Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 14/2004

Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 14/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, ne definisce natura privata, soci, organi, patrimonio e scopi nel territorio valdostano interessato dal Parco nazionale Gran Paradiso, e disciplina il sostegno finanziario regionale. Abroga le precedenti leggi regionali del 1998 e del 1999; alcune disposizioni risultano poi modificate fino al 2012.

Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis e contributi regionali

Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis

La legge regionale della Valle d’Aosta riforma la disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, istituita per valorizzare i comuni valdostani interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso. Definisce assetto giuridico, scopi, organi, regole di adesione e sostegno finanziario, sostituendo la normativa regionale previgente.

Finalità e ambito territoriale

La Fondazione opera esclusivamente nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso. La finalità generale è la valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al turismo naturalistico, alla promozione culturale e alla gestione di servizi e strutture connessi al Parco.

Natura giuridica e sostegno regionale

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro. La Regione ne sostiene le attività e ne assicura il supporto logistico mediante comodato d’uso, per la durata della Fondazione, di immobili o porzioni di immobili di proprietà regionale situati nell’area del villaggio minerario di Cogne, con pertinenze, arredi e allestimenti.

Scopi e attività consentite

Gli scopi della Fondazione riguardano:

  • la promozione del turismo naturalistico;
  • la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco nazionale Gran Paradiso;
  • la promozione, il coordinamento e la gestione di giardini alpini e arboreti, musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi;
  • ogni altra attività ritenuta utile alla valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio;
  • l’informazione turistica e la diffusione di materiale e pubblicazioni a carattere turistico.

Per il raggiungimento di tali fini, la Fondazione può svolgere o gestire anche attività commerciali, di accoglienza e di ristorazione.

Soci e adesioni

Aderiscono alla Fondazione, previa riconferma da parte dei rispettivi organi competenti:

  • Regione Valle d’Aosta;
  • Comunità montana Grand Paradis;
  • Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Villeneuve;
  • Parco nazionale Gran Paradiso.

Possono aderire anche altri enti pubblici o privati, se ritenuti idonei a concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione; i requisiti di idoneità sono stabiliti dallo statuto e l’ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Patrimonio e risorse della Fondazione

Il patrimonio è costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici o privati, utili allo svolgimento delle attività. Può inoltre essere alimentato da proventi dell’attività, elargizioni, donazioni, eredità, legati e conferimenti mobiliari e immobiliari di soggetti che condividano gli scopi della Fondazione.

La Fondazione può stipulare contratti e convenzioni e compiere gli atti necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Organi della Fondazione

Gli organi sono:

  • presidente;
  • consiglio di amministrazione;
  • comitato esecutivo;
  • revisore legale.

Consiglio di amministrazione e presidente

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascun ente aderente. La rappresentanza della Regione spetta a un consigliere regionale, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, designato dalla Giunta regionale.

Il presidente e i membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni. Il presidente è scelto tra i componenti del consiglio e rappresenta legalmente la Fondazione, salvo gli atti che lo statuto riserva espressamente al direttore.

Il consiglio:

  • approva lo statuto e il bilancio;
  • trasmette le relative deliberazioni alla Giunta regionale entro 15 giorni dall’adozione;
  • svolge gli ulteriori compiti attribuiti dallo statuto, che ne disciplina anche il funzionamento.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da:

  • presidente della Fondazione;
  • dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
  • dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;
  • un sindaco, a rotazione, tra i Comuni il cui territorio ricade nel Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;
  • direttore dell’ente Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;
  • un rappresentante degli altri enti aderenti, designato dai medesimi enti, o suo delegato.

Compiti e funzionamento sono demandati allo statuto.

Revisione contabile

Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile spetta a un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. L’incarico dura cinque anni. Ogni anno il revisore trasmette alla Giunta una relazione, allegata al rendiconto, sull’attività svolta.

Direttore della Fondazione

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione e deve possedere idonei titoli e comprovata esperienza professionale. Le sue funzioni comprendono:

  • esecuzione delle decisioni del comitato esecutivo;
  • responsabilità sulla corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e sulla gestione del personale;
  • proposta di iniziative e progetti agli organi della Fondazione;
  • partecipazione ai lavori degli organi senza diritto di voto.

Contributi e finanziamento del funzionamento

Le spese di funzionamento sono coperte dai contributi annui degli enti aderenti, determinati dal consiglio di amministrazione, e da ulteriori contributi di enti pubblici o privati.

Il contributo annuo regionale è subordinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla presentazione entro il 30 novembre del bilancio preventivo dell’anno di riferimento e di un dettagliato piano di attività inserito in una programmazione triennale. Il contributo regionale può coprire al massimo il 70% del bilancio preventivo. È possibile un acconto fino al 70% del contributo spettante; il saldo è versato dopo la presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio interessato.

Disposizioni transitorie

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il consiglio di amministrazione deve adeguare lo statuto alle nuove disposizioni.

Gli organi in carica alla data di entrata in vigore restano operativi fino all’adeguamento dello statuto e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi nominati secondo il nuovo statuto.

Solo per il 2004, il bilancio preventivo per il 2005 deve essere presentato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni e decorrenza

Sono abrogate la legge regionale 14 aprile 1998, n. 14, e la legge regionale 16 novembre 1999, n. 34. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aspetti finanziari

L’onere per l’applicazione della legge è quantificato in 174.810 euro per il 2004 e in 250.000 euro annui dal 2005. La copertura è assicurata mediante utilizzo dello stanziamento relativo al contributo per il funzionamento della Fondazione, con autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.