Ordinanza del 15/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Treviso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale di Treviso solleva d’ufficio, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-quater dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che il giudice tributario decida sulle spese con l’ordinanza cautelare. La censura riguarda la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega. Il giudizio è sospeso limitatamente alla questione delle spese della fase cautelare e gli atti sono trasmessi alla Corte costituzionale.
Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sulla condanna alle spese della fase cautelare tributaria
Ordinanza sulla legittimità costituzionale delle spese nella fase cautelare tributaria
L’ordinanza, emessa il 15 gennaio 2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sezione IV, riguarda la compatibilità costituzionale della disciplina che attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di decidere sulle spese con la stessa ordinanza che definisce l’istanza cautelare.
Origine della questione
All’udienza del 12 gennaio 2016 la Commissione aveva deciso sull’istanza di sospensione, riservandosi di provvedere sulle spese della fase cautelare ai sensi dell’art. 15, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 546/1992, disposizione recentemente modificata dal D.Lgs. n. 156/2015.
La Commissione ha ritenuto di non poter decidere sulle spese senza previamente verificare la legittimità costituzionale della disposizione applicabile. La questione è stata pertanto sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953.
Normativa oggetto di censura
La questione riguarda l’art. 9, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-quater dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale disposizione prevede che la Commissione, con l’ordinanza che decide sull’istanza cautelare, decida anche sulle spese della relativa fase.
La norma viene censurata per violazione dell’art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell’eccesso di delega legislativa.
Contenuto della legge delega
La legge delega 11 marzo 2014, n. 23, all’art. 10, ha stabilito i principi e criteri direttivi per la revisione del contenzioso tributario.
Con specifico riferimento alle spese processuali, l’art. 10, comma 1, lett. b), n. 11, prevedeva «l’individuazione di criteri di maggior rigore nell’applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca».
La Commissione riconosce che il legislatore delegato ha attuato tale criterio modificando l’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e introducendo limiti più stringenti alla compensazione delle spese. Tuttavia, ritiene che la previsione specifica della condanna alle spese nella fase cautelare non trovi adeguata copertura nella legge delega.
Ragioni dell’asserito eccesso di delega
Secondo la Commissione, la disciplina censurata non rappresenta né uno sviluppo logico coerente né un ragionevole completamento dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.
In particolare, vengono evidenziati i seguenti profili:
- l’art. 10 della legge n. 23/2014 si riferisce al rafforzamento del principio della soccombenza quanto alle spese del giudizio, senza menzionare, neppure implicitamente, le spese della fase cautelare;
- la legge delega non contiene indicazioni specifiche sulla possibilità di porre le spese cautelari a carico della parte soccombente nella relativa fase;
- l’ordinanza cautelare non è impugnabile, neppure per quanto riguarda le spese, circostanza ritenuta in contrasto con l’obiettivo del «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente» previsto dall’art. 10, comma 1, della legge n. 23/2014;
- la condanna alle spese della fase cautelare non è immediatamente esecutiva, a differenza di quanto previsto dall’art. 669-septies c.p.c., disposizione alla quale la norma censurata sembra essersi ispirata;
- l’assenza di immediata esecutività esclude, secondo la Commissione, un concreto effetto deterrente rispetto alla proposizione delle istanze cautelari;
- la disciplina, proprio perché non produce tale effetto deterrente, non apporterebbe un effettivo contributo all’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, obiettivo indicato dall’art. 10, comma 1, lett. b), della legge delega.
Rilevanza e non manifesta infondatezza
La Commissione ritiene rilevante la questione perché la decisione sulle spese della fase cautelare non può essere assunta indipendentemente dalla soluzione del dubbio di costituzionalità relativo alla norma applicabile.
La questione è inoltre ritenuta non manifestamente infondata, alla luce dei rilievi svolti sull’assenza di una specifica copertura nella legge delega e sul possibile contrasto con l’art. 76 della Costituzione. Nell’ordinanza vengono richiamati anche i principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia, con riferimento, in particolare, alla sentenza n. 47/2014.
Provvedimenti disposti
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso:
- solleva d’ufficio, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015, nella parte relativa all’introduzione del comma 2-quater dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992;
- prospetta la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega;
- dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria;
- ordina la notificazione dell’ordinanza alle parti e la sua allegazione al verbale dell’udienza del 12 gennaio 2016;
- ordina la comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;
- sospende il giudizio in corso limitatamente alla questione relativa alle spese della fase cautelare.
Data dell’ordinanza
L’ordinanza è stata pronunciata a Treviso il 15 gennaio 2016.
Testo integrale
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