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Provvedimento

Provvedimento del 05/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli e le istruzioni per richiedere il bonus straordinario previsto dall’art. 1 del D.L. n. 185/2008, sia tramite sostituti d’imposta ed enti pensionistici sia direttamente all’Agenzia delle Entrate. Indica beneficiari, requisiti reddituali, importi, termini di presentazione, modalità di erogazione e di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre alle caratteristiche tecniche di stampa dei modelli.

Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza

Approvazione dei modelli per il bonus straordinario

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 5 dicembre 2008, approva i modelli con relative istruzioni per la richiesta del bonus straordinario previsto dall’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. I modelli sono distinti tra richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici e richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Ambito di applicazione e destinatari

I modelli sono riservati ai nuclei familiari in cui siano presenti le tipologie reddituali e le condizioni previste dall’art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 185/2008. Il bonus è una misura fiscale di sostegno per nuclei familiari a basso reddito, lavoratori, pensionati e soggetti non autosufficienti, attribuita per il solo anno 2009.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

I modelli sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possono essere stampati nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato A. È ammessa anche la prelevazione da altri siti Internet, purché i modelli conservino le caratteristiche previste e rechino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

Modalità e termini di presentazione

Per il modello da presentare al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, la domanda può essere presentata direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

  • Entro il 31 gennaio 2009, se il beneficio è richiesto in relazione al periodo d’imposta 2007.
  • Entro il 31 marzo 2009, se il beneficio è richiesto in relazione al periodo d’imposta 2008.

Per il modello da presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • Entro il 31 marzo 2009, se il beneficio è richiesto in relazione al periodo d’imposta 2007.
  • Entro il 30 giugno 2009, per i soggetti esonerati dalla dichiarazione, se il beneficio è richiesto in relazione al periodo d’imposta 2008.

È previsto l’obbligo, per gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente una richiesta redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati.

Presupposti soggettivi e reddituali

Possono accedere al bonus i soggetti residenti in Italia che, nell’anno 2008, abbiano conseguito esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoro dipendente;
  • pensione;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nei casi richiamati dal TUIR;
  • redditi diversi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, se percepiti da soggetti a carico o dal coniuge non a carico;
  • redditi fondiari fino a 2.500,00 euro complessivi, solo se cumulati con redditi di lavoro dipendente e/o pensione.

Il nucleo familiare comprende il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, i figli e gli altri familiari a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Misura del beneficio

L’importo del bonus varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, 2008.

  • 200,00 euro per il titolare di reddito di pensione unico componente del nucleo, se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro.
  • 300,00 euro per nucleo di due componenti, se il reddito complessivo non supera 17.000,00 euro.
  • 450,00 euro per nucleo di tre componenti, se il reddito complessivo non supera 17.000,00 euro.
  • 500,00 euro per nucleo di quattro componenti, se il reddito complessivo non supera 20.000,00 euro.
  • 600,00 euro per nucleo di cinque componenti, se il reddito complessivo non supera 20.000,00 euro.
  • 1.000,00 euro per nucleo con oltre cinque componenti, se il reddito complessivo non supera 22.000,00 euro.
  • 1.000,00 euro per nucleo con figli a carico portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, se il reddito complessivo non supera 35.000,00 euro.

Il beneficio è attribuito a un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ai fini fiscali, contributivi, assistenziali né ai fini del rilascio della carta acquisti.

Presentazione della domanda e scelta del periodo d’imposta

Il modello al sostituto d’imposta si usa quando il beneficio è richiesto presso il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto che eroga il trattamento. Il modello all’Agenzia delle Entrate si usa quando il bonus non è erogato dal sostituto o dagli enti pensionistici.

Per il periodo d’imposta 2007 la domanda va presentata con il modello dedicato all’Agenzia delle Entrate; per il periodo 2008, i soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi devono richiedere il beneficio in dichiarazione, mentre i soggetti esonerati usano il modello per l’Agenzia.

