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Ordinanza

Ordinanza n. 346/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del decreto prefettizio Codice Pratica: -OMISSIS- notificato in data 24 marzo 2026 e di ogni altro atto presupposto, preordinato, correlato, connesso e consequenziale a quelli di cui innanzi, compresi eventuali provvedimenti di esecuzione degli atti impugnati, e la nota integrativa della motivazione del 25 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202600988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di reiezione dell’istanza di emersione, con nota integrativa della motivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

La società e il lavoratore straniero hanno impugnato un decreto prefettizio notificato il 24 marzo 2026, nonché la successiva nota integrativa della motivazione e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare hanno dedotto l’illegittimità del rigetto dell’istanza di emersione, evidenziando che non risultano condanne, a carico del legale rappresentante della società, ai sensi dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998. Hanno inoltre contestato che l’impiego del lavoratore irregolarmente presente in Italia possa costituire, nell’ambito della procedura di emersione, una ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza, trattandosi del presupposto applicativo dell’istituto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, poiché dalla documentazione disponibile non risultano condanne del legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998 e l’impiego del lavoratore irregolarmente presente sul territorio nazionale, in quanto presupposto dell’emersione, non sembra poter giustificare il rigetto dell’istanza. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando che il provvedimento può condurre all’espulsione del lavoratore straniero, con pregiudizio grave e irreparabile. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del decreto impugnato, consentendo al lavoratore di permanere e svolgere attività lavorativa in Italia. Ha inoltre ordinato all’Amministrazione di depositare entro trenta giorni una relazione documentata sui fatti di causa e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare, ritenuti sussistenti per la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La mancata risultanza di condanne a carico del legale rappresentante della società è stata considerata rilevante ai fini della valutazione cautelare della legittimità del rigetto dell’istanza di emersione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione, l’impiego di un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, costituendo il presupposto applicativo dell’istituto, non appare di per sé idoneo a fondare il rigetto della relativa istanza.
  • Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando la documentazione in atti non evidenzi le condanne ostative previste dall’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998 a carico del legale rappresentante del datore di lavoro.
  • Il rischio che il provvedimento di rigetto dell’emersione conduca all’espulsione del lavoratore straniero integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora ex art. 55 c.p.a.
  • Quando sono accolte le misure cautelari e la controversia richiede ulteriori accertamenti sui fatti, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto, consentire provvisoriamente la permanenza e l’attività lavorativa dello straniero e ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione documentata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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