L.R. Valle d'Aosta 11/2008
Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi a fondo perduto della Regione Valle d’Aosta per investimenti e spese correnti di imprese editoriali, radiotelevisive e telematiche locali, oltre che per testate politico-sindacali. Prevede requisiti stringenti, vincoli di destinazione, controlli, revoca e sanzioni. Le disposizioni transitorie riguardano solo i procedimenti del 2008 relativi alla precedente l.r. 32/2004.
Sostegno all’informazione e all’editoria locale valdostana
Sostegno all’informazione e all’editoria locale valdostana
La legge della Valle d’Aosta disciplina un sistema di contributi pubblici a favore dell’informazione locale scritta, radiotelevisiva e telematica, nonché dell’informazione politica e sindacale locale. L’obiettivo è promuovere il pluralismo informativo e l’ammodernamento del sistema, valorizzando al contempo le lingue e le specificità culturali della comunità valdostana.
Finalità e ambito degli interventi
La Regione interviene per sostenere:
- il funzionamento del settore dell’informazione locale;
- gli investimenti in strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione;
- le testate che trattano la realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d’Aosta;
- le produzioni in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser;
- l’informazione politica o sindacale locale.
Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e hanno natura di contributi a fondo perduto.
Definizioni rilevanti
La disciplina chiarisce alcune nozioni essenziali per l’applicazione dei contributi, tra cui:
- testata giornalistica: pubblicazione o edizione diffusa con periodicità costante su supporto cartaceo, radiofonico, televisivo o telematico;
- programmi di informazione: radiogiornali, telegiornali e giornali telematici;
- pubblicità: anche spot e link di natura commerciale;
- inserto, numero speciale, numero monografico, edizione straordinaria;
- piccole imprese: secondo la definizione europea;
- istruttoria automatica e istruttoria valutativa;
- area di copertura degli impianti trasmittenti.
Tipologie di contributo
La legge prevede quattro grandi linee di intervento:
- contributi per spese di investimento delle imprese editoriali, radiotelevisive e telematiche locali;
- contributi per spese correnti delle imprese editoriali;
- contributi per spese correnti del settore radiotelevisivo;
- contributi per spese correnti del settore telematico;
- maggiorazioni per la programmazione in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser;
- contributi specifici per l’informazione politica e sindacale locale su carta.
Contributi per investimenti
Per le imprese editoriali, radiotelevisive e telematiche locali la Regione può concedere contributi fino al 30% della spesa ammessa, al netto degli oneri fiscali, per:
- acquisto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati in Valle d’Aosta ad uso esclusivo dell’impresa;
- acquisto di automezzi strumentali;
- acquisto di beni mobili strumentali;
- acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici.
Il contributo è accessibile solo se il singolo bene ha una spesa minima di euro 500. I beni ammessi devono essere proporzionati al numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Contributi correnti per editoria, radio/TV e telematico
Per l’editoria cartacea, il contributo è calcolato sulla base delle pagine stampate, con un massimo di 72 pagine, moltiplicate per le copie vendute, comprese le edizioni straordinarie. Sono esclusi inserti, numeri speciali e numeri monografici.
Per il settore radiotelevisivo, il contributo dipende dal numero di impianti trasmittenti utilizzati e dall’area di copertura.
Per il settore telematico, il contributo può coprire fino al 50% della spesa ammissibile per il canone di affitto di spazi informatici.
Maggiorazioni per le lingue minoritarie
I contributi per spese correnti di editoria, radiotelevisione e telematica possono essere maggiorati di una percentuale fissata con deliberazione della Giunta regionale, se la programmazione è in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser.
Modalità di domanda e concessione
Le domande sono presentate con modelli approvati dalla struttura regionale competente:
- a preventivo per i contributi agli investimenti;
- semestralmente a consuntivo per i contributi correnti degli articoli 5, 6, 7 e 8;
- la concessione o il diniego sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
Per gli investimenti:
- fino a euro 50.000 di spesa ammissibile si applica l’istruttoria automatica;
- oltre tale soglia si applica l’istruttoria valutativa tramite Finaosta S.p.A..
I contributi agli investimenti sono erogati a saldo dopo verifica della documentazione contabile. I contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici sulle medesime iniziative.
Requisiti generali dei beneficiari
Per accedere ai contributi, le testate editoriali, radiotelevisive e telematiche devono essere gestite da piccole imprese e rispettare condizioni comuni, tra cui:
- regolarità contrattuale del personale giornalistico e applicazione dei contratti nazionali FNsi;
- regolarità contributiva e previdenziale;
- assenza delle condizioni ostative collegate alla revoca;
- assenza di condanne definitive dei legali rappresentanti per determinati reati gravi;
- presenza di una redazione o unità locale redazionale in Valle d’Aosta;
- registrazione presso il Tribunale;
- organico minimo di due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno un giornalista iscritto all’albo;
- regolarità in materia di trasparenza pubblicitaria.
