Sentenza n. 1433/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 221/2023 prat. Ed. n. 2020-4-2958 del 20.2.2024 prot. 56851/2024, notificata in data 23 febbraio 2024, della dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata Divisione Edilizia Privata, con cui veniva ingiunto alla proprietaria sig. P.A. e al locatario Grandi Bottiglie Srl dell'immobile sito in Torino Via Brissogne 48 di rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare la destinazione d'uso dei locali entro 90 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento. - del provvedimento n. 151/2023 del 9 giugno 2023 di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi dell'art. 59 L.R. 56/77 in Torino Via Brissogne 48 (u.i. censita al N.C.E.U. Fg. 1294, part. 139, sub. 32); - della risposta n. 6935 del 3 luglio 2023 del Servizio di Vigilanza Edilizia ed agibilità del Comune di Torino a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale non venivano accolte le argomentazioni ed osservazioni presentate via mail dalla ricorrente in data 19 giugno 2023 prot. 23 giugno 2023 n. 6698;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ripristino e rimozione di opere edilizie abusive e di ripristino della destinazione d’uso, nonché gli atti presupposti relativi all’avvio del procedimento e al rigetto delle osservazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva, alla proprietaria e al locatario, la rimozione delle opere ritenute abusive e il ripristino della destinazione d’uso dell’immobile. L’ordinanza riguardava cinque rilievi: la fusione di locali commerciali e del relativo interrato, con modifiche delle tramezzature e dei collegamenti tra i piani; difformità del basso fabbricato e dei prospetti rispetto al progetto assentito; difformità relative al numero, alla dimensione e alla superficie dei bagni del piano interrato; ulteriore difformità nella distribuzione e superficie dei servizi igienici; contestata destinazione d’uso a commercio online al dettaglio e all’ingrosso. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il Comune ha annullato parzialmente in autotutela l’ordinanza, espungendo il rilievo relativo al cambio di destinazione d’uso, mentre le residue opere sono state oggetto di SCIA in sanatoria, seguita dal referto amministrativo di archiviazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Il rilievo relativo al contestato cambio d’uso era stato espunto dal Comune mediante annullamento parziale in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Le residue opere edilizie erano state sanate mediante SCIA in sanatoria, con successiva archiviazione del procedimento. La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e il Comune ha concordato sul totale superamento dell’ordinanza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito processuale e dell’accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell’annullamento parziale in autotutela dell’ordinanza comunale, limitatamente al rilievo relativo al contestato cambio di destinazione d’uso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro della decisione in rito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel quadro della definizione del giudizio a seguito del venir meno dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti idonei a eliminare o superare integralmente l’utilità concreta che il ricorrente potrebbe ottenere dalla decisione di merito e il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- L’annullamento parziale in autotutela dell’atto impugnato, limitatamente a uno dei suoi capi, determina il venir meno dell’interesse alla decisione su quel capo; per le restanti statuizioni, la sopravvenuta sanatoria delle opere contestate può determinare il superamento dell’atto e la conseguente improcedibilità, se viene meno ogni utilità pratica della pronuncia.
- Quando l’amministrazione e il ricorrente concordano sul sopravvenuto superamento dell’atto impugnato e sulla compensazione delle spese, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensare integralmente le spese di lite.
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