Sentenza del 16/06/2017 n. 15001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni 1999-2001. L'accertamento si fondava sulle movimentazioni dei conti correnti personali dei soci e sulla contestata indeducibilità di alcuni costi. Con i primi tre motivi l'Agenzia ha sostenuto che il rapporto familiare tra i soci, l'assenza di attività autonome e l'emissione di numerosi assegni costituissero elementi presuntivi sufficienti a imputare alla società le operazioni bancarie, contestando inoltre l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente e la valutazione della prova contraria. Con il quarto motivo ha denunciato una motivazione apparente e una possibile ultrapetizione in relazione ai rilievi IRAP e all'effetto del condono sul processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto l'esistenza di disponibilità finanziarie personali dei soci superiori agli importi contestati e avesse motivatamente escluso la riferibilità delle movimentazioni alla società. Il richiamo alla ristretta base familiare non era sufficiente, poiché i soci avevano comunque fornito una prova contraria concreta. La censura sulla tardività della produzione documentale è stata ritenuta non autosufficiente e non decisiva, mentre quella motivazionale mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti. Anche il motivo relativo all'IRAP è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà, carenza di autosufficienza e difficoltà di comprendere la censura. La sentenza favorevole alla società è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché la società non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1
Disciplina i poteri di accertamento fondati sulle indagini bancarie e le presunzioni relative alle movimentazioni finanziarie. Nel caso concreto, la Corte ha confermato che la riferibilità alla società di conti intestati ai soci deve essere sostenuta da elementi presuntivi adeguati e può essere superata da una prova contraria concreta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2
Prevede, ai fini IVA, l'utilizzabilità delle risultanze dei conti bancari nell'accertamento. Anche in questo ambito, la mera intestazione dei conti ai soci non consente automaticamente di imputare le operazioni alla società senza ulteriori elementi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61
Regolano i termini e le modalità di produzione dei documenti e il giudizio di appello tributario. La doglianza sulla produzione tardiva è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e non dimostrata come decisiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Richiedono una motivazione comprensibile e controllabile delle sentenze tributarie. La censura dell'Agenzia è stata però ritenuta contraddittoria e non sufficientemente documentata.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
Disciplina una forma di definizione agevolata collegata al processo verbale di constatazione. La CTR aveva ritenuto che il condono avesse inciso sull'utilizzabilità del verbale ai fini del recupero IRAP; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, dichiarando inammissibile il motivo per vizi del ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge, ai vizi processuali e alla motivazione. La Corte ha ritenuto che le censure dell'Agenzia non rispettassero adeguatamente i requisiti di specificità, autosufficienza e decisività.
Massime di principio
- Le movimentazioni sui conti personali dei soci di una società a ristretta base familiare possono costituire una presunzione di riferibilità alla società, ma non determinano automaticamente l'imputazione dei relativi importi: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti.
- La presunzione derivante dalla ristretta base familiare può essere superata dimostrando l'origine personale delle somme, la disponibilità di redditi o patrimoni propri e la destinazione individuale delle operazioni.
- In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre indicare uno specifico errore di diritto, un vizio processuale rilevante o un fatto decisivo realmente omesso.
- Le censure sulla tardività dei documenti devono indicare con precisione quali documenti siano stati prodotti, quando, quale regola processuale sia stata violata e perché tale produzione abbia inciso concretamente sulla decisione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, coerente e privo di contraddizioni tra quanto affermato sul contenuto degli atti del giudizio di merito e quanto sostenuto nel ricorso.
- Un condono riferito a un determinato processo verbale o a specifici tributi non si estende automaticamente ad altri rilievi: occorre verificare esattamente l'oggetto della definizione agevolata e la sua incidenza sui singoli recuperi.
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