L.R. Valle d'Aosta 21/2004
Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995 , n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta l’individuazione, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale (investimento minimo di 10 milioni di euro), istituisce il NUVV e modifica il Fondo per speciali programmi di investimento. Le disposizioni operative sui progetti e finanziarie sono immediatamente applicabili dalla pubblicazione; il monitoraggio è continuo. Le modifiche al fondo incidono sulla disciplina regionale vigente, salvo i progetti già inseriti in programmi approvati alla data di entrata in vigore.
Opere di rilevante interesse regionale, fondo per investimenti e NUVV
Opere di rilevante interesse regionale, fondo per investimenti e NUVV
La legge disciplina per la Valle d’Aosta le modalità di individuazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale, introduce nuove regole sul Fondo per speciali programmi di investimento e istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).
Ambito di applicazione e definizione delle opere
Sono considerate opere di rilevante interesse regionale i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico regionale e aventi rilevanza regionale per le finalità perseguite, in particolare per lo sviluppo economico-sociale e per la tutela o riqualificazione ambientale, anche se localizzati in un solo Comune. La disciplina si applica solo a interventi con una spesa complessiva di investimento non inferiore a 10 milioni di euro, computando non solo i lavori ma anche progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, frazionamenti, accatastamenti, acquisizioni di aree e immobili, risoluzione di interferenze, studi di fattibilità e studi urbanistico-territoriali necessari.
Programmazione regionale degli interventi
La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone al Consiglio regionale un piano di interventi che identifica, almeno in via generale, localizzazione, settore interessato e finalità delle opere. Il piano può essere integrato o modificato quando emergano nuove esigenze o debbano essere corrette o integrate opere già approvate. Dopo l’approvazione del piano, la Giunta dispone studi di fattibilità per individuare le opere effettivamente rientranti nella categoria.
Istruttoria tecnica e inserimento nei programmi di realizzazione
La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con il supporto del NUVV e delle altre strutture regionali interessate, svolge un’istruttoria sugli studi di fattibilità o, se già disponibili, sui progetti ai livelli preliminare, definitivo o esecutivo. L’istruttoria verifica fattibilità tecnica ed economica e coerenza con i requisiti di rilevanza regionale. Gli esiti positivi consentono l’inserimento degli studi o progetti in un programma di realizzazione delle opere, che è approvato dal Consiglio regionale e integra il programma regionale di previsione dei lavori pubblici.
Realizzazione delle opere e soggetto attuatore
Di regola, la realizzazione degli adempimenti necessari spetta alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La Giunta può però individuare altri soggetti attuatori in relazione ai settori coinvolti e alle finalità dell’opera, anche tramite convenzioni con gli enti locali; in tal caso è designato anche il responsabile regionale del procedimento. L’approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva spetta al soggetto attuatore individuato.
Progettazione preliminare e valutazioni preliminari
Il progetto preliminare deve essere corredato della relazione urbanistica prevista dalla normativa regionale sui lavori pubblici e della documentazione utile per eventuali deroghe alla disciplina urbanistica e al Piano territoriale paesistico. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto preliminare, il coordinatore del ciclo o il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi con strutture regionali, amministrazioni interessate e sindaci dei Comuni coinvolti, senza diritto di voto.
Sulla base degli esiti della conferenza, la Giunta approva il progetto preliminare e le eventuali deroghe urbanistico-paesaggistiche con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale. Se è necessaria la valutazione di impatto ambientale, le funzioni della conferenza sono svolte dal Comitato tecnico dell’ambiente integrato e la Giunta approva con un’unica deliberazione compatibilità ambientale, progetto preliminare ed eventuali deroghe.
Progettazione definitiva, assensi e conferenza di servizi
Sul progetto definitivo il coordinatore del ciclo indice una conferenza di servizi per acquisire intese, concerti, nulla osta e altri assensi, se non già ottenuti in sede preliminare. Alla conferenza si applica la disciplina generale sul procedimento amministrativo regionale, con alcune regole speciali.
Il dissenso deve essere espresso in conferenza, motivato, pertinente all’oggetto della conferenza e corredato delle modifiche necessarie per ottenere l’assenso. Se vi è dissenso, l’amministrazione procedente conclude il procedimento entro il termine previsto dalla normativa regionale sul procedimento amministrativo, decidendo sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. Se il dissenso proviene da amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistica o della salute e dell’incolumità pubblica, la decisione è rimessa, entro 10 giorni, al Consiglio dei ministri se il dissenso è statale, oppure alla Giunta regionale negli altri casi. Il provvedimento finale favorevole sostituisce tutti gli atti di assenso necessari ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale.
Monitoraggio e rendicontazione
La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche cura il monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale in tutte le fasi di realizzazione, con l’eventuale ausilio del NUVV. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano approvato.
Modifiche al Fondo per speciali programmi di investimento
La legge riscrive integralmente la disciplina regionale del Fondo per speciali programmi di investimento, tramite la sostituzione e l’integrazione di più articoli della legge regionale n. 48 del 1995. Il contenuto puntuale delle nuove disposizioni non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il rinvio indica un riassetto della disciplina del fondo per interventi pubblici di interesse locale.
Disposizioni finanziarie
Per finanziare gli oneri derivanti dal capo sulle opere di rilevante interesse regionale è istituito nel bilancio regionale il “Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale”, il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria in coerenza con la programmazione approvata dal Consiglio regionale. Gli interventi possono essere finanziati anche con trasferimenti statali vincolati o con altre modalità di finanziamento compatibili con le finalità della legge. La Giunta regionale può disporre le variazioni di bilancio necessarie, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.
Regime transitorio
Le nuove disposizioni che sostituiscono gli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 48 del 1995 non si applicano ai progetti già inseriti in programmi approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge. Il testo non prevede altri regimi transitori specifici.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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