L.R. Valle d'Aosta 18/2008
Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta contributi per migliorare tracciati e dotazioni delle piste di sci nordico, fino all’80% della spesa ammissibile. Stabilisce beneficiari, interventi finanziabili, graduatoria, erogazione, obblighi di apertura delle piste e controlli. Molte scadenze originarie sono state sostituite da rinvii a provvedimenti attuativi; i vincoli di apertura e i regimi transitori iniziali erano limitati alle prime tre stagioni dopo l’entrata in vigore.
Contributi regionali per lo sviluppo dello sci nordico in Valle d'Aosta
Contributi regionali per lo sviluppo dello sci nordico in Valle d'Aosta
La legge disciplina, nel territorio della Valle d'Aosta, la concessione di contributi per interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico. La disciplina è rivolta a soggetti pubblici o privati che gestiscono tali piste nei comprensori valdostani.
Oggetto e finalità
La Regione interviene per sostenere opere e acquisti connessi allo sviluppo dello sci nordico, valorizzandone la funzione sia sportiva sia turistica. Il contributo è concepito come strumento di finanziamento di interventi infrastrutturali e funzionali sulle piste.
Beneficiari
Possono ottenere i contributi:
- i soggetti, pubblici o privati, gestori delle piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani;
- i soggetti incaricati dai gestori ai sensi della normativa regionale sulle piste di sci ad uso pubblico.
Interventi finanziabili e priorità
I contributi sono concessi per una serie di interventi, elencati in ordine di priorità:
- realizzazione e adeguamento dei tracciati;
- acquisto e installazione di sistemi di innevamento programmato, nonché realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve (snow farm);
- acquisto di segnaletica e pannelli informativi;
- acquisto di veicoli battipista e motoslitte, anche usati;
- messa in sicurezza dei tracciati;
- realizzazione di sistemi integrati di bigliettazione.
Per gli interventi relativi a tracciati e innevamento sono ammissibili anche lavori e opere edili, impianti tecnici, progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo.
Requisiti di ammissibilità legati all’apertura delle piste
In via ordinaria sono ammesse solo le domande riferite a comprensori che, nelle tre stagioni invernali precedenti, abbiano garantito l’apertura di almeno il 40 per cento delle piste per almeno sessanta giorni.
Per i comprensori di nuova istituzione, nei primi tre anni le domande sono ammissibili se l’apertura di almeno il 40 per cento delle piste per almeno sessanta giorni è stata garantita nella stagione invernale precedente alla richiesta.
Misura del contributo e disponibilità finanziaria
Il contributo può coprire fino all’80 per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.
Presentazione delle domande e istruttoria
Le domande devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
La struttura competente cura l’istruttoria verificando:
- ammissibilità delle spese;
- soluzioni tecniche proposte;
- aspetti economici e gestionali dell’iniziativa.
La stessa struttura predispone una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale.
Concessione dei contributi e scorrimento della graduatoria
La Giunta regionale approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, determinandone l’importo.
La struttura competente comunica l’esito della domanda entro trenta giorni dalla deliberazione di concessione o rigetto.
Se un beneficiario rinuncia al contributo, la Giunta può ammettere ulteriori domande secondo l’ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse rese disponibili.
Erogazione dei contributi
L’erogazione è subordinata, quando dovuta, al rilascio della concessione edilizia.
La struttura competente verifica l’effettiva esecuzione delle opere e la correttezza della documentazione di spesa, e può erogare il contributo per quote, in relazione alle porzioni di intervento già realizzate.
Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione
I beneficiari non possono alienare, cedere o distogliere dalla destinazione le opere e i beni finanziati, salvo motivata autorizzazione della Giunta regionale, per i seguenti periodi decorrenti dalla realizzazione degli interventi:
- cinque anni per i beni mobili;
- dieci anni per beni immobili e impianti.
Per i beni mobili gli acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla concessione del contributo.
Per i beni immobili e gli impianti:
- gli interventi devono essere avviati entro due anni dalla concessione;
- devono essere ultimati entro il termine della concessione edilizia, oppure, se questa non è dovuta, entro quattro anni dalla concessione.
In caso di mutamento del soggetto beneficiario, gestore o incaricato dell’esercizio delle piste prima della scadenza del quinquennio per i beni mobili, il beneficiario deve restituire la quota non ammortizzata del contributo.
Inoltre, per tre stagioni invernali successive alla concessione, il beneficiario deve garantire l’apertura di almeno il 40 per cento delle piste per almeno sessanta giorni.
Revoca, restituzione e conseguenze dell’inadempimento
La violazione degli obblighi comporta la revoca del contributo e la sua restituzione secondo le regole dettate dalla legge.
In caso di revoca, il beneficiario deve restituire le somme percepite entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, dal giorno dell’erogazione a quello della restituzione.
La Giunta regionale può prevedere una rateizzazione, comunque non superiore a dodici mesi.
La revoca può essere anche parziale, se proporzionata all’inadempimento.
La mancata restituzione entro il termine comporta, per cinque anni dalla revoca, il divieto di beneficiare di altri contributi previsti dalla legge.
La revoca è disposta anche quando i controlli accertino la non veridicità delle dichiarazioni o delle informazioni rese per ottenere il contributo.
Controlli
La struttura competente effettua controlli tecnici, contabili e amministrativi sugli interventi e sulla corretta destinazione delle agevolazioni.
I beneficiari devono consentire l’accesso ai luoghi e alla documentazione necessaria alle verifiche.
In caso di irregolarità, la struttura può sospendere le somme non ancora erogate e, se ne ricorrono i presupposti, disporre revoca e recupero di quelle già pagate.
Disposizioni transitorie iniziali
In prima applicazione, le domande erano da presentare entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale previsto per le modalità operative.
Per le tre stagioni invernali successive all’entrata in vigore, i requisiti minimi di apertura delle piste erano dimezzati rispetto al regime ordinario.
Abrogazione della normativa precedente
La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45, è abrogata.
Disposizioni finanziarie
L’onere iniziale è quantificato in euro 800.000 annui a decorrere dal 2008. Dal 2012 il finanziamento dei contributi avviene mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, secondo la disciplina regionale sulla finanza locale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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