Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 15/2004

Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 15/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Valle d'Aosta un contrassegno di qualità per pubblici esercizi e negozi al dettaglio che promuovono prodotti agroalimentari ed enogastronomici regionali. Disciplina requisiti, domanda, rilascio, revoca, controlli, sanzioni e copertura finanziaria. Il sistema resta applicabile in via generale, ma i riferimenti di spesa sono limitati al quadro di bilancio 2004-2006.

Contrassegno di qualità "Saveurs du Val d'Aoste" per esercizi agroalimentari ed enogastronomici

Contrassegno di qualità "Saveurs du Val d'Aoste"

La legge regionale istituisce in Valle d'Aosta un segno distintivo di qualità per valorizzare la produzione agroalimentare ed enogastronomica locale, con particolare attenzione a tipicità, tradizione e cultura valdostana. Il contrassegno è destinato a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e a esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a promuovere e valorizzare le produzioni regionali e a garantire un livello qualitativo dell’offerta commerciale e di somministrazione. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta e gli operatori economici ivi insediati che intendano qualificarsi per l’uso del marchio.

Requisiti per il rilascio e procedimento

Per ottenere il contrassegno gli esercizi devono dimostrare requisiti specifici relativi a:

  • tipologia dei prodotti offerti;
  • caratteristiche delle strutture;
  • formazione del personale.

La domanda va presentata alla struttura regionale competente in materia di commercio, sulla base di modelli predisposti dalla stessa struttura e approvati dal dirigente responsabile. Il rilascio è disposto dal dirigente della struttura competente dopo esito positivo dell’istruttoria tecnica svolta dal soggetto terzo individuato dalla Giunta regionale.

Revoca del contrassegno e obblighi di comunicazione

Il contrassegno è revocato con provvedimento del dirigente competente quando venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio. I beneficiari devono comunicare tempestivamente, e comunque entro 15 giorni, ogni variazione dei requisiti rilevanti, così da consentire le verifiche sulla permanenza delle condizioni di legittimazione.

Utilizzo del segno distintivo

Il provvedimento di rilascio attribuisce al beneficiario il diritto di usare il contrassegno in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali rivolte alla clientela. La struttura competente può fornire appositi supporti per l’esposizione del segno distintivo.

Disposizioni attuative e controlli

La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di commercio e di produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, definisce con deliberazione:

  • i requisiti obbligatori per il rilascio;
  • il soggetto terzo incaricato delle verifiche tecniche e lo schema di convenzione;
  • le modalità dei controlli;
  • le caratteristiche grafiche del contrassegno e i relativi supporti;
  • le modalità di comunicazione alle associazioni dei consumatori del rilascio e della revoca;
  • ulteriori aspetti procedurali, compreso l’eventuale concorso dei beneficiari alle spese.

Il controllo sulla permanenza dei requisiti è svolto dalla struttura competente, anche tramite il soggetto terzo incaricato, con verifiche a campione e anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori riconosciute.

Regime sanzionatorio

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • uso non autorizzato del contrassegno: da 300 a 3.000 euro;
  • omessa o tardiva comunicazione delle variazioni dei requisiti: da 100 a 500 euro;
  • vendita o somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati: da 150 a 750 euro, salvo revoca del contrassegno nei casi previsti.

Per accertamento e applicazione delle sanzioni si applica la legge n. 689/1981.

Aspetti finanziari

La legge prevede un onere annuo di 100.000 euro a decorrere dal 2004, coperto mediante specifici stanziamenti del bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004/2006. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Aggiornamenti normativi

La disciplina del comma 2 dell’articolo 5 è stata successivamente modificata nel 2011, sostituendo il previo parere della commissione consiliare competente con la previa illustrazione alla stessa commissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.