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Sentenza

Sentenza n. 5281/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) decreto prot. n.-OMISSIS- del 3.5.2024 con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha fatto divieto di “detenere armi, munizioni e materiale esplodente”; b) del decreto del Commissariato di P.S. di Ischia – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, dell’11.5.24, con cui si decreta: “la licenza e il libretto di porto di fucile uso caccia nr. -OMISSIS-rilasciati in favore di -OMISSIS- in data 07.10.2020 SONO REVOCATI”; c) del decreto del Commissariato di P.S. di Ischia – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, dell’11.5.24, con cui si decreta: “la licenza e il libretto di porto di fucile uso tiro a volo nr. -OMISSIS- rilasciati in favore di -OMISSIS- in data 07.08.2019 SONO REVOCATI”; d) per quanto possa occorrere: - del “verbale di ritiro cautelare delle sottonotate ‘armi, munizioni e materiale esplodente’ regolarmente denunciate, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse operato ai sensi dell’art. 39 del TULPS così come mod. dall’art. 1, co. 1, lett. C) D.Lgs. 121/2013”, redatto in data 16.12.23, trasmesso con nota prot. -OMISSIS- –-OMISSIS-, della Legione Carabinieri della Campania, Stazione Forio, all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e al Commissariato di P.S. di Ischia, avente ad oggetto “comunicazione ex art 39 T.U.L.P.S. di ritiro cautelativo delle armi e della licenza di porto di fucile uso caccia” a carico di-OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli - Commissariato di P.S. di Ischia, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art 7,8, 10 bis L.241/90 come modificato dalla l. 15/05, finalizzato alla revoca della licenza e del libretto di porto di fucile uso caccia numero-OMISSIS-rilasciato il 07/10/2020 dal commissariato P.S. Ischia a carico di: -OMISSIS- nato il-OMISSIS-a Forio (NA) e residente a-OMISSIS- notificato in data 17.1.2024; - della nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli - Commissariato di P.S. di Ischia, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art 7,8, 10 bis L.241/90 come modificato dalla l5/05, finalizzato alla revoca della licenza e del libretto di porto di fucile tiro a volo nr. -OMISSIS- rilasciato il 7.8.2019 dal commissariato P.S. Ischia a carico di: -OMISSIS- nato il-OMISSIS-a Forio (NA) e residente a-OMISSIS- notificato in data 17.1.2024 - della nota prot. n. -OMISSIS-) della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, avente ad oggetto “comunicazione ex art. 7 L. 241/90 relativo all'avvio del procedimento di adozione del divieto a detenere armi e munizioni ex art 39 TULPS nei confronti del signor -OMISSIS- nato a -OMISSIS-. e) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, emanato dalle sopracitate autorità di polizia, comunque tendente alla revoca e al ritiro delle dette licenze e dei libretti di porto di fucile sia per uso caccia che per tiro a volo.

