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Legge

L.R. Valle d'Aosta 16/2004

Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 16/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’assetto di gestione del parco naturale Mont Avic in Valle d’Aosta, istituisce l’ente gestore, ne regola organi, competenze, personale, piano di gestione, vigilanza, indennizzi e sanzioni. Abroga le precedenti leggi regionali del 1989, 1991 e 2001. Le norme finanziarie decorrono dal 2005; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic

Gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic

La legge regionale disciplina in modo organico l’amministrazione del parco naturale Mont Avic, istituito per la conservazione e il recupero delle risorse naturali e ambientali della Valle d’Aosta. Il provvedimento definisce assetto territoriale, organi dell’ente gestore, pianificazione, vigilanza, indennizzi, sanzioni e copertura finanziaria.

Ambito di applicazione e perimetrazione

La disciplina riguarda il parco naturale Mont Avic, classificato zona di protezione speciale e sito di importanza comunitaria per la parte di territorio compresa nel Comune di Champdepraz. I confini risultano dalla cartografia allegata e devono essere resi visibili sul terreno tramite tabelle perimetrali, da ripristinare periodicamente. Ogni modifica dei confini è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’assessore competente e d’intesa con i Comuni interessati.

Coordinamento con le politiche regionali

L’attività del parco si coordina con le iniziative regionali in materia di aree naturali protette e di conservazione e valorizzazione dell’ambiente naturale. Per il perseguimento delle finalità di salvaguardia, il parco può avvalersi della struttura regionale competente, del Corpo forestale della Valle d’Aosta, del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati e di associazioni senza fini di lucro impegnate nella promozione e salvaguardia dell’ambiente.

Ente gestore e organi

La gestione è affidata a un ente gestore di diritto pubblico, con sede in Champdepraz e personalità giuridica propria. Gli organi sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.

Presidente

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentiti i Comuni interessati, tra persone dotate di idonei meriti e titoli culturali e professionali. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Rappresenta legalmente l’ente, può stare in giudizio previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, convoca e presiede il consiglio e, nei casi di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del consiglio salvo ratifica nella prima seduta utile; se non ratificate, tali decisioni perdono efficacia dalla data di adozione.

Consiglio di amministrazione: composizione e partecipazione

Il consiglio di amministrazione comprende il presidente, il dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette o un suo delegato, un rappresentante dei Comuni interessati, un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco e un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d’Aosta riconosciute a livello ministeriale. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica cinque anni. I subentranti restano in carica sino alla scadenza naturale dell’organo.

Il consiglio elegge un segretario e un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei Comuni, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Può partecipare, senza voto e senza oneri per l’ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o un suo delegato, purché membro del comitato scientifico del Museo.

Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio è l’organo di indirizzo, programmazione e controllo. Definisce obiettivi e programmi dell’ente e verifica la corrispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi impartiti. In particolare:

  • approva bilancio preventivo e rendiconto;
  • determina il trattamento economico del presidente entro limiti percentuali fissati dalla legge rispetto all’indennità dei consiglieri regionali;
  • stabilisce il gettone di presenza per i componenti, con esclusione dei dipendenti regionali;
  • approva regolamento interno e altri regolamenti necessari per organi, uffici, personale e relazioni sindacali;
  • delibera la dotazione organica su proposta del direttore;
  • adotta il piano di gestione territoriale e i programmi di valorizzazione;
  • approva le convenzioni, salvo quelle attribuite al direttore dal regolamento interno;
  • delibera su opere, manutenzioni e altre attività coerenti con le finalità del parco.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni senza diritto di voto. È previsto l’obbligo di astensione per chi abbia un interesse personale, anche riferito a coniuge, convivente, parenti fino al quarto grado o affini entro il secondo grado.

Revisione dei conti e direzione

Il controllo amministrativo e contabile è affidato a un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Il direttore è scelto mediante concorso pubblico per esami tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale sull’organizzazione dell’amministrazione e di una laurea idonea in materie scientifiche attinenti all’incarico. È un dirigente responsabile del funzionamento complessivo dell’ente e svolge tutti gli adempimenti non riservati ad altri organi, inclusi quelli connessi a specifiche funzioni della legge regionale sulla riforma dell’organizzazione amministrativa.

Personale e assetto organizzativo

Al personale dell’ente gestore si applicano disciplina e trattamento economico del comparto unico regionale; i contratti sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali. La dotazione organica è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvata dalla Giunta regionale; essa non può prevedere più di un posto dirigenziale, riservato al direttore. Il personale è iscritto agli istituti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti pubblici.