Le imprese devono inoltre comunicare l’eventuale iscrizione al ROC e, se in forma societaria, presentare l’elenco dei soci e delle rispettive partecipazioni.
Requisiti specifici dell’editoria
Per l’editoria cartacea, la testata deve:
- dedicare almeno il 70% degli articoli alla realtà valdostana;
- diffondersi in ambito regionale per oltre il 70% delle copie vendute;
- avere periodicità costante almeno mensile;
- non destinare alla pubblicità più del 45% degli spazi totali.
Requisiti specifici del settore radiotelevisivo
Le imprese radiotelevisive devono diffondere una testata che:
- dedichi almeno il 70% dei programmi di informazione alla realtà valdostana;
- trasmetta in una fascia oraria predeterminata un minutaggio minimo fissato dalla Giunta;
- copra almeno il 70% del territorio regionale;
- non superi il 30% di diffusione del segnale fuori dalla Regione;
- abbia periodicità costante giornaliera.
La pubblicità non può superare il 20% della programmazione totale nella fascia oraria rilevante.
Requisiti specifici del settore telematico
Le imprese telematiche devono diffondere una testata esclusivamente online che:
- dedichi almeno il 70% degli articoli alla realtà valdostana;
- abbia periodicità costante giornaliera.
Le entrate pubblicitarie non possono superare il 40% dei costi di produzione dei programmi di informazione.
Vincolo di destinazione dei beni finanziati
I beni acquistati con il contributo agli investimenti devono restare destinati all’uso dichiarato e non possono essere ceduti o concessi a terzi:
- per 3 anni se beni mobili o universalità di mobili;
- per 10 anni se beni immobili.
Il vincolo si applica anche in caso di affitto o cessione di azienda o di ramo d’azienda. Per gli immobili il vincolo va trascritto nei registri immobiliari.
Se il mantenimento della destinazione diventa impossibile per ragioni oggettive, il beneficiario può chiedere autorizzazione alla Regione. In tal caso può essere richiesta la restituzione totale o parziale del contributo, con interessi, ed eventualmente una rateizzazione fino a 12 mesi. La sostituzione di beni mobili con altri della stessa natura non comporta restituzione, ma richiede autorizzazione preventiva.
Informazione politica e sindacale locale
La Regione sostiene testate cartacee edite da movimenti o partiti rappresentati in Consiglio regionale e da organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.
Il contributo può coprire fino al 50% della spesa ammissibile e comunque non oltre euro 35.000 annui lordi per beneficiario. Sono finanziabili:
- acquisto di carta;
- stampa, impaginazione e distribuzione;
- prestazioni di giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’albo.
Requisiti per l’informazione politica e sindacale
Le testate devono:
- avere sede operativa in Valle d’Aosta;
- essere registrate presso il Tribunale;
- essere presenti sul mercato regionale da almeno 12 mesi;
- avere cadenza almeno bimestrale e tiratura non inferiore a 2.500 copie per numero;
- dedicare almeno il 70% dell’informazione alla realtà politica e sindacale valdostana;
- destinare agli articoli almeno il 60% dello spazio totale;
- non superare il 40% di entrate pubblicitarie rispetto ai costi complessivi;
- non riprodurre integralmente articoli o brani di altre pubblicazioni.
Le domande sono presentate trimestralmente a consuntivo.
Controlli, revoca e sanzioni
La struttura regionale competente può svolgere controlli in qualsiasi momento, anche a campione, con accesso alle sedi, agli impianti e alla documentazione.
Il Co.Re.Com. monitora la presenza delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale sui media locali e presenta una relazione annuale alla Commissione consiliare competente.
La revoca dei contributi interviene se:
- vengono violati i vincoli di destinazione senza autorizzazione;
- emergono dichiarazioni non veritiere;
- viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti.
In caso di revoca, le somme vanno restituite entro 60 giorni, in tutto o in parte secondo l’inadempimento, con interessi. Può essere concessa rateizzazione fino a 12 mesi e massimo 10 rate; il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateizzazione.
Chi non restituisce quanto dovuto nei termini perde per 5 anni il diritto di presentare nuove domande ai sensi della legge.
Se la revoca dipende dalla violazione del vincolo di destinazione, si applica anche una sanzione amministrativa da metà a tutto il contributo indebitamente fruito, secondo la legge n. 689/1981.
Abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga la precedente normativa regionale del 1998 e quella del 2004 in materia di sostegno all’informazione, oltre ad alcuni atti collegati.
In via transitoria, la l.r. 32/2004 e le relative disposizioni attuative continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi riferiti all’anno 2008.
Aspetti finanziari
Gli oneri per gli articoli relativi ai contributi sono quantificati in:
- euro 677.000 per il 2009;
- euro 685.000 annui dal 2010.
La copertura è prevista sul bilancio pluriennale regionale e la Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
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