Erogazione del beneficio e restituzione delle somme

Il sostituto d’imposta e l’ente pensionistico erogano il beneficio:

  • nel mese di febbraio 2009 o marzo 2009 se la richiesta riguarda il periodo d’imposta 2007;
  • nei mesi di aprile 2009 o maggio 2009 se la richiesta riguarda il periodo d’imposta 2008.

Le somme eventualmente non spettanti devono essere restituite entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione; per i soggetti esonerati, la restituzione avviene con modello F24 entro lo stesso termine.

Compilazione del modello

Il richiedente deve indicare:

  • codice fiscale, cognome, nome, dati anagrafici, sesso, data e luogo di nascita;
  • i dati del sostituto d’imposta, se la richiesta è rivolta a quest’ultimo.

Con la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente attesta il possesso dei requisiti, la composizione del nucleo familiare, il reddito complessivo dei componenti, la condizione corrispondente tra quelle da a) a g) del modello e la scelta del periodo d’imposta.

Per ogni familiare va indicata la relazione di parentela con le lettere C, F o A, il codice fiscale e il reddito complessivo. Il codice fiscale del coniuge va sempre indicato anche se non fiscalmente a carico; i codici fiscali dei componenti del nucleo vanno indicati anche se non hanno reddito. Il reddito complessivo del dichiarante è richiesto solo per importo complessivo; il totale redditi del nucleo è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti.

Se i familiari sono più dei righi disponibili, occorre utilizzare più moduli, indicando il progressivo nella casella "Mod. N"; il totale dei redditi va riportato nel primo modulo.

Condizioni per il beneficio

Il modello contiene le seguenti condizioni alternative:

  • unico componente titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro;
  • nucleo di due componenti con reddito non superiore a 17.000,00 euro;
  • nucleo di tre componenti con reddito non superiore a 17.000,00 euro;
  • nucleo di quattro componenti con reddito non superiore a 20.000,00 euro;
  • nucleo di cinque componenti con reddito non superiore a 20.000,00 euro;
  • nucleo di oltre cinque componenti con reddito non superiore a 22.000,00 euro;
  • nucleo con figli a carico portatori di handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con reddito non superiore a 35.000,00 euro.

Data, firma e responsabilità

La richiesta deve essere datata e firmata; la sottoscrizione è condizione di validità. Sono richiamate le responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci e la decadenza dai benefici concessi ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Coordinamento bancario o postale e modalità di erogazione

Nel modello destinato all’Agenzia delle Entrate è prevista l’indicazione facoltativa delle coordinate del conto corrente bancario o postale, mediante IBAN di 27 caratteri. In assenza di tali dati, il pagamento avviene tramite invio al domicilio di un modulo per la riscossione in contanti presso un ufficio postale.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette l’istanza. Devono essere indicati il codice fiscale dell’intermediario, il numero di iscrizione all’albo per i CAF e la data dell’impegno.

Caratteristiche tecniche di stampa

L’allegato A disciplina la stampa dei modelli e delle istruzioni.

  • Formato A4 su fogli singoli, separati dalle istruzioni.
  • È consentita la predisposizione su moduli meccanografici a striscia continua e la riproduzione tramite stampanti laser o analoghe, purché sia garantita la leggibilità nel tempo.
  • Il modello deve essere conforme per struttura e sequenza, compresa l’intestazione dei dati.
  • Sul bordo laterale sinistro devono figurare i dati identificativi di chi cura la stampa o la predisposizione grafica e gli estremi del provvedimento.
  • La carta deve essere bianca, con opacità tra 86% e 88% e peso tra 80 e 90 gr/mq.
  • I contenuti grafici devono essere compresi in un’area grafica centrale di altezza 65 sesti di pollice e larghezza 75 decimi di pollice.
  • Per la stampa tipografica sono previsti nero e azzurro PANTONE 311 U; è consentita anche la stampa monocromatica in nero.

Quadro normativo richiamato

Sono richiamate, tra le altre, le seguenti fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Pubblicazione

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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