L.R. Abruzzo 43/2017
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, in Abruzzo, un bacino unico regionale di programmazione per i servizi di trasporto su gomma, in attesa della definizione dei bacini di mobilità e dei lotti prevista dalla normativa statale. Disciplina l’esercizio regionale delle funzioni di programmazione d’intesa con gli enti locali, i provvedimenti sui servizi urbani e i poteri sostitutivi del Presidente della Giunta in caso di inerzia o mancata intesa. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Riordino del trasporto pubblico locale e istituzione del bacino unico regionale di programmazione
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
La legge regionale Abruzzo n. 43 del 2017 interviene in una fase transitoria del riordino del trasporto pubblico locale, dettando prime regole organizzative e di coordinamento per i servizi su gomma ricadenti nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e finalità transitoria
La disciplina opera nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei lotti previsti dalla normativa statale, nonché della determinazione degli adeguati livelli di servizio e della conseguente riprogrammazione dei servizi. In questo contesto viene istituito un bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio abruzzese, ai sensi della normativa statale richiamata.
Funzioni di programmazione e coinvolgimento degli enti locali
La Regione esercita, d’intesa con gli enti locali, le funzioni di programmazione del trasporto pubblico locale e le ulteriori funzioni previste dalla normativa statale richiamata. I conseguenti provvedimenti devono comunque garantire la partecipazione di tutti gli enti competenti in materia di trasporto pubblico locale.
Servizi di trasporto urbano e servizi aggiuntivi
Quando i provvedimenti riguardano esclusivamente i servizi di trasporto urbano, compresi gli aspetti relativi alla definizione delle modalità di finanziamento e di svolgimento dei servizi aggiuntivi, essi sono adottati mediante intesa che assicuri comunque la partecipazione degli enti locali. Anche in questo caso resta fermo il rispetto della disciplina statale richiamata.
Poteri sostitutivi
Se gli enti locali non adempiono a quanto previsto dalla legge oppure non si raggiunge l’intesa nei casi contemplati, il Presidente della Giunta regionale può esercitare i poteri sostitutivi secondo quanto stabilito dalla normativa statale richiamata.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, avvenuta il 9 agosto 2017; l’entrata in vigore è quindi dal 10 agosto 2017.
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