Piano di gestione territoriale e tutela dei valori del parco

La tutela dei valori naturali e ambientali è perseguita tramite il piano di gestione territoriale, che deve essere conforme alla normativa comunitaria sui siti di importanza comunitaria e sulle zone di protezione speciale. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici e idrogeologici, compatibilmente con le finalità di salvaguardia e con la pianificazione territoriale e urbanistica regionale.

Il piano deve vietare attività incompatibili con la tutela del paesaggio, della flora, della fauna e degli habitat, con particolare riguardo a:

  • cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, salvo prelievi faunistici e abbattimenti selettivi per riequilibri ecologici documentati e l’esercizio regolamentato della pesca;
  • raccolta e danneggiamento di specie vegetali spontanee, licheni e funghi, salve le eccezioni per proprietari e conduttori dei fondi previste dalla normativa regionale;
  • introduzione o reintroduzione di specie che alterino gli equilibri naturali;
  • impiego di mezzi atti a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;
  • scarichi e immissioni nocive nel suolo, nelle acque e nell’aria;
  • uso di sostanze chimiche pericolose nell’attività agro-silvo-pastorale;
  • cave, miniere, ricerche minerarie e asportazione di minerali;
  • modifiche del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;
  • accensione di fuochi all’aperto fuori dai luoghi consentiti.

Restano comunque consentite le usuali operazioni agricole e forestali. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione, trasmesso alla Giunta regionale entro dieci giorni, pubblicato per avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e sottoposto a osservazioni di Comuni e interessati entro sessanta giorni. La Giunta approva definitivamente il piano, eventualmente correggendolo; il piano approvato prevale sugli strumenti urbanistici difformi. Le modifiche seguono la medesima procedura.

Pareri su interventi, opere e concessioni

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all’interno del parco è subordinato al parere preventivo e motivato dell’ente gestore. Il parere deve verificare la conformità al piano di gestione ed è reso entro sessanta giorni; decorso il termine, si intende rilasciato. L’eventuale parere negativo è affisso all’albo del Comune interessato e dell’ente gestore per sette giorni.

Valorizzazione dell’ambiente naturale

La Regione, tramite le strutture competenti e previo accordo con l’ente gestore, promuove e coordina studi, rilevazioni e pubblicazioni per approfondire la conoscenza dell’area protetta e raggiungere obiettivi sociali, economici e culturali collegati alla salvaguardia. L’ente gestore promuove strutture, infrastrutture e iniziative compatibili con le finalità del parco e volte a favorirne la fruizione pubblica. I lavori in amministrazione diretta della Regione possono riguardare solo sentieristica e sistemazione di infrastrutture interne al parco.

Indennizzi

Nel territorio del parco, l’ente gestore indennizza le riduzioni documentate dei redditi agro-silvo-pastorali riconducibili alla gestione del parco, con onere a proprio carico. Provvede inoltre all’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, con un importo non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale applicabile al di fuori del parco.

Sanzioni e vigilanza

Le sanzioni amministrative previste da leggi regionali per violazioni di divieti o prescrizioni poste a tutela delle finalità del parco sono raddoppiate nei minimi e massimi edittali quando la violazione avviene nel territorio del parco, salvo quanto previsto da altra disposizione regionale specificamente richiamata. In ogni caso il massimo non può superare il limite generale previsto dalla legge n. 689 del 1981.

La vigilanza sull’osservanza dei divieti e sull’accertamento delle sanzioni compete agli agenti del Corpo forestale della Valle d’Aosta e ai guardaparco dipendenti dall’ente gestore, che devono collaborare con le stazioni forestali competenti per territorio.

Finanziamento del parco

Le spese di funzionamento sono coperte da uno stanziamento annuale nel bilancio regionale, dai contributi di altri enti o soggetti pubblici e privati e dagli eventuali proventi delle attività dell’ente gestore. Per gli oneri connessi a specifiche disposizioni, la legge quantifica una spesa annua di euro 1.200.000 a decorrere dal 2005 e indica le relative coperture di bilancio. I proventi delle sanzioni sono iscritti in apposito capitolo dell’entrata regionale. La Giunta regionale può disporre le variazioni di bilancio necessarie.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 19 ottobre 1989, n. 66, del 30 luglio 1991, n. 31, e del 16 agosto 2001, n. 16, nonché alcune disposizioni puntuali di altre leggi regionali richiamate nel testo. I titolari degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge restano comunque in funzione fino alla scadenza naturale e, in ogni caso, fino all’insediamento dei nuovi organi nominati secondo le nuove regole.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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