Giustizia amministrativa202403396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con conseguente revoca delle licenze e dei libretti di porto di fucile per uso caccia e tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ai sensi degli artt. 39 e 43 TULPS, nonché i conseguenti provvedimenti della Questura di revoca delle licenze e dei libretti di porto di fucile. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 9, 10, 11, 38, 39 e 43 TULPS, degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, dell’art. unico l. n. 323/1969 e degli artt. 3, 25, 27 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata delle revoche. Il divieto era fondato sulla denuncia presentata da una vicina per il reato di atti persecutori e sul quadro di conflittualità tra vicini, documentato anche dalle sommarie informazioni testimoniali. Il ricorrente contestava, in sostanza, che tale situazione fosse sufficiente a dimostrare l’inaffidabilità nell’uso delle armi, anche considerando la richiesta di archiviazione del procedimento penale e la certificazione comunale relativa alla proprietà pubblica della strada teatro dei litigi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui il porto e la detenzione di armi presuppongono una condotta di vita rispettosa delle norme penali, dell’ordine pubblico e delle regole di civile convivenza; non è necessario un abuso già accertato delle armi, essendo sufficiente una valutazione non inattendibile di possibile abuso. Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi amministrativa è limitato a illogicità e travisamento dei fatti, salva la verifica dell’adeguatezza della motivazione. L’amministrazione può valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Nel caso concreto, la conflittualità con la vicina risultava ammessa dallo stesso ricorrente e confermata dalle dichiarazioni del coniuge e della figlia, che avevano riferito di diverbi pregressi e di reciproche querele. L’assenza di una definitiva ricostruzione penale dei fatti, dovuta a versioni inconciliabili e all’assenza di testimoni, non escludeva la rilevanza oggettiva del contesto conflittuale. Tale situazione poteva degenerare in condotte antigiuridiche, con conseguenze aggravate dalla disponibilità di armi. La certificazione comunale sulla proprietà pubblica della strada non dimostrava la cessazione dell’animosità. Il quadro fattuale è stato quindi ritenuto sufficiente a sostenere il divieto prefettizio e, conseguentemente, le revoche delle licenze. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’amministrazione 2.000 euro oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese nei confronti della parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il gravato divieto è stato emesso in dichiarata applicazione degli articoli 39 e 43 TULPS, sulla scorta della missiva pervenuta il 18 dicembre 2023 dalla stazione Carabinieri di Forio d'Ischia in cui si rappresentava che il ricorrente era stato denunciato per il reato di cui all'articolo 612 bis c.p. da una vicina di casa e, dunque, ritenendo di ostacolo alla detenzione di armi la riscontrata conflittualità siccome incidente sulla affidabilità del ricorrente.

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi può essere esercitato sulla base di una valutazione prognostica sull’affidabilità del detentore, fondata anche su una situazione oggettiva di conflittualità interpersonale.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

    Il diniego o la revoca del porto d’armi non presuppongono un abuso già verificatosi e accertato; è sufficiente una prognosi amministrativa non inattendibile di possibile abuso.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    In proposito, è consolidato l’orientamento secondo cui l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5398 del 2014).

    Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi richiedono una condotta conforme alle norme penali, all’ordine pubblico e alle regole di civile convivenza.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Pertanto, salvo il limite dell’onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l’amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.

    La valutazione prefettizia sulla prognosi di non abuso delle armi è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice, nel merito, solo per illogicità o travisamento, fermo l’obbligo di motivazione.

  • art. 612-bis c.p.

    Il gravato divieto è stato emesso in dichiarata applicazione degli articoli 39 e 43 TULPS, sulla scorta della missiva pervenuta il 18 dicembre 2023 dalla stazione Carabinieri di Forio d'Ischia in cui si rappresentava che il ricorrente era stato denunciato per il reato di cui all'articolo 612 bis c.p. da una vicina di casa e, dunque, ritenendo di ostacolo alla detenzione di armi la riscontrata conflittualità siccome incidente sulla affidabilità del ricorrente.

    La mera pendenza o denuncia per un reato non determina automaticamente il divieto, ma può costituire elemento del quadro istruttorio e prognostico relativo all’affidabilità del soggetto, se inserita in un contesto oggettivo di conflittualità.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto d’armi non richiedono l’accertamento di un abuso già commesso: è sufficiente una valutazione amministrativa non inattendibile secondo cui il soggetto non offre affidamento di non abusare delle armi.
  • La conflittualità oggettiva e persistente nei rapporti di vicinato, familiare o di convivenza può integrare, anche in assenza di un uso improprio già verificatosi, un presupposto idoneo per l’adozione preventiva del divieto di detenzione di armi, in ragione del rischio di degenerazione dei rapporti e dell’aggravamento delle conseguenze derivante dalla disponibilità di armi.
  • Nella materia delle armi l’amministrazione può valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti rilevanti per l’affidabilità del soggetto, senza essere vincolata dall’esito del procedimento penale eventualmente instaurato sui medesimi fatti.
  • La prognosi amministrativa sull’affidabilità del titolare di armi è espressione di ampia discrezionalità di pubblica sicurezza ed è sindacabile in sede di legittimità, nel merito, soltanto per illogicità o travisamento dei fatti, oltre che per difetto di motivazione.
  • L’accertamento dell’assenza di responsabilità penale o l’impossibilità di ricostruire in sede penale le reciproche responsabilità non esclude, di per sé, la rilevanza amministrativa di un contesto oggettivo di conflittualità, purché adeguatamente documentato e valorizzato nel provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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