul medesimo immobile se non sono trascorsi più di dieci anni dal precedente contratto di mutuo.
I beneficiari devono mantenere la destinazione dichiarata e non alienare o cedere separatamente dall’azienda i beni finanziati per:
- 5 anni per beni strumentali mobili e per investimenti equivalenti previsti dalla legge;
- 15 anni, o per la durata del vincolo urbanistico se superiore, per lavori e acquisti immobiliari; decorso tale termine, l’alienazione o il mutamento di destinazione prima della scadenza del mutuo richiedono l’estinzione del mutuo stesso.
È ammessa la sostituzione dei beni con altri della stessa natura, senza restituzione dell’aiuto. In caso di cessione d’azienda, i finanziamenti agevolati possono essere trasferiti al cessionario se in possesso dei requisiti previsti.
Se il mantenimento della destinazione diventa impossibile, il beneficiario può chiedere autorizzazione al mutamento di destinazione o all’alienazione anticipata; l’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale e comporta, salvo rateizzazione, la restituzione dell’agevolazione entro 60 giorni, con esclusione della sanzione amministrativa. Le medesime regole si applicano anche alle donazioni alla Regione o a enti locali per finalità sociali o di pubblico interesse.
È inoltre prevista una disciplina specifica per la sostituzione di immobili finanziati con nuovi immobili destinati al medesimo uso, con autorizzazione regionale e specifici effetti sui vincoli di destinazione. Le autorizzazioni costituiscono deroga al vincolo derivante dal finanziamento pubblico previsto dal Piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta.
Controlli, revoca e sanzioni
Le strutture competenti possono svolgere controlli in qualsiasi momento, anche a campione, sullo stato di attuazione degli interventi, sul rispetto degli obblighi e sulla veridicità di dichiarazioni e informazioni rese. Possono avvalersi di Finaosta S.p.A.
La revoca scatta, tra l’altro, se il beneficiario:
- viola gli obblighi di mantenimento della destinazione o di non alienazione;
- non completa nei termini le opere edili o le altre iniziative agevolate;
- realizza opere in difformità dai titoli edilizi;
- rende dichiarazioni o informazioni non veritiere;
- non sottoscrive il contratto di mutuo nei termini previsti;
- fraziona la proprietà di villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere esistenti al 30 giugno 2010, con effetti specifici di revoca e sanzione.
In caso di revoca, l’agevolazione va restituita entro 60 giorni, con interessi calcolati secondo la media ponderata del tasso ufficiale di riferimento. La revoca può essere anche parziale e può essere rateizzata per un periodo non superiore a 12 mesi.
La mancata restituzione nei termini comporta il divieto di accedere ad altri interventi finanziari regionali per cinque anni, salvo alcuni interventi sociali e fiscali, fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.
L’inadempimento dell’obbligo di mantenimento del vincolo comporta anche una sanzione amministrativa pecuniaria da metà a tutto il beneficio indebitamente fruito, secondo la legge n. 689 del 1981.
Disciplina del capo sulle associazioni e i consorzi turistici
Il capo dedicato alle associazioni e ai consorzi di operatori turistici è stato abrogato. Di conseguenza, non risultano più vigenti le originarie agevolazioni per tali soggetti, né la relativa disciplina su progetti, contributi e graduatorie.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
L’onere iniziale della legge è stato quantificato in lire 1.000.000.000 per il 2001 e in euro 516.000 annui dal 2002, con copertura a valere su specifici obiettivi programmatici del bilancio regionale. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio regionale.
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Stato di attualità
La disciplina resta di possibile interesse pratico per le agevolazioni regionali ancora previste e per i vincoli, i controlli e i regimi sanzionatori connessi ai finanziamenti concessi. Tuttavia, il capo sugli operatori turistici è stato abrogato e molte disposizioni hanno subito aggiornamenti e limitazioni temporali specifiche, soprattutto con riferimento ai termini speciali per i mutui concessi nel periodo 1° maggio 2019 - 30 giugno 2020.
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