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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7360/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La USB impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 243/2013 con cui il Comune di Frosinone aveva irrogato una sanzione amministrativa di € 533,60 per l'affissione senza autorizzazione di una locandina su una pensilina di fermata con la scritta "11 marzo sciopero generale generalizzato". Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione della USB per mancata prova di responsabilità a suo carico; il Tribunale di Frosinone aveva invece riformato ritenendo la responsabilità solidale della USB sulla base dell'inerenza del messaggio agli scopi dell'associazione e della presenza di indicazioni riferibili alla USB sulla locandina. In Cassazione la USB deduceva la violazione dell'art. 6 legge n. 689/1981, degli oneri probatori e dell'uso delle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), sostenendo che non v'era prova che i manifesti fossero di sua proprietà o commissione e che lo sciopero era indetto da più sigle.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, ritenendo che il Tribunale avesse fondato la responsabilità solidale su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha osservato che lo sciopero era stato proclamato da più sigle, che le indicazioni sulla locandina non erano sufficienti a dimostrare che la USB avesse commissionato o fosse proprietaria del manifesto (mancava ad esempio logo chiaro o prova di stampa/commissione) e che non è lecito dedurre la responsabilità dell'ente dalla sola mancanza di prova liberatoria. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la Cassazione ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione originaria, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24

    Disciplina le sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità (applicando le norme della legge n. 689/1981). In questo caso è la norma che fonda la sanzione amministrativa per affissione abusiva.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, comma 1

    Prevede che gli oneri di rimozione dei manifesti affissi in violazione siano a carico dei soggetti per conto dei quali i manifesti sono affissi, salvo diversa dichiarazione; è richiamata nel quadro normativo relativo alle conseguenze economiche dell'affissione abusiva.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6

    Stabilisce la responsabilità solidale: il proprietario della cosa che servì alla violazione è obbligato in solido salvo prova che la cosa fu usata contro la sua volontà; inoltre se la violazione è commessa da rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni la persona giuridica è responsabile in solido. Tuttavia la giurisprudenza e la Corte richiedono che la solidarietà sia fondata su rapporto oggettivo/funzionale (committente, affidamento, avvalimento, proprietà dimostrata) e non sul mero giovamento.

  • codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Disciplina l'onere della prova e le presunzioni: la Corte ricorda che le presunzioni richiedono indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) e che il magistrato di merito non può fondare decisioni su presunzioni prive di questi requisiti.

  • legge 8 febbraio 1948, n. 47 (richiami alla normativa sulla stampa non periodica)

    Norme richiamate nel giudizio per dire che elementi quali l'indicazione del committente o del tipografo sulla stampa possono essere utili a provare chi abbia commissionato e stampato il manifesto; la sentenza osserva che mancavano elementi obbligatori che avrebbero reso più probabile la riconducibilità della stampa alla USB.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale dell'ente per affissioni abusive richiede un nesso dimostrabile: i manifesti devono risultare affissi per conto dell'ente (committente/autore) o deve sussistere un rapporto di rappresentanza/affidamento/avvalimento con l'autore materiale; il mero giovamento non basta.
  • Le presunzioni usate per imputare proprietà o commissione devono poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti; indizi vaghi come la generica presenza di "indicazioni" non sono sufficienti.
  • In caso di messaggi collettivi (es. sciopero indetto da più sigle) è più difficile inferire l'esclusiva riconducibilità del manifesto a una sola organizzazione.
  • Il giudice non può rovesciare l'onere della prova: l'assenza della prova liberatoria dell'ente non può sostituirsi alla necessità di prove positive che colleghino il manifesto all'ente stesso.
  • Per difendersi da richieste di responsabilità solidale è utile produrre prove documentali (es. assenza di commissione, tentativi di impedire affissioni, mancato possesso/controllo del materiale, evidenze di terzi autori, dati di stampa/committente), mentre l'amministrazione dovrebbe documentare catena di custodia e identificazione degli autori materiali.

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