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Legge

L.R. Abruzzo 42/2017

Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' Regionale 2017)).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 42/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo 10/2017, destinando il 60% delle risorse della Missione 15, Programma 04 del bilancio 2017-2019 al sostegno dell’accesso al credito di imprese artigiane e PMI, anche tramite Artigiancassa e Confidi. Le modalità operative sono demandate alla Giunta regionale, nel rispetto del regime de minimis. In vigore dal 10 agosto 2017 e riferita al bilancio 2017-2019.

Sostegno al credito per artigiani e PMI abruzzesi

Sostegno al credito per artigiani e PMI abruzzesi

La legge regionale Abruzzo 1 agosto 2017, n. 42 interviene sulla legge di stabilità regionale 2017, sostituendo la disciplina relativa alle politiche di sostegno alle attività artigiane e alle PMI abruzzesi. Il provvedimento ha natura finanziaria e operativa, con applicazione limitata al quadro del bilancio regionale 2017-2019.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Abruzzo destina una quota pari al 60 per cento delle risorse iscritte nella Missione 15, Programma 04 del bilancio finanziario 2017-2019 agli interventi per favorire l’accesso al credito:

  • delle imprese artigiane abruzzesi;
  • delle PMI abruzzesi.

Il sostegno è finalizzato a rafforzare gli strumenti di garanzia e di finanziamento a favore delle imprese del territorio regionale.

Strumenti di intervento

La norma individua espressamente due canali di sostegno:

  • gli strumenti di Artigiancassa, richiamando la L. 949/1952 e il Fondo di garanzia ex L. 1068;
  • l’assegnazione ai Confidi dei fondi derivanti dal finanziamento comunitario POR-FESR 2007-2013, Attività I.2.4.

Per i fondi assegnati ai Confidi è previsto un vincolo di incremento del fondo rischi, così da rafforzare la capacità di concessione di garanzie a favore delle imprese beneficiarie.

Modalità attuative e criteri di riparto

Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi non sono definite direttamente dalla legge, ma rinviate a specifici atti della Giunta regionale. Tali atti devono essere adottati:

  • nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, relativo al rafforzamento patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
  • secondo il regime “de minimis”;
  • tenendo conto degli obiettivi effettivamente raggiunti;
  • in proporzione all’entità e al numero delle garanzie concesse nel programma.

Regime finanziario

La legge precisa che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Gli adempimenti previsti devono essere coperti con le risorse già allocate alla Missione 15, Programma 04 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT ed è quindi efficace dal 10 agosto 2017. Il suo contenuto è strettamente collegato al bilancio regionale 2017-2019 e alle risorse ivi stanziate.

Testo integrale

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