L.R. Valle d'Aosta 17/2004
Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale riorganizza il CERVIM, ne definisce natura privata senza fini di lucro, organi, funzioni, soci e fonti di finanziamento, e prevede il sostegno della Regione Valle d’Aosta anche tramite locali e attrezzature in comodato. Abroga le precedenti leggi regionali sul tema e fissa un contributo annuo regionale dal 2004, con regole transitorie per l’adeguamento statutario.
Disciplina del CERVIM e contributi regionali per la viticoltura di montagna
Disciplina del CERVIM e sostegno regionale alla viticoltura di montagna
La legge ridefinisce l’organizzazione e il funzionamento del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), con applicazione nel territorio della Valle d’Aosta. L’obiettivo è promuovere una viticoltura svolta in condizioni orografiche difficili, collegandola alla tutela del territorio, del paesaggio e alla presenza dell’uomo in montagna.
Finalità e ambito di intervento
Il provvedimento mira a sostenere e valorizzare la viticoltura di montagna o di forte pendenza, intesa come attività svolta in contesti difficili e penalizzanti sul piano della redditività. La disciplina si inserisce in una logica di sviluppo rurale, ricerca, promozione e rappresentanza del settore.
Natura giuridica e sostegno della Regione
Il CERVIM, con sede in Valle d’Aosta, è qualificato come soggetto di diritto privato senza scopo di lucro. Il suo funzionamento è rimesso allo statuto, che deve essere approvato dall’assemblea nel rispetto della legge regionale. La Regione sostiene l’attività del Centro e assicura, tramite comodato d’uso, locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività istituzionali.
Scopi istituzionali del CERVIM
Il Centro svolge funzioni di salvaguardia, sostegno, valorizzazione e promozione della viticoltura di montagna e di forte pendenza. In particolare:
- opera come organismo di rappresentanza presso istituzioni regionali, nazionali e internazionali;
- promuove iniziative tecniche e scientifiche per la protezione dei territori montani e la riduzione dei costi di produzione e trasformazione delle uve;
- gestisce, anche in compartecipazione con soggetti pubblici o privati, iniziative promozionali economico-commerciali;
- valorizza la qualità dei vini attraverso ricerca, innovazione tecnologica e divulgazione;
- organizza concorsi enologici e iniziative promozionali e culturali.
Soci e partecipazione
Possono aderire al CERVIM, previa deliberazione assembleare, enti pubblici o privati idonei al perseguimento degli scopi associativi. I requisiti di idoneità sono demandati allo statuto.
Organi del Centro
Gli organi del CERVIM sono l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il revisore dei conti. Lo statuto deve inoltre prevedere un comitato tecnico-scientifico.
Assemblea
L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti; per la Regione partecipa l’assessore competente in materia di agricoltura, o un suo delegato. L’assemblea approva lo statuto e il bilancio e trasmette le deliberazioni alla Giunta regionale entro quindici giorni. Lo statuto disciplina anche le ulteriori competenze e le modalità di funzionamento.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, nominati dall’assemblea. Alla Regione spetta la nomina di tre componenti, incluso il presidente, che rappresenta legalmente il CERVIM; le designazioni sono effettuate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura. Lo statuto disciplina compiti e funzionamento e può prevedere un comitato esecutivo delegato dal consiglio.
Controllo contabile e revisore dei conti
Il revisore dei conti controlla la regolarità amministrativa e contabile del CERVIM, partecipa alle riunioni degli organi, vigila sul rispetto di legge e statuto, esamina rendiconto e bilancio preventivo e trasmette annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto. È nominato dalla Giunta regionale per tre anni rinnovabili, secondo la disciplina regionale delle nomine, tra esperti di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori legali. Sono vietati rapporti di lavoro, consulenza o patrimoniali con il CERVIM o organismi collegati che ne compromettano l’indipendenza. Il compenso è stabilito nell’atto di nomina secondo i limiti previsti dalla normativa regionale richiamata.
Comitato tecnico-scientifico e direttore
Lo statuto deve istituire un comitato tecnico-scientifico composto da esperti nel settore della viticoltura di montagna nominati dall’assemblea; compiti e funzionamento sono rimessi allo statuto. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, esegue le sue decisioni, cura il programma di attività e la gestione del personale e partecipa ai lavori degli organi e del comitato tecnico-scientifico.
Proventi e finanziamento
Le spese di funzionamento sono coperte dai contributi annui dei soci, stabiliti dall’assemblea, e da contributi di qualsiasi natura versati da enti pubblici o privati. Il contributo annuo regionale è subordinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla presentazione del bilancio preventivo dell’anno di riferimento. La Giunta può erogare un acconto fino al 50 per cento; il saldo è corrisposto dopo la presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio cui il contributo si riferisce.
Scioglimento del consiglio di amministrazione
In presenza di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento del consiglio, il Presidente della Regione può disporne lo scioglimento su proposta dell’assemblea approvata dai due terzi dei componenti. Contestualmente nomina un commissario, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura, per la sola ordinaria amministrazione fino al nuovo insediamento, e comunque per non più di tre mesi.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogate la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46, la legge regionale 4 maggio 1998, n. 26 e l’articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3. L’assemblea deve adeguare lo statuto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; fino a tale adeguamento, e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi, restano in carica gli organi esistenti alla data di entrata in vigore.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’onere è quantificato in 120.000 euro annui a decorrere dal 2004, con copertura a carico degli stanziamenti di bilancio indicati dalla legge e con autorizzazione alla Giunta per le necessarie variazioni di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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