L.R. Abruzzo 40/2017
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina il recupero di vani, locali accessori e seminterrati in edifici esistenti, per usi residenziali, direzionali, commerciali o artigianali, con limiti tecnici, urbanistici e paesaggistici, contributi economici e facoltà comunali di esclusione in aree sensibili. Contiene anche modifiche alla L.R. 96/2000; alcune previsioni su Piano demaniale marittimo sono state dichiarate incostituzionali.
Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina del cambio d’uso dei vani seminterrati
Recupero del patrimonio edilizio esistente e contenimento del consumo di suolo
La legge della Regione Abruzzo disciplina il recupero di vani e locali accessori e seminterrati già esistenti, collocati in edifici esistenti o direttamente collegati ad essi, per destinarli a usi residenziali, direzionali, commerciali o artigianali. L’obiettivo dichiarato è favorire uno sviluppo sostenibile e contenere il consumo di suolo, nel rispetto della normativa statale vigente.
Ambito di applicazione e condizioni di ammissibilità
La disciplina si applica ai vani e locali accessori esistenti al 31 dicembre 2022, ubicati all’interno dell’edificio o collegati direttamente ad esso, e ai vani e locali seminterrati definiti dalla normativa edilizia vigente. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo all’interno della medesima categoria funzionale prevista dall’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001.
Il recupero è consentito solo se:
- i vani o locali sono stati legittimamente realizzati;
- non sono in corso procedure di accertamento per opere abusive;
- l’edificio è servito da opere di urbanizzazione primaria.
La legge non si applica al recupero di vani e locali in edifici realizzati abusivamente.
Regime degli interventi e titoli edilizi
Gli interventi di recupero possono essere eseguiti con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento. Il recupero non è soggetto alla preventiva adozione o approvazione di piano attuativo né a permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.
È sempre esclusa la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto.
Per gli immobili in aree vincolate paesaggisticamente o vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, il recupero è subordinato all’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano ferme le prescrizioni ambientali e paesaggistiche nazionali e regionali. Per i beni paesaggistici tutelati dalla parte III del d.lgs. 42/2004, le modifiche all’aspetto esteriore sono ammesse solo nei casi e limiti previsti dal piano paesaggistico congiuntamente elaborato con il Ministero della cultura, dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici o da appositi accordi Regione-Ministero destinati a confluire nel piano paesaggistico.
Requisiti tecnici e urbanistici
Gli interventi devono rispettare:
- le superfici minime previste dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento igienico-sanitario;
- i parametri di aero-illuminazione;
- la normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, ambientale ed ecosistemica.
L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri. Per raggiungere tale altezza è ammessa, nell’ambito dell’intervento:
- la rimozione di controsoffittature;
- l’abbassamento della quota di calpestio;
- l’innalzamento del solaio sovrastante, sempre senza modificare le altezze esterne del fabbricato e nel rispetto della sagoma dell’edificio.
L’abbassamento del pavimento non comporta aumento di nuove cubature.
Il recupero è ammesso anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, o in assenza di questi, salvi i requisiti minimi, le prescrizioni tecniche e la disciplina sui vincoli.
Standard urbanistici, oneri e contributi
La realizzazione degli interventi è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici previsti dal d.m. 1444/1968, ovvero al loro adeguamento o realizzazione in relazione al maggior carico urbanistico derivante dal cambio di destinazione d’uso.
Se gli standard non sono reperibili per mancanza di spazi adeguati, è consentita la monetizzazione mediante pagamento al Comune, oltre agli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50% degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001. Le somme sono destinate dai Comuni all’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati. I Comuni possono anche individuare nuove aree, preferibilmente contermini alle zone interessate, per adeguare gli standard urbanistici.
Per gli interventi riferiti alla prima casa, il Consiglio comunale può ridurre al 30% il contributo straordinario riferito agli oneri concessori.
In ogni caso, il recupero comporta anche:
- il contributo sul costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio se già in parte versato o per intero se non ancora corrisposto;
- il pagamento in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998.
La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è versata alla Regione Abruzzo per le finalità della legge.
Potestà comunale di esclusione e ambiti sensibili
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale ambiti del territorio o singoli immobili nei quali limitare o escludere gli interventi di recupero per ragioni ambientali, storiche, artistiche, urbanistiche o architettoniche.
La disciplina non si applica comunque alle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli strumenti di pianificazione territoriale o alle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico; la norma è stata successivamente interpretata nei limiti della compatibilità con i piani di bacino.
Per motivate esigenze derivanti da eventi alluvionali, sismici, geologici o idrogeologici, i Comuni possono aggiornare gli ambiti di esclusione anche dopo il termine iniziale.
Modifiche alla L.R. 96/2000 sulla Riserva Naturale Pineta Dannunziana
La legge modifica l’art. 9 della L.R. 96/2000, con finalità di continuità ecologica e funzionale della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”. In particolare:
- amplia e specifica interventi sulla viabilità stradale e sui sottoservizi;
- prevede interventi all’esterno della recinzione in muratura lungo Via Pantini, con eventuali rotatorie di raccordo;
- sostituisce la previsione sulla viabilità con il potenziamento, anche tramite trasformazione di tratti esistenti, della viabilità ciclabile e pedonale e del trasporto pubblico ecologico.
Disposizioni dichiarate incostituzionali
La previsione che attribuiva alle aree inserite nella Riserva Naturale Pineta Dannunziana la disciplina esclusiva del Piano Demaniale Marittimo Regionale, prevalente su ogni altra normativa, è stata dichiarata illegittima costituzionalmente; pertanto non è operativa.
Monitoraggio e relazione annuale
I Comuni devono comunicare ogni anno, entro il 31 dicembre, alla Direzione generale Territorio:
- il numero di vani e locali seminterrati recuperati;
- le relative superfici;
- le destinazioni d’uso insediate.
Dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto sugli interventi realizzati, con dati quantitativi e distribuzione territoriale, distinguendo tra nuove abitazioni, prima casa, usi direzionali o commerciali, caratteristiche edilizie degli edifici e principali esclusioni comunali.
La Commissione consiliare competente può richiedere ulteriori esigenze informative. I dati raccolti sono resi accessibili dalla Giunta e i documenti conclusivi dell’esame sono resi pubblici dal Consiglio.
Norma finanziaria
Per l’anno 2017 la legge quantifica entrate e spese connesse alla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e ai contributi per opere di urbanizzazione e restituzioni in caso di diniego del titolo edilizio. Gli esercizi successivi sono rinviati alla legge annuale di bilancio. In seguito, per il 2019 è stata prevista una specifica deroga per finanziare opere di urbanizzazione.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, ossia il 10 agosto 2017.
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