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Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2008

Disposizioni per l'allocazione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano trasferite dal d.lgs. 142/2007. Attribuisce alla Regione la maggior parte delle funzioni e consente ai Comuni l’accesso alle informazioni catastali, con eventuale graduale trasferimento di ulteriori compiti. Prevede un comitato di monitoraggio, gli adempimenti organizzativi e la copertura finanziaria per il 2008 e dal 2009.

Allocazione delle funzioni catastali tra Regione Valle d'Aosta ed enti locali

Allocazione delle funzioni catastali in Valle d’Aosta

La legge disciplina, nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano trasferite dallo Stato. L’obiettivo è integrare il sistema catastale con le funzioni locali e rendere più efficiente la gestione dei servizi, anche in prospettiva telematica e di governo del territorio.

Finalità dell’intervento

La disciplina è orientata a:

  • promuovere l’equità fiscale tramite politiche di revisione degli estimi e del classamento, da attuare d’intesa con l’Amministrazione finanziaria statale;
  • integrare le funzioni catastali con procedimento edilizio, tributi locali e sistemi informativi territoriali;
  • valorizzare lo sportello unico e ampliare i servizi offerti;
  • sviluppare servizi telematici edilizio-catastali integrati per professionisti e cittadini;
  • favorire il governo del territorio tramite la Carta geografica unica regionale;
  • costruire un percorso sostenibile verso un catasto probatorio.

Riparto delle funzioni tra Regione e Comuni

Le funzioni trasferite dal d.lgs. 142/2007 sono allocate secondo un modello misto:

  • la Regione esercita le funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo;
  • i Comuni, singoli o associati, esercitano anche le funzioni relative all’utilizzazione degli atti catastali finalizzata all’accesso alle informazioni catastali.

È inoltre previsto che la Giunta regionale possa disporre, con deliberazione, un trasferimento graduale di ulteriori funzioni alla Città di Aosta e, in forma associata, agli altri Comuni tramite le Comunità montane, anche mediante convenzioni tra queste ultime.

Struttura di coordinamento e monitoraggio

Per monitorare l’attuazione della legge è istituito un Comitato di monitoraggio, senza oneri per il bilancio regionale. La Giunta regionale ne determina attribuzioni e composizione, garantendo comunque la partecipazione:

  • di rappresentanti del capoluogo regionale e degli altri enti locali;
  • dell’Agenzia del territorio;
  • degli ordini professionali interessati ai servizi catastali.

Adempimenti organizzativi attuativi

La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali per le materie di interesse locale e sentito il Comitato di monitoraggio, definisce:

  • i processi di servizio relativi alle funzioni trasferite;
  • la struttura o le strutture regionali competenti;
  • l’assegnazione del personale comandato presso l’Agenzia del territorio;
  • l’assegnazione delle risorse strumentali e organizzative concesse in uso gratuito.

Regime finanziario

La legge quantifica l’onere complessivo in:

  • euro 350.000 per il 2008;
  • euro 1.500.000 annui dal 2009.

La copertura è prevista a valere sui bilanci regionali 2008 e pluriennale 2008/2010, mediante fondi globali per il 2008 e, per il 2009 e 2010, attraverso una maggiore entrata derivante dai tributi speciali catastali iscritta su un capitolo di nuova istituzione denominato “Diritti catastali e di scritturato”. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2009, con eccezione degli articoli 3, 4 e 5, che seguono un regime diverso già dalla pubblicazione. Il testo è quindi rilevante soprattutto per l’assetto organizzativo e finanziario del periodo immediatamente successivo al trasferimento delle funzioni catastali.

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